SENTENZA CORTE DI APPELLO DI TORINO N. 356 2026 – N. R.G. 00000715 2025 DEPOSITO MINUTA 20 02 2026 PUBBLICAZIONE 23 02 2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D’APPELLO DI TORINO
Sezione I Civile
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa NOME COGNOME
Presidente relatore
Dott.ssa NOME COGNOME
Consigliere
Dott.ssa NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile di appello iscritto al n. di R.G. NUMERO_DOCUMENTO e promosso da:
in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Unico, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, elettivamente domiciliata presso il loro studio – come da procura in atti
– appellante principale-
Contro
in persona
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, NOME COGNOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Torino, come da procura in atti.
– appellata e appellante incidentale –
Nonché contro
in persona del sindaco pro tempore
Appellata contumace
Oggetto: Opposizione ad avviso di accertamento -COSAP
Conclusioni RAGIONE_SOCIALE parti
Per parte appellante principale: ‘ Piaccia alla Eccellentissima Corte d’Appello adita, disattesa e respinta ogni diversa e contraria istanza, in via principale nel merito, RIFORMARE in parte qua, nei limiti esposti nei motivi di impugnazione di cui al presente atto di gravame, la sentenza appellata numero 9196/2024 del Tribunale di Torino, Sez. I, del 05.12.2024, pubblicata in data 06.12.2024 e non notificata e per l’effetto DICHIARARE il diritto della conchiudente concessionaria, e per l’effetto del quale proprio mandante, a pretendere il pagamento del canone di occupazione degli spazi ed aree pubbliche per effetto dell’occupazione del soprasuolo stradale comunale di in ragione della superficie accertata di mq. 884,86 in relazione alla fattispecie di occupazione dedotta in giudizio e per l’effetto RIDETERMINARE l’importo dovuto dall’odierna appellata a titolo di canone, sanzioni ed interessi legali dalla data di notifica dell’avviso di accertamento opposto fino all’effettivo pagamento; in ogni caso CONDANNARE
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla refusione in favore dell’odierna conchiudente, RAGIONE_SOCIALE spese e del compenso dovuto ai difensori, maggiorati di contributo per spese generali 15%, ai sensi dell’articolo 2, D.M. 55/2014, nonché di C.P.A. 4% ed I.V.A. 22% per entrambi i gradi di giudizio, in sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege .’
Per parte appellata e appellante incidentale: ‘Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello di Torino adìta, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese: a) previo rigetto dell’appello principale proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Torino del 5.12.2024, depositata in data 6.12.2024, n. 6196/2024, resa all’esito del giudizio R.G.4222/2021; b ) accogliere l’appello incidentale proposto da
avverso la sentenza del Tribunale di Torino del 5.12.2024, depositata in data 6.12.2024, n. 6196/2024, resa all’esito del giudizio R.G.4222/2021, e, per l’effetto: -in via principale nel merito: accertare e dichiarare l’illegittimità e/o nullità e/o inefficacia e comunque l’inammissibilità degli avvisi di accertamento n. 32 per l’anno 2015, n. 37 per l’anno 2016, n. 28 per l’anno 2017, n. 17 per l’anno 2018 e n. 26 per l’anno 2019 di cui in atti emessi da e ricevuti da in data 21-23 dicembre 2020 e di conseguenza, previa disapplicazione degli avvisi di accertamento, accertare e dichia-rare che nulla è dovuto da al (e per esso ad a titolo di COSAP; – in via subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda dispiegata in via principale, comunque previa disapplicazione degli atti emessi, dichiarare non dovuta la somma indicata negli avvisi di accertamento n. 32 per l’anno 2015, n. 37 per l’anno 2016, n. 28 per l’anno 2017, n. 17 per l’anno 2018 e n. 26 per l’anno 2019 per i motivi tutti indicati nel sopra esteso atto d’appello incidentale ; c) conseguentemente, condannare
e il
alla restituzione dell’importo di € 56.172,00, nelle more
versato da alle medesime in adempimento alla sentenza di primo grado (pur senza prestare acquiescenza e con riserva di ripetizione), maggiorate della rivalutazione monetaria e degli interessi di legge, ai sensi dell’art. 1284, comma 4, c.p.c., da computarsi dalla data di paga -mento fino alla data di effettiva restituzione. Con vittoria RAGIONE_SOCIALE spese del doppio grado di giudizio e rimborso dei contributi unificati’.
Materia del contendere e motivi della decisione
Con atto di citazione del 26.02.2021, (società concessionaria del RAGIONE_SOCIALE per la costruzione e l’esercizio della tratta autostradale A -32 Torino-Bardonecchia) conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Torino (quale concessionaria per la riscossione dei tributi del ed il proponendo opposizione avverso cinque avvisi di accertamento notificati nel dicembre 2020 (n. 32/2015, n. 37/2016, n. 28/2017, n. 17/2018 e n. 26/2019), con i quali le veniva richiesto il pagamento del Canone per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP) per le annualità dal 2015 al 2019. Gli accertamenti riguardavano l’occupazione del soprassuolo comunale effettuata mediante il cavalcavia autostradale (tratto A32) sovrastante INDIRIZZO in per importi annui variabili tra € 21.895,00 e € 38.680,00 circa, comprensivi di sanzioni e interessi, per un importo complessivo richiesto di €.127.115,00
A sostegno dell’opposizione, deduceva:
L’invalidità degli avvisi per violazione dell’art. 28 del Regolamento Comunale COSAP, stante l’omessa notifica della preventiva “diffida ad adempiere”;
L’insussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per l’applicazione del canone, sostenendo che l’infrastruttura autostradale costituisce opera pubblica statale e non vi sarebbe sottrazione di suolo pubblico alla collettività (invocando l’esenzione soggettiva in quanto la concessionaria statale è assimilabile allo Stato stesso) nonché l’assenza di un’occupazione “abusiva” o di fatto, in quanto titolare, appunto, di concessione ministeriale;
L’errata quantificazione della superficie e degli importi e quindi il quantum debeatur , ritenendo che parte RAGIONE_SOCIALE aree non fossero di proprietà comunale e che parte del cavalcavia (nella parte dell’impalcato di discesa) non era riferibile alla gestione di bensì ad altra concessionaria (RAGIONE_SOCIALE) e che, inoltre, erano state assoggettate ad imposizione aree non di pertinenza comunale.
1.1. Si costituiva in giudizio contestando le avverse pretese e ribadendo la legittimità degli avvisi sia sotto il profilo procedurale (rappresentando che l’avviso di accertamento fungeva anche da diffida) sia nel merito, evidenziando che l’occupazione di fatto del soprassuolo
stradale mediante cavalcavia è soggetta a canone e che il calcolo era stato correttamente effettuato sulla sola parte di competenza di (ossia l’impalcato di risalita)
Il restava contumace.
1.2. Il Tribunale di Torino, con la sentenza n. 6196/2024 del 05.12.2024, accoglieva parzialmente l’opposizione e, in particolare:
Rigettava l’eccezione preliminare di relativa alla mancata diffida ad adempiere (in quanto l’avviso di accertamento stesso fungeva da richiesta di pagamento e messa in mora, non essendo necessario un atto intermedio ulteriore prima della riscossione coattiva);
Rigettava l’ulteriore eccezione preliminare di sui sull’assenza dei presupposti soggettivi e oggettivi impositivi, confermando che il COSAP è dovuto anche dai concessionari autostradali (come l’opponente) e stabilendo che l’occupazione di fatto di spazi demaniali comunali mediante un’infrastruttura, anche se di proprietà statale, costituisce un utilizzo particolare e redditizio del bene pubblico che giustifica il canone (con rigetto quindi della tesi dell’esenzione soggettiva o della mancanza di concessione formale);
Accoglieva invece parzialmente la contestazione sul quantum basandosi sulle risultanze di una CTU espletata in altro giudizio (R.G. 2018/2019) acquisita agli atti, rilevava che, sebbene l’impalcato di risalita (per 884,86 mq) fosse di competenza in virtù di una convenzione con RAGIONE_SOCIALE del 2015, il terreno sottostante non era interamente di proprietà del Comune. Nello specifico, il Tribunale osservava che i mappali catastali sottostanti il cavalcavia risultavano intestati in parte ad RAGIONE_SOCIALE (Foglio 5 n. 440 e n. 26; Foglio 6 n. 460 in parte) e ad (Foglio 5 n. 494), mentre solo il mappale n. 462 del Foglio 6 (di 201,13 mq) e una porzione del mappale 460 risultavano intestati al Di conseguenza, il Tribunale riduceva la superficie tassabile, rispetto ai richiesti 885 mq, a soli 391 mq, corrispondenti alla proiezione del cavalcavia sui soli mappali catastalmente intestati al e rideterminava l’importo dovuto in complessivi € 56.172,00 (rispetto alla richiesta originaria di circa € 127.000,00) per le cinque annualità oggetto degli avvisi di accertamento, con compensazione integrale RAGIONE_SOCIALE spese di lite, considerato l’accoglimento solo parziale e la significativa riduzione della pretesa creditoria (più che dimezzata).
Avverso detta sentenza, ha proposto appello, con atto di citazione tempestivamente notificato, chiedendo la riforma della decisione limitatamente ai capi sulla riduzione RAGIONE_SOCIALE superfici tassabili e sulla compensazione RAGIONE_SOCIALE spese. L’appellante si duole della decisione del Tribunale laddove ha ridotto la superficie tassabile basandosi esclusivamente sulle mappe catastali, dovendo essere invece, l’intera area sottostante il ponte, assoggettata al canone poiché funzionalmente destinata alla viabilità comunale, a prescindere dall’intestazione formale dei terreni, col
conseguente necessario ripristino del calcolo originario degli importi dovuti e una diversa ripartizione RAGIONE_SOCIALE spese legali.
Nel dettaglio, l’appello principale è affidato a due motivi di seguito brevemente riassunti.
Primo Motivo: Violazione dell’art. 22 L. 2248/1865 all. F, degli artt. 824 e 825 c.c., dell’art. 24 D.Lgs. 285/1992 e travisamento dei fatti.
IRAGIONE_SOCIALE censura la sentenza nella parte in cui ha escluso dalla tassazione le aree sottostanti il cavalcavia catastalmente intestate ad RAGIONE_SOCIALE e (mappali 440, 494, ecc.), limitando la debenza del canone rispetto al solo mappale 462, sostenendo che il Tribunale abbia errato nel basarsi sulle sole risultanze catastali, trascurando che l’intera area sottostante costituisce il sedime della strada pubblica di “INDIRIZZO” (ex SINDIRIZZO) e per cui tutte le sue pertinenze funzionali (banchine, svincoli) sono di fatto strade comunali o asservite all’uso pubblico. L’appellante rileva che, indipendentemente dall’intestazione catastale formale (spesso non aggiornata a seguito di sdemanializzazioni o consegne di strade statali ai comuni), il suolo su cui corre la viabilità comunale è soggetto al regime demaniale ex art. 22 L. 2248/1865; inoltre, anche qualora il suolo fosse di terzi, sussisterebbe una servitù di uso pubblico (art. 825 c.c.) che rende il soprassuolo soggetto a COSAP; pertanto, l’intera proiezione dell’impalcato di competenza (pari a 884,86 mq e non 391 mq) deve essere soggetta a canone.
Secondo Motivo: Violazione dell’art. 91 c.p.c. ed errata ripartizione RAGIONE_SOCIALE spese. lamenta l’ingiusta compensazione RAGIONE_SOCIALE spese disposta dal primo giudice, stante la soccombenza di sull’an debeatur . L’appellante insiste quindi sulla riforma della sentenza (e a maggior ragione in caso di accoglimento del primo motivo) e sulla condanna di al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di entrambi i gradi di giudizio.
2.1. Si è costituita con comparsa di costituzione e risposta del 22.11.2022, chiedendo il rigetto dell’appello principale e formulando contestualmente appello incidentale per la riforma della sentenza nella parte in cui ha rigettato le domande formulate in primo grado con l’opposizione.
Nello specifico, i motivi dell’appello incidentale sono:
Primo Motivo Incidentale: Violazione dell’art. 28 del Regolamento Comunale per l’applicazione del COSAP per mancata diffida ad adempiere quale atto costituente condizione di ammissibilità dell’azione recuperatoria attivata da . censura la sentenza per non aver dichiarato l’invalidità degli avvisi, emessi senza la previa notifica della “diffida ad adempiere” prevista obbligatoriamente dal regolamento comunale come condizione per l’avvio della riscossione coattiva, in quanto l’avviso di accertamento non può surrogare la funzione della diffida (l’art. 28 testualmente cita: ‘ Premesso che il pagamento del Canone non necessita di essere richiesto, la concessionaria espletate le opportune verifiche, ha inviato gli avvisi di accertamento opposti in questa sede, e solo in seguito ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo al Tribunale. Par
Gli avvisi di accertamento espressamente recano l’invito a effettuare il versamento nel termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione con l’avvertimento che, decorso tale ter -mine, si procederà alla riscossione coattiva. Il Regolamento non richiede la trasmissione di atto intermedio tra la diffida ad adempiere e l’avvio della riscossione né l’espletamento di altra procedura che si interponga tra le due fasi, né l’attrice contesta la ricezione degli avvisi o gli importi in punto interessi maturati o sanzioni. Deve ritenersi pertanto che l’onere di trasmettere diffida ad adempiere sia stato regolarmente evaso con l’invio degli avvisi contestati ‘) . A tal proposito l’appellante incidentale richiama un precedente di questa Corte (sent. n. 716/2024 del 26.07.2024).
Secondo Motivo Incidentale: Violazione dell’art. 63 D. Lgs. 446/1997 e del Regolamento Comunale (sull’Esenzione soggettiva). lamenta che il Tribunale non abbia riconosciuto la sua natura di soggetto esente. Sostiene che, in quanto concessionaria autostradale che gestisce un servizio pubblico per conto dello Stato, essa non dovrebbe essere soggetta al canone, equiparandosi allo Stato o agli enti pubblici esentati dall’art. 49 D. Lgs. 507/93 e dal regolamento locale. Infatti, non è un mero soggetto che occupa il suolo pubblico ma è un concessionario, in virtù di Decreto Ministeriale ai sensi dell’art. 1 L. 729/1961, per la costruzione e l’esercizio dell’RAGIONE_SOCIALE per conto dello Stato e non del
Terzo Motivo Incidentale: Insussistenza dell’occupazione “abusiva” o “di fatto” e del presupposto oggettivo. contesta la qualificazione della propria occupazione come “di fatto” o “abusiva” argomentando che il viadotto è stato costruito in forza della concessione statale già sopra richiamata (legge 729/1961) e non necessita di una ulteriore concessione comunale. Secondo tale argomento, non vi sarebbe alcuna “sottrazione” di suolo pubblico all’uso collettivo, ma la realizzazione di un’infrastruttura di pubblica utilità che coesiste con la strada sottostante.
Quarto Motivo Incidentale: Erronea valutazione RAGIONE_SOCIALE evidenze istruttorie sulla riferibilità RAGIONE_SOCIALE aree (Quantum). In via subordinata, contesta anche la condanna limitata ai 391 mq. Sostiene che non abbia fornito prova certa che tali aree siano di proprietà del ribadendo che le risultanze catastali e le CTU dimostrerebbero che le aree sono in gran parte di RAGIONE_SOCIALE o e che il viadotto in quel punto è un’opera di interconnessione non chiaramente attribuibile a Par
ha inoltre riproposto la domanda di riforma sulle spese di lite e ha formulato domanda di restituzione RAGIONE_SOCIALE somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado in caso di accoglimento dell’appello incidentale.
2.2. Il non si è costituito neppure in questo grado di giudizio ed è stato dichiarato contumace con ordinanza del 23.10.2025
2.3. Nelle comparse conclusionali e nelle memorie di replica:
ha eccepito l’infondatezza dell’appello incidentale, citando la recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 28879/2025) e di questa Corte (sent. 240/2025) che ha confermato la debenza del COSAP per i concessionari autostradali e la non necessarietà della diffida separata se l’accertamento ne ha i requisiti ed ha inoltre ribadito che l’area tassabile deve includere tutta la proiezione sulla strada pubblica (884,5 mq, arrotondati a 885 mq) indipendentemente dal catasto eccependo l’inammissibilità della domanda di restituzione di controparte in quanto nuova.
ha insistito sull’assenza di prova della proprietà comunale RAGIONE_SOCIALE aree sottostanti e sulla non assoggettabilità dei concessionari statali al tributo locale, contestando l’applicabilità dell’art. 825 c.c. invocato da controparte solo in appello.
2.4 . Dopo la precisazione RAGIONE_SOCIALE conclusioni, la causa è stata trattenuta a decisione collegiale previa assegnazione dei termini di cui all’art. 190 cpc per il deposito degli scritti conclusivi .
Ritiene la Corte di dover preliminarmente procedere all’esame dei primi tre motivi di appello incidentale e di dover trattare il primo motivo di appello principale congiuntamente con il quarto motivo di appello incidentale. Gli altri motivi, afferenti alle spese di lite e alle somme versate da in osservanza alla sentenza del Tribunale, sostanzialmente non hanno natura autonoma e dipendono dall’esito della controversia.
Il primo motivo di appello incidentale è infondato.
lamenta la violazione dell’art. 28 del Regolamento Comunale per l’omessa notifica di una preventiva diffida distinta dall’avviso di accertamento e richiama in proposito la sentenza n. 716/2024 di questa Corte. Il tema però è stato nuovamente trattato – e motivatamente disattesa l’eccezione ex art. 28 citato – da App. Torino nella sentenza n. 240/2025 resa tra le stesse parti; inoltre con la sentenza n. 28879 del 2025 la Suprema Corte ha definitivamente superato quanto espresso da App. Torino n. 716/24. Sul punto, resta solo da aggiungere che quando, come nel caso, l’avviso di accertamento, contiene l’intimazione al pagamento entro 60 giorni e l’indicazione dettagliata della pretesa, lo stesso assolve pienamente alla funzione di garanzia e di messa in mora propria della diffida. Non è dunque necessario un atto intermedio ulteriore tra l’accertamento e la riscossione coattiva, essendo l’avviso stesso equipollente alla diffida prevista dal regolamento locale.
Il secondo motivo di appello incidentale è infondato.
rammenta di essere concessionario per la costruzione e l’esercizio per conto dello e si duole che il primo giudice non abbia riconosciuto la sua natura di soggetto esente.
Il tema – già trattato da App. Torino 2025 n. 240 (che ha escluso che , società non in house ma solo partecipata pubblica rientri tra gli Enti di cui all’art. 49, comma 1, lett. a, d. lgs. 507/93 nel testo vigente ratione temporis ) – è stato ancora esaminato da App. Torino 2025 n. 1196 la cui motivazione si conferma e si riporta anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. cpc: ‘ Preliminarmente, occorre rilevare che l’esenzione invocata costituisce disposizione di stretta interpretazione, in quanto norma derogatoria rispetto al principio generale di onerosità dell’uso particolare del bene pubblico. In tali ipotesi, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l’esenzione può trovare applicazione solo quando il soggetto beneficiario coincide con l’ente pubblico espressamente contemplato, e non quando l’attività sia svolta da soggetti privati, ancorché operanti in regime concessorio e per finalità inerenti a servizi di interesse generale (v., per tutte, Cass. Civ. Sez. I, sent. n. 16395 del 10 giugno 2021; Cass. Civ. Sez. Trib., ord. n. 19693 del 25 luglio 2018). L’assimilazione del concessionario allo Stato, sostenuta dall’appellante, si pone dunque in frizione testuale e sistematica con il dettato regolamentare e con i principi elaborati in sede giurisprudenziale: la circostanza che l’opera autostradale appartenga al demanio statale non implica che l’occupazione degli spazi comunali -e la relativa fruizione esclusiva o speciale -sia imputabile allo Stato, piuttosto che al concessionario che di tali spazi beneficia e li utilizza per l’esercizio della propria attività economica. Il criterio interpretativo corretto risiede nella riconduzione soggettiva dell’occupazione, la quale, nel caso in esame, è esercitata da un soggetto privato che realizza una funzione di interesse generale in regime di concessione, conservando tuttavia piena autonomia gestionale e patrimoniale rispetto all’ente concedente. Come precisato dalla Suprema Corte, il concessionario non può avvalersi dell’esenzione spettante allo Stato, poiché non agisce quale mero organo esecutivo o longa manus dell’ente pubblico, ma quale operatore economico che utilizza beni pubblici in via esclusiva, conseguendone un’utilità propria (cfr. Cass. Civ. Sez. III, sent. 20 maggio 2020, n. 9240). In senso conforme, questa stessa Corte ha già avuto modo di statuire che l’esenzione per occupazioni statali non può estendersi al concessionario, proprio in ragione della natura remunerativa del canone e della esigenza che il soggetto che beneficia dell’uso particolare della porzione di suolo comunale contribuisca al relativo costo pubblico. Né varrebbe, in senso contrario, sostenere che la funzione pubblicistica dell’opera autostradale implichi una sorta di “traslazione” soggettiva dell’esenzione: l’ordinamento conosce, infatti, il fenomeno del rapporto concessorio proprio per differenziare l’attività svolta dall’ente pubblico da quella espletata dal soggetto privato concessionario, che assume su di sé i rischi e le utilità dell’impresa, pur operando entro i limiti di un quadro normativo e regolatorio di natura pubblicistica. La prospettazione dell’appellante -che pretende di estendere la qualità soggettiva dello al concessionario per interposta qualifica demaniale dell’infrastruttura -non è dunque supportata né da disposizione normativa, né da interpretazione giurisprudenziale, né dalla ratio stessa del canone locale, che rinviene il proprio fondamento nella fruizione esclusiva del bene pubblico locale, fruizione che, nel caso di specie, è indiscutibilmente in
capo al concessionario e non allo . Anche nelle sopra citate recenti pronunce in materia di COSAP la Suprema Corte ha rilevato, in punto di pretesa applicabilità al concessionario autostradale dell’esenzione di natura soggettiva, che “lo svolgimento di un’attività strumentale alla realizzazione di un fine pubblico non è sufficiente a giustificare l’esenzione dal COSAP in quanto l’art. 30 del relativo regolamento è chiaro nell’indicare la necessaria presenza di un ulteriore presupposto ai fini dell’applicazione dell’esenzione, ovvero che il soggetto occupante sia lo Stato” e che “tali vincoli non sono tali da scalfire la finalità di lucro perseguita da , che nel loro rispetto è ben libera di perseguire la massimizzazione del profitto” (in questo senso: Cass. Civ., Sez. I, Ord. 09/05/2023, n. 12338; Cass. Civ., Sez. I, Ord. 29/05/2023, n. 15010).Quanto alla dedotta duplicazione del prelievo, derivante dalla circostanza che il concessionario corrisponde già un canone concessorio allo Stato, deve rilevarsi che i due prelievi hanno presupposti e finalità distinte: il canone concessorio remunera il diritto di gestire l’infrastruttura autostradale e di percepire i pedaggi, mentre il COSAP costituisce il corrispettivo per l’occupazione di spazi comunali. Non vi è quindi sovrapposizione di presupposti impositivi, trattandosi di obbligazioni fondate su titoli giuridici autonomi e riferite a soggetti impositori diversi (cfr. Cass. Civ. Sez. I, n. 16395/2021)’.
Attese le considerazioni soprariporte, cui la Corte intende dare continuità, il motivo di appello risulta totalmente infondato.
6. Il terzo motivo di appello incidentale è infondato.
contesta la qualificazione della propria occupazione come abusiva/di fatto, sottolinea che il viadotto è stato costruito in forza di concessione statale e conclude sottolineando che non vi è alcuna sottrazione di suolo pubblico all’uso collettivo bensì la realizzazione di una infrastruttura di pubblica utilità che coesiste con la strada sottostante.
Anche questo tema, già esaminato e risolto in senso sfavorevole all’appellante incidentale da App. Torino 2025 n. 240, è stato ancora trattato da App. Torino 2025 n. 1196 la cui motivazione si conferma e si riporta anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. cpc:
‘ Non può essere condivisa la tesi dell’appellante secondo cui la mancanza di un provvedimento concessorio rilasciato dal Comune escluderebbe la debenza del canone. La disposizione di cui all’art. 63, comma 2, D.Lgs. n. 446/1997, nonché la normativa regolamentare comunale richiamata, individuano con chiarezza quale presupposto del canone l’occupazione, permanente o temporanea, di spazi o aree pubbliche comunali -ivi compresi lo spazio soprastante e quello sottostante -indipendentemente dal titolo giuridico che ne consenta l’utilizzo. La giurisprudenza di legittimità ha infatti più volte affermato che il canone trova fondamento nell’uso esclusivo o speciale di beni pubblici, anche in assenza di concessione formale, dovendosi considerare sufficiente la mera situazione di fatto, quando la stessa comporti sottrazione dell’area all’uso pubblico collettivo. Sul punto è dirimente l’arresto RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite che ha chiarito come
l’occupazione “di fatto” -e non solo quella “in titolo” -rilevi ai fini della debenza del canone e integri pienamente il presupposto impositivo laddove si verifichi, senza necessità di un provvedimento concessorio: S.U., sent. n. 61 del 4 gennaio 2016, che ha espressamente affermato che la natura del COSAP è connessa all’utilizzazione particolare o esclusiva di beni pubblici e che il canone è dovuto “per il solo fatto dell’occupazione”. Lo stesso orientamento è stato successivamente fatto proprio, in via costante, da plurimi interventi della Suprema Corte, che hanno ribadito che l’assenza di titolo concessorio rileva eventualmente sul piano amministrativo-sanzionatorio, ma non incide sulla debenza del canone, che trova fondamento nella situazione materiale di occupazione (cfr. Cass. Civ. Sez. I, sent. n. 16395 del 10 giugno 2021; Cass. Civ. Sez. Trib., ord. n. 19693 del 25 luglio 2018). In termini conformi si è già espressa anche questa Corte, che ha rimarcato come la mancanza di un titolo comunale non possa precludere il canone, perché l’imposizione prescinde dalla validità o esistenza dell’atto concessorio, mirando a remunerare l’uso esclusivo della porzione di territorio comunale (cfr. Corte d’Appello di Torino, sent. 13 marzo 2025, n. 240 e Corte d’Appello di Torino, sent. 22 novembre 2024, n. 957). Il Collegio, al riguardo, osserva che l’argomento dell’appellante -incentrato sull’asserita necessità di un provvedimento esplicito dell’ente locale quale presupposto per l’applicazione del canone -muove da una lettura non coerente con la funzione del COSAP e con il quadro normativo e giurisprudenziale richiamato. La funzione del canone, infatti, è remunerativa e trova il proprio fulcro nel godimento speciale del bene pubblico oggetto dell’occupazione, non nella produzione di un titolo autorizzativo. L’appellante, a ben vedere, sembra sovrapporre il piano della regolarità amministrativa con quello dell’obbligazione pubblicistica; sovrapposizione o commistione non condivisibile alla luce della elaborazione giurisprudenziale. Pertanto, la mancanza di un titolo concessorio espresso non elide né condiziona l’obbligazione di pagamento del canone di occupazione: il motivo deve essere respinto ‘.
Resta solo da aggiungere che App. Torino 2025 n. 1196 ha esaminato anche la nota ministeriale che, nella fattispecie, l’appellante aveva portato alla sua attenzione e ha condivisibilmente rilevato quanto segue: ‘ Quanto alla Nota del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE prot. 15776 del 21 giugno 2023, richiamata dall’appellante a sostegno della tesi secondo cui le concessionarie autostradali non necessiterebbero di alcun titolo autorizzativo da parte degli enti locali, deve rilevarsi che tale documento, pur autorevole sul piano amministrativo, non ha efficacia normativa né può derogare alla disciplina legislativa e regolamentare in materia di COSAP. La circostanza che il concessionario non necessiti di autorizzazione comunale per la gestione dell’infrastruttura autostradale non esclude che l’occupazione di spazi comunali integri il presupposto impositivo del canone, trattandosi di piani giuridici distinti: quello della legittimazione amministrativa all’esercizio dell’attività e quello dell’obbligazione tributaria locale derivante dall’uso particolare del suolo pubblico ‘.
Il primo motivo di appello principale e il quanto motivo di appello incidentale devono essere esaminati congiuntamente.
7.1. E’ stato accertato dal primo giudice che la ‘ convenzione stipulata tra e RAGIONE_SOCIALE il 21.1.2015 …, da ritenersi valida per tutti gli anni di riferimento degli avvisi di accertamento opposti in questa sede (2015, 2016,2017, 2018 e 2019), stabilisce la separata gestione dell’impalcato di risalita e dell’impalcato di discesa del tratto autostradale in concessione, il primo, nella direzione del , di competenza di , e il secondo, nella direzione di Torino, di competenza di RAGIONE_SOCIALE ‘.
Avvalendosi della Ctu espletata in altro giudizio (r.g. n. 2018/2019), prodotta in atti e le cui risultanze non sono contestate in quanto tali dalle parti, il Tribunale ha pertanto osservato che ‘ RAGIONE_SOCIALE superfici individuate deve considerarsi, per quanto attiene alla presente controversia, unicamente quello attribuibile all’impalcato di risalita del ponte autostradale di competenza dell’attrice (884,85 mq) ed in effetti gli avvisi di accertamento impugnati si riferiscono senza dubbio a tale superficie, posto che quantificano l’area occupata in 885 mq ‘. ‘A questo punto’, prosegue il Tribunale, ‘ deve considerarsi che non tutta l’area sottostante, occupata dalla proiezione dell’impalcato di risalita, è di proprietà del di , ma lo è solo quella di alcuni mappali, per complessivi mq 391, le altre risultando catastalmente intestate ad e ad RAGIONE_SOCIALE: pertanto, conclude il Tribunale, ‘ poiché l’occupazione del COSAP è l’occupazione del su olo pubblico, esso è dovuto solo per la porzione del terreno sovrastato di titolarità del e non solo per quelle di titolarità di RAGIONE_SOCIALE e di ‘.
Queste emergenze non sono contestate in fatto dalle odierne controparti che però, da contrapposte posizioni, contestano le sopra riportate conclusioni del primo giudice.
appellante
principale, censura la sentenza per aver escluso dalla tassazione le proiezioni del viadotto sui mappali catastalmente intestati ad RAGIONE_SOCIALE e (riducendo l’area da 885 mq a 391 mq) e sostenendo che l’intera area costituisce sede stradale comunale ai fini COSAP, mentre appellante incidentale, contesta la riferibilità a sé stessa anche della superficie ridotta di 391 mq.
7.2. In fatto, la Corte premette che l’area assoggettata da al pagamento del COSAP è solo quella che per effetto della proiezione dell’impalcato di risalita del ponte autostradale occupa la sottostante area, carreggiata e aree pertinenti, di viabilità comunale (dato di per sé non contestato e, in punto di viabilità comunale dell’area sottostante il viadotto di risalita che qui interessa, cfr. i doc. sub. n. 4 di parte appellante, e anche la Ctu resa nel giudizio rg 2018/2019) e che condivide le considerazioni del Tribunale quando – esaminando le difese di circa la non utilizzabilità RAGIONE_SOCIALE aree limitrofe al viadotto (comunque non ricomprese nelle superfici indicate) -osserva che ‘ in ogni caso la prospettazione non sarebbe condivisibile, perché il fatto che nel
corso del 2020 tali aree siano stata interessate da interventi di recinzione e delimitazione volti a impedire un passaggio non autorizzato di persone e mezzi non significa che esse non siano funzionali allo svolgimento dell’attività di in quanto facenti in ogni caso parte della costruzione del viadotto di sua competenza, oltre al fatto che è verosimile ritenere che esse svolgano una funzione strumentale all’intera opera del ponte che, ovviamente, non è costituita dal solo spazio occupato dalla carreggiata in senso stretto ‘.
In diritto, la Corte osserva, in generale, che è assolutamente pacifico che i dati catastali non costituiscono prova della proprietà (Cfr., ex multis, Cass. 2019 n. 22339) e, nello specifico ed in relazione a fattispecie analoghe a quella oggetto di causa, che la Suprema Corte ha più volte ribadito che non assume rilievo dirimente il titolo dominicale bensì la sottoposizione – come nel caso dell’area alla vigilanza e alla gestione dell’Ente locale e la sottrazione del bene alla fruizione generale (Cass., 2019 n. 3710, Cass., 2020 n. 9240).
Anche ai fini COSAP, dunque, e contrariamente alla prospettazione di deve essere considerata non l’iscrizione catastale bensì la superficie complessiva sovrastata dall’intero impalcato di risalita in quanto funzionalmente destinata alla viabilità comunale sottostante e tale circostanza risulta sufficiente e dirimente nel caso di specie a comportare la fondatezza del primo motivo di appello principale, con relativo rigetto del quarto motivo di appello incidentale.
7.3. Resta solo da aggiungere che tutte le tematiche agitate da nel presente giudizio anche relativamente ai questi motivi di appello sono già state trattate e risolte da questa Corte nella sentenza 2025 n. 1196, che ancora di richiama ex art. 118 disp. att. cpc.
‘Il Collegio ritiene infondato il motivo di gravame con cui si deduce l’insussistenza del presupposto del canone, assumendo che l’opera autostradale, quale infrastruttura asseritamente e integralmente rientrante nel demanio statale, non darebbe luogo ad occupazione assoggettabile a COSAP nei confronti del Tale assunto è escluso – oltre che dalla logica e dalla notorietà del fatto che l’ente locale conserva il proprio dominio sulle proprie strade anche per la parte di esse che risulta sovrastata da cavalcavia o da sovrappassi titolarità che certo non si interrompe nel punto di proiezione a terra del limite esterno del manufatto per riprendere nel punto di proiezione del limite esterno opposto – anche dal primo comma dell’art. 25 del Codice della Strada dal quale si ricava la conservazione di tutte le prerogative derivanti dalla titolarità della strada sovrastata in capo al proprietario della stessa. In particolare, l’art. 25, comma 1, del Codice della Strada stabilisce che gli attraversamenti di strade con altre strade devono essere autorizzati dall’ente proprietario della strada interferita. Tale disposizione, entrata in vigore il 1° gennaio 1993 e quindi pienamente applicabile alla fattispecie in esame, conferma che l’ente locale conserva la titolarità e le prerogative sulla propria strada anche quando questa sia attraversata da un’infrastruttura sovrastante, e che l’attraversamento richiede l’autorizzazione dell’ente proprietario. Nel caso di specie, è pacifico che il di … non ha mai rilasciato alcuna
autorizzazione ai sensi dell’art. 25 CdS per l’attraversamento RAGIONE_SOCIALE proprie strade da parte dei cavalcavia autostradali. Tale circostanza, lungi dall’escludere la potestà impositiva comunale come sostenuto dall’appellante, la conferma: l’assenza di autorizzazione comunale qualifica l’occupazione come ‘di fatto’ ai sensi della normativa COSAP, e conferma che il Comune conserva tutte le prerogative sulla strada sovrastata, ivi compresa quella di richiedere il canone per l’occupazione del soprassuolo. Né può sostenersi, come fa … che la normativa statale sulla costruzione RAGIONE_SOCIALE autostrade (Leggi 463/1955 e 729/1961) abbia implicitamente derogato all’art. 25 CdS: tale disposizione è infatti successiva e speciale, e non risulta abrogata o derogata da alcuna norma. Il coordinamento tra le due discipline impone di ritenere che, mentre la normativa statale legittima la costruzione dell’infrastruttura autostradale e l’espropriazione RAGIONE_SOCIALE aree necessarie al tracciato, l’art. 25 CdS conferma la permanenza della titolarità comunale sulle strade locali attraversate e la necessità di autorizzazione per l’attraversamento, con la conseguenza che, in assenza di tale autorizzazione, l’occupazione si configura come ‘di fatto’ e assoggettabile al canone. Giova premettere che il D.Lgs. n. 446/1997, art. 63, comma 2 consente ai Comuni di prevedere, mediante regolamento, il canone per l’occupazione anche degli spazi soprastanti e sottostanti le strade pubbliche appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale. La norma, com’è pacifico in dottrina e giurisprudenza, ha carattere ampio e comprensivo, e riguarda non soltanto l’occupazione materiale del suolo, ma anche l’occupazione in soprassuolo, purché idonea a determinare una sottrazione, anche solo potenziale o strutturale, dell’area alla fruizione collettiva. Sul punto, è consolidato l’orientamento secondo cui l’elemento costitutivo del rapporto impositivo è l’occupazione, anche di fatto, della porzione di territorio comunale, con modalità che ne sottraggano l’uso pubblico o ne determinino una fruizione speciale o esclusiva (fra le molte, Cass. Civ. Sez. I, n. 16395 del 10 giugno 2021; Cass. Civ. Sez. Trib., n. 19693 del 25 luglio 2018). Nella specie, il viadotto autostradale sovrasta vie e aree comunali, e produce un effetto conformativo e permanente sull’utilizzabilità dello spazio comunale sottostante e adiacente. La presenza stessa dell’opera, e la sua funzione infrastrutturale, implicano una utilizzazione particolare ed esclusiva dello spazio aereo, che viene stabilmente sottratto alla possibile destinazione pubblica. Né rileva, ai fini dell’insorgenza dell’obbligazione, che l’opera appartenga, in senso demaniale, al patrimonio dello Stato: ciò che rileva è la relazione funzionale e materiale con l’area comunale interessata, che permane nella sfera di gestione dell’ente territoriale…. Questa stessa Corte, in linea con tale orientamento, ha più volte avuto modo di affermare che l’attrazione al demanio statale dell’opera principale non elide la competenza impositiva comunale sugli spazi aerei e sottostanti appartenenti alla viabilità locale (cfr. Corte d’Appello di Torino, sent. 13 marzo 2025, n. 240 e Corte d’Appello di Torino, sent. 22 novembre 2024, n. 957). Ne consegue che l’argomentazione …. volta a far discendere dall’appartenenza demaniale statale dell’opera l’impossibilità di applicare il canone comunale, non può essere condivisa: la demanialità statale dell’infrastruttura non comporta l’esenzione o la
sottrazione del relativo occupante dagli obblighi nei confronti dell’ente territoriale interessato (tra le altre, Cas.Civ.Sez.I, n. 16395/2021, cit.). In conclusione, l’occupazione in soprassuolo di strade comunali mediante struttura autostradale integra il presupposto oggettivo del COSAP previsto dal regolamento comunale e dalla disciplina statale richiamata, e la relativa pretesa deve ritenersi pienamente legittima ‘ .
Ancora e per quanto riguarda la dedotta inapplicabilità del canone in ragione dell’asserita demanialità statale dell’opera e sulla asserita incompatibilità del potere impositivo comunale, questa Corte, con la predetta sentenza che si richiama, ha respinto tale prospettazione difensiva. Si ‘ assume che l’autostrada, quale infrastruttura ricadente nel demanio statale ai sensi degli artt. 822 e 824 c.c. e della normativa speciale di settore, sarebbe integralmente sottratta alla potestà impositiva dell’ente locale, con conseguente preclusione per il di pretendere il canone di occupazione per gli spazi soprastanti la viabilità comunale impegnati dal manufatto autostradale. Tale assunto, oltre a non trovare riscontro normativo espresso, è radicalmente contraddetto dal consolidato orientamento giurisprudenziale. È infatti principio pacifico che il riparto RAGIONE_SOCIALE demanialità e la titolarità dominicale dell’opera principale non escludono, di per sé, la concorrente potestà impositiva dell’ente locale sugli spazi e sulle aree ricadenti nella propria sfera materiale di gestione e fruizione pubblica. Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, rileva, ai fini dell’insorgenza dell’obbligazione COSAP, non la proprietà astratta del bene o dell’opera sovrastante, bensì la sottrazione dell’area pubblica all’uso collettivo e l’utilizzazione particolare del bene demaniale locale, anche soltanto per effetto funzionale e strutturale, da parte del soggetto privato (fra le molte, Cass. Civ. Sez. I, n. 16395 del 10 giugno 2021; Cass. Civ. Sez. Trib., n. 19693 del 25 luglio 2018). Tale criterio è stato recepito anche dalla giurisprudenza di questa Corte nei già citati arresti. In particolare, Corte d’Appello di Torino, sent. 13 marzo 2025, n. 240, ha precisato che l’attrazione dell’autostrada nel demanio statale non esclude il potere del di assoggettare a COSAP l’occupazione del soprassuolo o del sottosuolo della rete viaria comunale, trattandosi di porzioni di spazio pubblico la cui fruizione generale risulta compressa o sottratta. Tale indirizzo si pone nel solco di quanto ampiamente argomentato già in Corte d’Appello di Torino, sent. 22 novembre 2024, n. 957, ove si afferma che la demanialità statale dell’infrastruttura viaria non comporta l’automatica immunità del concessionario dal pagamento del canone dovuto al La Suprema Corte, del resto, ha rimarcato che il canone si collega alla fruizione esclusiva o speciale di un bene pubblico locale e che, ove tale fruizione si realizzi, l’ente territoriale è legittimato a pretenderne il pagamento, indipendentemente dal titolo attraverso il quale il soggetto utilizza l’opera principale (cfr. Cass. Civ. Sez. III, sent. 20 maggio 2020, n. 9240). Ne consegue che la prospettazione di …. secondo cui la natura statale dell’opera renderebbe inoperante la potestà impositiva comunale, si pone in diretto contrasto con i suddetti principi e appare sviluppata su un presupposto -l’assoluta esclusività della competenza statale sull’intera estensione fisica dell’opera -che non trova riscontro né nel dato normativo, né nel
diritto vivente. La distinzione concettuale tra opera e spazio pubblico locale interessato -e la correlata compresenza di demanialità speciali -costituisce nucleo centrale dell’indirizzo giurisprudenziale: l’autostrada rimane demaniale statale, ma ciò non neutralizza la rilevanza giuridico-pubblicistica dell’area comunale sottostante e sovrastata, della quale l’appellante beneficia in via esclusiva o quantomeno speciale, con compressione dell’uso pubblico generale. Tale interpretazione è del tutto coerente con la natura reale-funzionale del COSAP e con la ratio di evitare che l’utilizzazione esclusiva di porzioni del territorio comunale rimanga priva di corrispettivo in danno della collettività locale. La tesi difensiva dell’appellante, muovendo da un equivoco fra titolo demaniale e gestione dell’area locale interessata, si rivela dunque priva di fondamento. Quanto al richiamo operato …. alle Leggi 21 maggio 1955 n. 463 e 24 luglio 1961 n. 729, che avrebbero disposto con efficacia di dichiarazione di pubblica utilità la realizzazione della rete autostradale sottraendo definitivamente gli spazi alla disponibilità comunale, deve rilevarsi che tale normativa ha certamente legittimato la costruzione dell’infrastruttura e l’espropriazione RAGIONE_SOCIALE aree necessarie al tracciato autostradale, ma non ha comportato l’ablazione della titolarità comunale sugli spazi aerei sovrastanti la viabilità locale, né ha escluso la potestà impositiva dell’ente territoriale sulle occupazioni di tali spazi. Come correttamente rilevato dalla giurisprudenza, la pianificazione statale dell’infrastruttura non neutralizza la competenza tributaria locale sugli spazi comunali interessati dall’opera (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, Ord. 25/07/2018, n. 19693)’.
Atteso quanto sopra esposto, l’appello incidentale di deve essere respinto e deve essere accolto il primo motivo di appello di con conseguente riforma della sentenza impugnata e assorbimento della domanda dell’appellante incidentale di restituzione RAGIONE_SOCIALE somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado.
Quanto sopra comporta anche l’accoglimento del secondo motivo di appello principale, attesa la totale soccombenza di
Deve dunque provvedersi alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese del primo e secondo grado del giudizio. Si richiama, ex multis, anche Cass., 2025 n. 854: « In materia di liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali, il giudice d’appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d’ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell’esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all’articolo 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese» (cfr. ex multis Cass, ord., 13 gennaio 2025, n. 854).
Le spese dei due gradi del giudizio seguono dunque la completa soccombenza di e vengono liquidate a favore dell’appellante principale con applicazione del DM 2014 n. 55 e smi, scaglione da euro 52.000 ad euro 260.000,00, valori medi, esclusione, in questo grado, della fase istruttoria non svoltasi. Oltre Iva e cpa come per legge, rimborso forfettario nella misura del 15%, spese di CU versato per il secondo grado a favore di Non vi è invece luogo a provvedere sul punto per quanto riguarda il rimasto contumace.
10. La Corte dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13 comma 1 quater del DPR 115/02 perché la parte appellante incidentale sia dichiarata tenuta al versamento di ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari all’importo dovuto per lo stesso titolo e la stessa impugnazione.
PQM
La Corte d’Appello di Torino, sezione I civile, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da in persona d el Presidente del C.d.A. unico e sull’appello incidentate proposto da in persona del legale rappresentante pro tempore avverso la sentenza del Tribunale di Torino n. 6196/2024 pubblicata il 6.12.2024, ogni contraria istanza disattesa o ritenuta assorbita:
Rigetta l’appello incidentale;
Accoglie l’appello principale e, per l’effetto, in riforma della sentenza n. 6196/2024 del Tribunale di Torino;
Accerta e conferma il diritto di concessionaria e del quale mandante, a pretendere il pagamento del canone di occupazione degli spazi ed aree pubbliche per effetto dell’occupazione del soprasuolo stradale comunale di in ragione della superficie accertata di mq. 884,86 con riferimento alla fattispecie dedotta in giudizio e relativamente agli avvisi di accertamento per le annualità 2015-2019, oltre interessi e sanzioni come per legge;
Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare a in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese dei due gradi di giudizio che liquida:
quanto al primo grado, in euro 14.203,00 oltre iva e cpa come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%;
quanto al secondo grado, in euro 9.991,00, oltre CU, iva e cpa come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%;
Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13 comma 1 quater del DPR 115/02 perché la parte appellante incidentale sia dichiarata tenuta al versamento di ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari all’importo dovuto per lo stesso titolo e la stessa impugnazione.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 17.2.2026.
La Presidente Est. Dott.ssa NOME COGNOME