Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 28376 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 28376 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 2468/2023 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per procura speciale a margine del ricorso dall’AVV_NOTAIO, dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, il quale chiede di ricevere le comunicazioni al proprio indirizzo di posta elettronica certificata indicato, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, INDIRIZZO.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, in virtù di procura speciale in calce al
contro
ricorso, con integrazione del 29/11/2023, il quale chiede di ricevere le comunicazioni presso l’indirizzo di posta elettronica certificata indicato .
– controricorrente –
E
Comune di Como
-intimato- avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, n. 2154/2022, depositata in data 20 giugno 2022;
udita la relazione della causa svolta all’adunanza non partecipata del giorno 8/10/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOMEAVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE:
In data 3/10/2017 l’RAGIONE_SOCIALE, quale società concessionaria del servizio di accertamento e riscossione del Canone di occupazione degli spazi e aree pubbliche (RAGIONE_SOCIALE) del Comune di Como, notificava ad RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi RAGIONE_SOCIALE) l’avviso di accertamento recante la richiesta di pagamento dell’importo complessivo di euro 71.926,00, a titolo di canone non versato per l’anno 2012, oltre ad interessi e sanzioni.
Il pagamento era richiesto per l’occupazione di aree ricadenti nel comune di Como e, in particolare, per l’occupazione del soprassuolo comunale mediante cavalcavia autostradali.
RAGIONE_SOCIALE agiva dinanzi al tribunale di Como contro l’ICA e nei confronti del Comune evidenziando l’inesistenza dei presupposti di legge, mancando un provvedimento di concessione amministrativa da parte del Comune di Como, in ordine all’occupazione dello spazio pubblico mediante cavalcavia. In subordine, reputava sussistere una
causa di esenzione, essendo stata effettuata l’occupazione ad opera dello Stato.
Inoltre, l’RAGIONE_SOCIALE rilevava che non dovevano essere applicate le sanzioni in base al principio di legalità o, comunque, per la sussistenza di una causa di esclusione della responsabilità.
Il tribunale rigettava le domande di RAGIONE_SOCIALE. Precisava, in particolare, che il Comune di Como si era dotato di regolamento di cui al d.lgs. n. 446 del 1997, prevedendo che l’occupazione di aree appartenenti al Comune fosse assoggettata ad un canone in luogo della RAGIONE_SOCIALE (tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche). L’assenza di una concessione comunale non integrava il difetto dei presupposti applicativi del RAGIONE_SOCIALE, in quanto il canone risultava dovuto anche per le occupazioni abusive o di fatto.
Non ricorrevano poi cause di esenzione, di natura tassativa, dell’obbligo di corresponsione del RAGIONE_SOCIALE previste dal regolamento.
Era stato rispettato il principio di legalità.
Con il primo motivo di appello RAGIONE_SOCIALE si doleva della «illegittimità ed erroneità della sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto applicabile il RAGIONE_SOCIALE alla fattispecie in esame nonostante l’assenza dei presupposti di legge ».
Con il secondo motivo di impugnazione l’appellante RAGIONE_SOCIALE deduceva «in subordine: illegittimità ed erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto non applicabile alla fattispecie in esame l’esenzione da RAGIONE_SOCIALE prevista dall’articolo 25, comma 1, n. 3, del Regolamento Comunale per le ‘occupazioni effettuate da Enti ed Organi della Pubblica Amministrazione in via esclusiva e per fini istituzionali’».
Con il terzo motivo d’appello RAGIONE_SOCIALE lamentava «illegittimità ed erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha confermato la sanzione irrogata. Violazione del principio di legalità».
La Corte d’appello di Milano rigettava il gravame con sentenza n. 2154 del 20/6/2022.
In particolare, con riferimento al primo ed al secondo motivo di gravame, trattati congiuntamente, la Corte territoriale richiamava i principi affermati dalla Corte di cassazione, per cui il RAGIONE_SOCIALE non risultava un corrispettivo di una concessione, reale o presunta, dell’uso esclusivo o speciale di beni pubblici, ma era dovuto in relazione all’utilizzazione particolare o eccezionale che ne traeva il singolo.
Il soggetto obbligato a corrispondere il RAGIONE_SOCIALE era chi poneva in essere l’occupazione, titolata su atto di concessione o abusiva, degli spazi e delle aree del demanio.
Si richiamava anche la giurisprudenza di legittimità in tema di RAGIONE_SOCIALE, per cui si era ravvisata la sussistenza del presupposto dell’occupazione nella detenzione di viadotti autostradali in quanto questi impedivano l’utilizzazione edificatoria del fondo sottostante nonché l’utilizzo agricolo riferito a determinate colture.
Quanto, poi, alla configurabilità dell’esenzione di cui all’articolo 49 del d.lgs. n. 507 del 1993, la Corte di legittimità aveva stabilito che occorreva che l’occupazione fosse direttamente ascrivibile ad uno di questi enti: l’esenzione non operava ove l’occupazione fosse invece ascrivibile ad una società concessionaria per la realizzazione e la gestione di un’opera pubblica.
A nulla rilevava che l’opera fosse di proprietà dello Stato, al quale sarebbe ritornata la gestione al termine della concessione. La società disponeva del viadotto, per la relativa gestione quale concessionaria, ed in tale modo essa realizzava la condotta di occupazione del sottostante solo provinciale.
Pertanto, ad avviso della Corte territoriale, la vicenda doveva essere qualificata come un’occupazione di un’area appartenente al
demanio comunale, con conseguente inquadramento nell’ambito della disciplina in materia di cosa.
Poiché, poi, l’occupazione poggiava su una concessione, e quindi, nel periodo di durata della stessa, il viadotto rimaneva nella disponibilità di RAGIONE_SOCIALE, che agiva in piena autonomia, non potendo trovare applicazione la causa di esenzione richiamata.
Con riferimento al terzo motivo di appello, la Corte territoriale evidenziava che la locuzione ‘occupazioni abusive’ identificava le occupazioni realizzate in assenza di una concessione rilasciata dal Comune o dalla provincia di riferimento, a prescindere dal fatto che potessero essere qualificate come ‘occupazioni di fatto’. Ciò risultava confermato anche dall’articolo 24 del regolamento comunale. La sanzione, dunque, non era illegittima, né lesiva del principio di legalità.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE), depositando memoria.
Ha resistito con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE, depositando memoria.
È rimasto intimato il Comune di Como.
Con istanza contenuta nella memoria scritta del 27/9/2024 la RAGIONE_SOCIALE ha chiesto la rimessione della causa in pubblica udienza.
CONSIDERATO CHE:
Anzitutto, non è accoglibile l’istanza di rimessione in pubblica udienza della controversia, per il sopraggiungere di decisioni del giudice amministrativo che avrebbero scardinato l’orientamento di legittimità ormai consolidato in tema di occupazione di spazi comunali o provinciali con pontoni autostradali.
Infatti, anche dopo tali decisioni questa Corte ha mantenuto fermo il proprio orientamento (Cass., sez. 1, 25/7/2024, n. 20708;
di recente Cass., sez. 1, 25/9/2024, n. 25614), come si chiarirà meglio in motivazione.
Non sussistono, allora, i requisiti di cui all’art. 375, primo comma, c.p.c., per la trattazione della controversia in pubblica udienza, in assenza della «particolare rilevanza» della questione di diritto dedotta.
Con il primo motivo di ricorso la società deduce la «violazione e falsa applicazione dell’articolo 63, comma 1, del d.lgs. n. 446/1997; dell’articolo 1 del Regolamento RAGIONE_SOCIALE del Comune di Como (approvato ex articolo 52 d.lgs. n. 446/1997 con la deliberazione consiliare n. 58 del 16/11/1998, e successive modifiche ed integrazioni); delle leggi n. 463/1955 (‘Provvedimenti per la costruzione di RAGIONE_SOCIALE e strade’, in specie articoli 1-2), n. 729/1961 (‘Piano di nuove costruzioni stradali ed autostradali’, in specie articoli 1-2-6-7-8-12) e n. 385/1968 (‘Modifiche ed integrazioni alla legge 24 luglio 1961, n. 729, concernente il piano di nuove costruzioni stradali autostradali’), in relazione all’articolo 360, primo comma, n. 3, c.p.c.: assenza del presupposto applicativo del canone-corrispettivo».
Per la ricorrente, se il RAGIONE_SOCIALE è il corrispettivo che il Comune può richiedere a fronte della concessione al privato di un proprio spazio pubblico ovvero della mera occupazione del proprio spazio pubblico, nel quale pertanto l’ente locale avrebbe modo di esercitare il proprio potere di natura amministrativa, non si comprenderebbe perché il Comune non ha mai provveduto, né può provvedere, alla ‘rimozione’ dell’infrastruttura e rimessa in pristino dei luoghi, come prescritto dall’articolo 11 del regolamento comunale per le occupazioni abusive e/o di fatto.
Tra l’altro, non si comprenderebbe perché il Comune non possa rinnovare, modificare, sospendere o revocare la disponibilità degli spazi occupati con l’infrastruttura RAGIONE_SOCIALE.
Neppure si comprenderebbe la ragione per cui il Comune non possa esercitare alcuno dei poteri previsti dal proprio regolamento RAGIONE_SOCIALE.
Tra l’altro varie pronunce amministrative che si sono occupate dell’argomento (AVV_NOTAIO Stato, sentenze numeri 10010-10011-1001210013-10014-10015-10016-10017-10018 delle 22/11/2023 e n. 10130/2023 delle 27/11/23), per le quali sono escluse dall’ambito applicativo del RAGIONE_SOCIALE le occupazioni che non necessitano di concessione provinciale, ovvero quelle che non si riferiscono a beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell’ente locale, ovvero le ipotesi in cui il medesimo ente sia sprovvisto del potere di accordare (o negare) l’occupazione, in quanto involgenti interessi di più ampio rilievo. Sarebbe impossibile configurare i presupposti applicativi del RAGIONE_SOCIALE, in quanto questo non potrebbe certo gravare «un bene del demanio statale, per di più realizzato per evidenti finalità di interesse generale».
L’esistenza e l’utilizzo di un ponte RAGIONE_SOCIALE, in quanto parte inseparabile di un bene demaniale funzionalmente unitario, non richiederebbe «alcuna autorizzazione da parte degli enti territoriali cui appartengono gli eventuali beni al di sopra dei quali la detta struttura sia stata a suo tempo realizzata in base ad un’espressa disposizione di legge».
Per tale ragione «nessun canone (o altro corrispettivo) di occupazione sarà reciprocamente dovuto dalle parti in causa».
Pertanto, ad avviso della ricorrente, «per la realizzazione e la gestione di opera autostradali, le società concessionarie non devono
chiedere alcuna concessione agli enti locali per l’attraversamento sovrastante/sottostante di strade, comunale o provinciale».
Non potendo la RAGIONE_SOCIALE e il Comune accordare o negare concessioni per le infrastrutture autostradali, la concessionaria RAGIONE_SOCIALE non può essere inclusa dai soggetti passivi per l’applicazione del canone.
In realtà, lo spazio sovrastante la strada comunale non appartiene (più) al demanio del Comune, in quanto la costruzione dell’autostrada, con la conseguente pianificazione delle aree soggette agli attraversamenti, è riconducibile alla volontà statale ed è stata stabilita con alcune risalenti legge dello Stato. L’ente locale, dunque, avrebbe perso e non disporrebbe più di alcun potere, perché di ciò privato a seguito delle determinazioni statali.
Per la ricorrente, peraltro, non si può neppure obiettare che la normativa richiamata sia stata superata dal d.lgs. n. 446 del 1997, in quanto le normative hanno ambiti di applicazione non sovrapponibili.
Le leggi n. 463 del 1955 e n. 729 del 1961, come successivamente modificate, hanno sottratto alla disponibilità dell’ente locale le volumetrie necessarie per la realizzazione dell’autostrada. Di conseguenza l’articolo 63 del d.lgs. n. 446 del 1997 ha previsto per comuni e province la possibilità di istituire il RAGIONE_SOCIALE sulle «aree residue» e cioè «in relazione alle occupazioni del demanio/patrimonio indisponibile ‘appartenenti’ all’ente locale».
Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente deduce la «violazione e falsa applicazione dell’articolo 63, comma 1, del d.lgs. n. 446/1997 e dell’articolo 25, comma 1, n. 3, c.p.c.: esenzione per le occupazioni ‘effettuate da Enti ed Organi della Pubblica Amministrazione in via esclusiva e per fini istituzionali’».
Per la ricorrente, nel caso di cavalcavia autostradali si verifica, in realtà, un’occupazione dello spazio pubblico non ad opera della società concessionaria, ma da parte dello Stato stesso, quale effettivo titolare del bene demaniale ‘RAGIONE_SOCIALE‘, realizzata per il perseguimento dei suoi fini istituzionali.
Quanto, poi, all’obiezione per cui la società svolge un’attività economica lucrativa, la ricorrente evidenzia che i profitti dell’attività di concessionario vengono regolarmente assoggettati alla ordinaria fiscalità erariale e che l’ordinamento non prevede tributi locali sui profitti aziendali. Inoltre, ogni onere gravante sul soggetto concessionario, in base alla Convenzione, deve essere considerato computato in tariffa.
Pertanto, il prelievo per il RAGIONE_SOCIALE finirebbe per gravare sugli utenti, su cui graverebbe l’onere relativo ai cavalcavia.
Non vi sarebbe, dunque, una gestione ‘in piena autonomia’ dell’autostrada da parte del concessionario.
Da un lato, le norme applicabili determinano un penetrante potere del concedente sulla concessionaria circa l’attività da quest’ultimo svolta, con rilevanti limitazioni all’autonomia imprenditoriale, coerenti con le finalità di carattere generale perseguite attraverso di essa.
Il concessionario non sarebbe libero di definire la componente tariffaria, che invece è approvata dallo Stato.
Dovrebbe porsi attenzione al carattere marcatamente pubblicistico del pedaggio RAGIONE_SOCIALE.
Dovrebbero essere considerati anche penetranti obblighi stabiliti dalla legge nei confronti del concessionario RAGIONE_SOCIALE, il quale deve certificare il bilancio, mantenere requisiti adeguati di solidità patrimoniale, agire come amministrazione aggiudicatrice nell’affidamento di lavori a terzi.
Al concedente sono poi riconosciuti penetranti poteri di direzione, vigilanza, controllo e sanzionatori sull’attività del concessionario RAGIONE_SOCIALE.
Inoltre, la giurisprudenza della Corte di giustizia UE ha chiarito che l’indifferenza rispetto alla natura -pubblico privata del regime proprietario non deve tradursi in forme di discriminazione.
L’occupazione effettuata dalla infrastruttura RAGIONE_SOCIALE deve intendersi come operata dallo Stato, rispetto al quale il soggetto concessionario è solo un braccio esecutivo, che ha effettuato investimenti e attraverso i proventi della gestione recupera gli investimenti effettuati.
Diversamente opinando la Corte di cassazione dovrebbe sottoporre alla Corte di giustizia UE ai sensi dell’articolo 267 TFUE la questione di compatibilità comunitaria volta stabilire se gli articoli 49, 56, 63 e 345 TFUE ed è in ogni caso il diritto dell’unione consentano nei confronti dei concessionari di infrastrutture pubbliche l’applicazione di un trattamento differenziato e discriminatorio rispetto ai rapporti con gli enti locali interessati, in funzione della proprietà pubblica o privata del concessionario».
I primi due motivi di impugnazione, che vanno affrontati congiuntamente per strette ragioni di connessione, sono infondati.
Si impone, preliminarmente, per ragioni di chiarezza una ricostruzione normativa.
5.1. Ai sensi dell’art. 38 del d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507, invero, si prevede: «sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province».
Al comma 2 si prevedeva: «Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma
1, con esclusione dei balconi, verande….e simili infissi di carattere stabile…».
5.2. Ai sensi dell’articolo 39 (Soggetti attivi e passivi) del d.lgs. n. 507 del 1993, poi, «la tassa è dovuta al Comune o alla provincia dal titolare dell’atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall’occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all’uso pubblico nell’ambito del rispettivo territorio».
5.3. L’art. 49 del d.lgs. n. 507 del 15 novembre 1993 dispone anche: «Sono esenti dalla tassa: a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province….’.
Il nuovo d.lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, poi, ha stabilito all’art. 63, che: «I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell’articolo 52, escludere l’applicazione, nel proprio territorio, della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche…..I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell’art. 52, prevedere che l’occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile…sia assoggettata, in sostituzione della tassa per l’occupazione…al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa….Il regolamento è informato ai seguenti criteri:….b) classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici; c) indicazione della tariffa determinata sulla base della classificazione di cui alla lettera b) , dell’entità della occupazione, espressa in metri quadrati o lineari ; g) applicazione alle occupazioni abusive di un’indennità pari al canone maggiorato fino al 50%, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le
occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dal competente pubblico ufficiale; g-bis) previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all’ammontare della somma di cui alla lettera g) né superiore al doppio della stessa».
Questa Corte ha anche chiarito che il Cosap è stato introdotto nell’ordinamento della finanza locale dal d.lgs. n. 446 del 1997, al fine di abolire la tassa per l’occupazione degli spazi e delle aree pubblici e per la contestuale attribuzione alle province ed ai comuni della facoltà di prevedere, per l’occupazione, concessa o abusiva, di aree ricadenti nel demanio e nel patrimonio disponibile di loro rispettiva pertinenza, il pagamento di un canone commisurato alle esigenze di bilancio, al valore economico del sacrificio imposto alla collettività con la rinuncia all’uso pubblico generalizzato degli spazi occupati ed all’aggravamento degli oneri di manutenzione di detti spazi.
Il Cosap, quindi, si è inserito nel solco di un processo politicoistituzionale inteso ad una sempre più vasta defiscalizzazione delle entrate rimesse alla competenza degli enti locali e risulta disegnato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell’uso esclusivo o speciale di beni pubblici. Il titolo che legittima l’occupazione, nel Cosap è costituito da un provvedimento amministrativo, effettivamente adottato o fittiziamente ritenuto sussistente, di concessione dell’uso esclusivo o speciale di detto suolo (Cass., n. 12167 del 2003, in motivazione).
6. Invero, il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, istituito dal D.Lgs. n. 446 del 1997, come modificato dalla L. n. 448 del 1998, art. 31, è stato concepito dal legislatore come un quid ontologicamente diverso, sotto il profilo strettamente giuridico, dalla
tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (in tal senso vedi Cass., 10/6/2021, n. 16395).
La RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE hanno natura e presupposti impositivi differenti in quanto la prima è un tributo, che trova la propria giustificazione nell’espressione di capacità contributiva rappresentata dal godimento di tipo esclusivo o speciale di spazi ed aree altrimenti compresi nel sistema di viabilità pubblica, mentre il secondo costituisce il corrispettivo di una concessione, reale o presunta, per l’occupazione di suolo pubblico, con la conseguenza che la legittima pretesa del canone da parte dell’ente locale non è circoscritta alle stesse ipotesi per le quali poteva essere pretesa la tassa, ma richiede la sola sussistenza del presupposto individuato dalla legge nella occupazione di suolo pubblico (Cass. n. 24541 del 2/10/2019; Cass. Sez. U. n. 12167 del 19/8/2003).
Il RAGIONE_SOCIALE, pertanto, risulta configurato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell’uso esclusivo o speciale di beni pubblici ed è dovuto non in base alla limitazione o sottrazione all’uso normale o collettivo di parte del suolo, ma in relazione all’utilizzazione particolare o eccezionale che ne trae il singolo; il presupposto applicativo del RAGIONE_SOCIALE è costituito dall’uso particolare del bene di proprietà pubblica ed è irrilevante la mancanza di una formale concessione quando vi sia un’occupazione di fatto del suolo pubblico (Cass. n. 17296 del 27/06/2019; Cass. n. 18037 del 06/08/2009; Cass. n. 3710 dell’8/02/2019; Cass. n. 10733 del 04/05/2018; Cass. n. 1435 del 19/01/2018; in motivazione, Cass. n. 9240 del 20/05/2020). Tale principio è stato espresso anche dalla decisione del 7/1/2016 n. 61 delle Sezioni Unite di questa Corte in tema di riparto di giurisdizione, che ha ribadito che il RAGIONE_SOCIALE è configurato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell’uso esclusivo
o speciale di beni pubblici, e non è già dovuto per la sottrazione al sistema della viabilità di un’area o spazio pubblico.
6.1. Per quanto attiene alla individuazione del soggetto passivo obbligato a corrispondere il RAGIONE_SOCIALE, ciò che interessa è proprio il presupposto costituito della condotta integrante l'”occupazione” degli spazi e delle aree demaniali (non rilevando la capacità contributiva).
Al fine di valutare tale presupposto è utile ricordare quanto affermato – con condivisibile principio – dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alla RAGIONE_SOCIALE, in merito a fattispecie analoghe a quella in esame (occupazione dovuta ad infrastrutture autostradali), in cui cioè l’occupazione di aree o spazi demaniali sia stata attuata da opere e strutture che si assumono di proprietà dello Stato, e pertanto suscettibili di beneficiare di un’esenzione.
Questa Corte ha affermato, in maniera costante, che «In tema di RAGIONE_SOCIALE, il presupposto impositivo è costituito, ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 38 e 39, dalle occupazioni, di qualsiasi natura, di spazi ed aree, anche soprastanti e sottostanti il suolo, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei Comuni RAGIONE_SOCIALE delle Province, che comporti un’effettiva sottrazione della superficie all’uso pubblico, essendo in proposito irrilevanti gli atti di concessione o di autorizzazione relativi all’occupazione, salvo che sussista una delle ipotesi di esenzione previste dall’art. 49 del cit. decreto. (In applicazione del principio, la RAGIONE_SOCIALE. ha ritenuto soggetti alla tassa i viadotti autostradali in quanto impediscono l’utilizzazione edificatoria del fondo sottostante nonché l’utilizzo agricolo riferito a determinate colture, e costituiscono un impianto ai fini del D.Lgs. n. 507 cit., art. 38, comma 2, essendo formati da una costruzione completata da strutture – quali gli impianti segnaletici e di illuminazione – che ne aumentano l’utilità).» (Cass. n. 28341 del 05/11/2019). Ha, quindi,
rimarcato che l’esenzione postula che l’occupazione, quale presupposto del tributo, sia ascrivibile al soggetto esente, sicché, nel caso di occupazione di spazi rientranti nel demanio o nel patrimonio indisponibile dello Stato, o nel demanio comunale e provinciale, da parte di una società concessionaria per la realizzazione e la gestione di un’opera pubblica, alla stessa non spetta l’esenzione in quanto è questa ad eseguire la costruzione dell’opera e la sua gestione economica e funzionale, a nulla rilevando che l’opera sia di proprietà dello Stato, al quale ritornerà la gestione al termine della concessione (Cass. n. 11886 del 12/05/2017; Cass., sez. 5, n. 11689 del 2017; Cass., sez. 5, 11/5/2017, n. 11688; Cass. n. 19693 del 25/07/2018; Cass. n. 28341 del 05/11/2019).
Tale quadro giurisprudenziale – in relazione alla fattispecie in esame di occupazione abusiva (effettuata, cioè, in assenza del titolo concessorio rilasciato dalla provincia) – non è mutato a seguito della sentenza a Sezioni Unite n. 8628 del 07/05/2020 che, affrontando l’antitetico tema della legittimazione passiva in presenza di un atto di concessione o di autorizzazione rilasciato dall’ente locale, ha affermato che «In tema di tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (RAGIONE_SOCIALE), la legittimazione passiva del rapporto tributario, in presenza di un atto di concessione o di autorizzazione rilasciato dall’ente locale, spetta, ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 39, esclusivamente al soggetto titolare di tale atto, e solo in mancanza di questo, all’occupante di fatto, rimanendo irrilevante, ai fini passivi di imposta, l’utilizzazione del suolo pubblico consentita a soggetti terzi in virtù di atto di natura privatistica».
Assumono, pertanto, decisivo rilievo e prevalenza, quale presupposto per l’individuazione del soggetto obbligato, – in un caso come il presente in cui l’occupazione non sia assistita da un atto concessorio del Comune – l’attività di gestione economica e
funzionale del bene, effettuata dalla società concessionaria del soggetto esente, e le finalità lucrative proprie dell’attività d’impresa svolte dalla prima, con l’effetto di escludere l’estensione dell’esenzione alle occupazioni connesse e conseguenti a tali attività e finalità: questo principio risulta evidentemente applicabile anche al RAGIONE_SOCIALE – ove il regolamento abbia previsto l’esenzione a favore dell’ente concedente -.
6.3. Nel caso in esame, il Comune di Como si è avvalso della facoltà ed ha istituito il RAGIONE_SOCIALE con Regolamento.
6.4. La sentenza impugnata si è conformata ai principi sopra enucleati.
6.5. Innanzi tutto, l’occupazione del demanio comunale di cui si tratta come da accertamento di fatto della Corte distrettuale, non direttamente impugnato, concerne l’occupazione di suolo pubblico per pontoni autostradali, che costituisce idoneo presupposto per l’applicazione del RAGIONE_SOCIALE ex art. 63 cit..
6.6. L’occupazione in esame risulta poi essere “abusiva”, in quanto – alla stregua degli atti – risulta attuata in assenza di titolo concessorio del Comune, e “di fatto” effettuata dalla RAGIONE_SOCIALE, quale società concessionaria dell’infrastruttura RAGIONE_SOCIALE, circostanze queste incontestate.
Il RAGIONE_SOCIALE è dovuto non in base alla limitazione o sottrazione all’uso normale o collettivo di parte del suolo, ma in relazione all’utilità particolare o eccezionale che ne trae il singolo (Cass., sez. 1, 18/4/2023, n. 10351; Cass., Sez. U., 61/2016).
La decisione impugnata è immune da vizi laddove ha ravvisato il presupposto soggettivo passivo dell’obbligazione nell’occupazione di fatto realizzata dalla società, concessionaria per la gestione dell’infrastruttura RAGIONE_SOCIALE per un lungo periodo di tempo, destinata a ritrarre dalla gestione un proprio utile economico
calcolato sulla differenza tra il canone concessorio corrisposto all’ente concedente e gli utili provenienti dalla gestione della infrastruttura stessa, con l’effetto di escludere, alla luce dei ricordati principi la applicabilità dell’esenzione prevista in favore dello Stato (cfr. Cass. n. 16395 del 10/6/2021; anche Cass., n. 10351 del 2023).
8. A nulla rileva, poi, che il viadotto sia di proprietà del demanio e che, al termine della concessione, anche la gestione di esso ritorni in capo allo Stato poiché, nel periodo di durata della concessione stessa, il bene, che pure è funzionale all’esercizio di un servizio di pubblica utilità, è gestito in regime di concessione da una persona giuridica che agisce in piena autonomia e non quale mero sostituto dello Stato nello sfruttamento dei beni (Cass. n. 11886 del 12/5/2017; Cass. n. 19693 del 25/7/2018; Cass., n. 28341 del 5/11/2019).
Infatti, la dedotta proprietà statale dell’autostrada, e così del viadotto, non interferisce con la circostanza integrativa del presupposto di applicazione del RAGIONE_SOCIALE da parte del Comune di Como, secondo cui, nel periodo di durata della concessione, la società disponeva del viadotto per la relativa gestione quale concessionaria, ed in tal modo essa realizzava la condotta di ‘occupazione’ del sottostante suolo comunale (Cass., 18/4/2023, n. 10351; anche Cass., 12 gennaio 2022, n. 708, in tema di Cosap; Cass., sez. 5, 11 gennaio 2022, n. 509, in tema di Cosap; anche Cass., sez. 5, 26/1/2024, n. 2512).
Questi elementi sono più che sufficienti a radicare la debenza del canone in capo alla concessionaria e occupante RAGIONE_SOCIALE, mentre risulta marginale e privo di decisività indagare la effettiva proprietà dell’infrastruttura RAGIONE_SOCIALE e dei pontoni che occupano per proiezione la strada provinciale sottostante, attesa la rilevanza dirimente della accertata ed indiscussa circostanza che la società ne
disponeva per la gestione quale concessionaria ed in tal modo realizzava la condotta di “occupazione”.
Ben può essere condivisa, quindi, l’affermazione della Corte di appello secondo la quale l’obbligazione di pagamento del canone grava solo sul soggetto che occupa lo spazio pubblico in modo abusivo e di fatto per avvalersene ai fini dell’attività d’impresa svolta.
Si è del resto ritenuto, in tema di RAGIONE_SOCIALE, che le finalità pubblicistiche, cui certamente è finalizzata la gestione e manutenzione della rete RAGIONE_SOCIALE, se pur imprimono alla riscossione dei pedaggi una preminente destinazione dei ricavi al perseguimento delle finalità proprie della realizzazione del tracciato RAGIONE_SOCIALE, non annullano il perseguimento del profitto tipico dell’attività di impresa svolta da società per azioni, quale indubbiamente è la società RAGIONE_SOCIALE. Ciò che rende irrilevante la natura demaniale dell’autostrada ed il ritorno della stessa allo stato al tempo della concessione (Cass., sez. 5, 30/5/2024, n. 15162; Cass., sez. 5, 1/12/2022, n. 35408; Cass., sez. 6-5, 25/7/2018, n. 19693, in tema di RAGIONE_SOCIALE).
Si è anche rilevato che non può convenirsi con l’assolutezza dell’affermazione, secondo cui nella fattispecie in esame sarebbe imputabile a monte allo Stato la volontà di occupazione, per mezzo dell’attraversamento da parte del viadotto RAGIONE_SOCIALE, del soprassuolo comunale in forza della legge 24 luglio 1961, n. 729, recante ‘Piano di nuove costruzioni stradali ed autostradali’. Se ciò è vero nelle sue premesse, la portata degli effetti va commisurata alla predisposizione della successiva normativa di finanza derivata per gli enti locali di cui al d.lgs. n. 507 del 1993, che regola l’istituzione della RAGIONE_SOCIALE ed il relativo regime di esenzione, con norme, come si è detto, di stretta interpretazione (Cass., sez. 5, n. 15162 del 2024).
Le leggi citate dalla contribuente (21 maggio 1955, numeri 463 e 24 luglio 1961, n. 729, relative alla realizzazione dell’autostrada sono anteriori al d.lgs. n. 507 del 1993, la cui disciplina ha sottoposto ad imposizione l’occupazione delle strade comunali e provinciali avvenuta per la realizzazione della rete RAGIONE_SOCIALE (Cass., sez. 5, n. 15162 del 2024, in tema di RAGIONE_SOCIALE).
8.1. A ciò si aggiunga che, sebbene la realizzazione della rete RAGIONE_SOCIALE sia stata prevista ed approvata con provvedimenti legislativi, ciò non ha comportato automaticamente il trasferimento della proprietà delle strade interessate allo Stato ed il conseguente passaggio di quelle comunali e provinciali nel demanio statale. L’art. 822 cod. civ. prevede, del resto, che le strade, le RAGIONE_SOCIALE e le strade ferrate fanno parte del demanio pubblico se appartengono allo Stato e, cioè, rientrano nel demanio pubblico statale meramente eventuale, sicché è ben possibile che la strada su cui insiste il cavalcavia dell’autostrada appartenga ad altro ente.
Infine, l’art. 12, ultimo comma, della l. n. 729 del 1961, vigente ratione temporis , nel prevedere che gli enti proprietari potranno prescrivere esclusivamente le cautele da osservare e le opere provvisionali da eseguire durante la costruzione delle opere, conferma la possibile appartenenza del tratto di strada ad Amministrazioni diverse dallo Stato, quali gli enti territoriali.
In definitiva, occorre distinguere la proprietà della strada su cui insiste il pontone o cavalcavia dell’autostrada da quella di quest’ultimo manufatto: la prima resta di titolarità dell’ente territoriale, in assenza di un atto di trasferimento, pur essendo la seconda di proprietà statale. Non si configura, infatti, una ipotesi di accessione invertita a favore dello Stato, che non è contemplata dalla legge (Cass., sez. 5, 22/1/2024, n. 2164).
Va anche rammentato che lo svolgimento di un’attività strumentale alla realizzazione di un fine pubblico non è sufficiente a giustificare l’esenzione dalla RAGIONE_SOCIALE in quanto le disposizioni normative sono chiare nell’indicare la necessaria presenza di un ulteriore presupposto ai fini dell’applicazione dell’esenzione, ovvero che il soggetto occupante sia lo Stato (Cass., sez. 1, 29/5/2023, n. 15010).
Con l’ulteriore precisazione che, rispetto a quanto dedotto dalla ricorrente al fine di determinare se questo agisca in autonomia, oppure come longa manus delle amministrazioni statali, la presenza di vincoli di carattere pubblico alla gestione della concessione non depone a favore dell’esenzione, in quanto la posizione di vincoli è attività tipica è fondamentale dell’agire pubblico nell’economia. Qualora lo Stato concedesse la gestione e lo sfruttamento economico dell’infrastruttura ad RAGIONE_SOCIALE per l’RAGIONE_SOCIALE senza imporle il rispetto di alcun vincolo nulla si frapporrebbe allo sfruttamento dell’infrastruttura ai soli fini di lucro, tale che la finalità pubblica per il quale lo Stato agisce sarebbe definitivamente e completamente annullata (Cass., sez. 1, 29/5/2023, n. 15010).
9.1. Ciò senza dimenticare la natura di stretta interpretazione delle norme tributarie che prevedano esenzioni o agevolazioni (Cass., sez. 5, 35 2024, n. 15162, in tema di RAGIONE_SOCIALE; che richiama Cass., sez. 5, 4/5/2016, n. 8869; Cass., sez. 5, 26/3/2014, n. 7037; Corte cost., n. 242 del 2017).
9.2. Deve aggiungersi che, per questa Corte (Cass., sez. 5, 22/1/2024, n. 2164; anche Cass., sez. 5, 23/1/2024, n. 2275), «anche laddove RAGIONE_SOCIALE fosse una società in house , la scelta della forma privata comporta la necessaria applicazione del regime previsto per gli altri soggetti privati, al fine di non alterare il regime della concorrenza, con l’applicazione delle sole deroghe necessari
all’espletamento del compito pubblico assegnato (vedi art. 106, comma 2, del TFUE, che stabilisce che le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l’applicazione di tali norme non osti alla adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata) o di quelle connesse alla sostanziale soggettività pubblica (ad esempio, applicazione delle regole sul reclutamento del personale; possibilità di attribuzione dei lavori senza ricorrere al procedimento di evidenza pubblica, salvo che nei settori speciali).
10. Inoltre, va in radice esclusa, nella specie, la violazione del «principio di non discriminazione» secondo il diritto Europeo tra società in proprietà privata e società in proprietà pubblica, dedotta dalla ricorrente. Come si è visto, secondo il regolamento Cosap ora in esame e alla stregua dei suesposti principi, l’elemento scriminante, che consente di escludere l’assoggettamento al Cosap, è l’occupazione dello spazio dell’ente locale posta in essere direttamente dal soggetto esente (cfr. Cass. 17296/2019, in una fattispecie relativa all’occupazione permanente di spazi pubblici ad opera delle aziende di RAGIONE_SOCIALE di servizi pubblici o di quelle che svolgono attività ad essi strumentali). Occorre, pertanto, che l’occupazione sia direttamente ascrivibile ad uno degli enti indicati nel regolamento comunale, sicché non è ipotizzabile la violazione del suddetto principio nel senso invocato, dovendo ribadirsi che l’esenzione non opera ove l’occupazione sia invece ascrivibile ad una società concessionaria per la realizzazione e la gestione di un’opera pubblica «in quanto è detta società ad eseguire la costruzione dell’opera e la sua gestione economica e funzionale, a nulla rilevando che l’opera sia di proprietà dello Stato, al quale ritornerà la gestione
al termine della concessione» (da ultimo tra le tante Cass. 16395/2021 citata). In relazione alla fattispecie in esame, l’attività di gestione economica e funzionale del pontone RAGIONE_SOCIALE da parte dalla ricorrente, integra, come correttamente affermato dalla Corte di merito, una «occupazione abusiva» dello spazio sovrastante alla INDIRIZZO, realizzata dalla società ricorrente in forza di concessione dell’RAGIONE_SOCIALE e in assenza del titolo concessorio rilasciato dal comune di Como (in tal senso Cass., sez. 1, 18/4/2023, n. 10351).
Le sentenze amministrative citate dalla ricorrente non sono in grado di travolgere l’indirizzo giurisprudenziale di legittimità ormai consolidato (Cass., sez. 1, 18 aprile 2023, n. 10351).
Non è dirimente la dedotta assenza di poteri di rimozione o di riappropriazione del bene da parte del Comune, poiché tale limite non vale ad escludere l’imposizione fiscale, semmai a confermarla, in ragione della perdurante occupazione (Cass. sez. 5, n. 15162 del 2024).
12.1. Inoltre, si è già chiarito (Cass., sez. 1, 25/7/2024, n. 20708) che le citate pronunce del Consiglio di Stato, che, peraltro, non si confrontano con l’ormai consolidato indirizzo di questa Corte di cui si è dato conto, offrono una lettura ermeneutica del “combinato disposto” delle norme in discussione non rispondente al dettato complessivo della stessa disciplina nei termini precisati e non rispettosa dei suesposti principi, oltre che contrastante con il tenore letterale delle previsioni del regolamento cosap ora in esame. In particolare, come si è rimarcato, l’elemento scriminante, che consente di escludere l’assoggettamento al cosap, è l’occupazione dello spazio dell’ente locale posta in essere direttamente dal soggetto esente, il che incontrovertibilmente non è nella specie.
Il Consiglio di Stato afferma: «… l’art. 1 del Regolamento RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE di Teramo regolamentava, in ordine ai periodi su cui si controverte, le fattispecie di “occupazione onerosa, permanente o temporanea, di strade, aree e relativi spazi sovrastanti o sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della RAGIONE_SOCIALE di Teramo ovvero di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge», per le quali era prescritto il rilascio di apposita concessione. Il successivo art. 2 (“Soggetti attivi e passivi”) chiariva quindi che « canone è dovuto all’Ente proprietario del suolo dal titolare dell’atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall’occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all’uso pubblico nell’ambito del rispettivo territorio». Dal combinato disposto delle norme che precedono «discende a contrario – che sono escluse dall’ambito applicativo del RAGIONE_SOCIALE le occupazioni che non necessitano di concessione provinciale, ossia quelle che non si riferiscono a beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell’ente locale, ovvero le ipotesi in cui il medesimo ente sia sprovvisto del potere di accordare (o negare) l’occupazione, in quanto involgenti interessi di più ampio rilievo».
A detto ragionamento, invero espresso per sillogismo a contrario non del tutto lineare, osta proprio il disposto dell’art. 30 del regolamento provinciale cosap applicabile ratione temporis , a mente del quale sono esentate dal pagamento del canone «le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, provincie, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l’esercizio di culti ammessi nello stato, da enti pubblici e privati, diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità educazione, cultura e ricerca scientifica». La norma prevede l’esenzione per le
occupazioni effettuate dallo Stato, in applicazione di quanto già previsto dall’art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 507 del 1993, individua specificamente i soggetti esenti ed è da ritenersi di stretta interpretazione, poiché introduce un’eccezione alla regola generale.
A ciò si aggiunga che l’assoggettamento al canone, con facoltà di eventuale previsione di speciali «agevolazioni», è prevista anche nelle ipotesi di «occupazioni ritenute di particolare interesse pubblico e in particolare per quelle aventi finalità politiche ed istituzionali», ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. e), D.Lgs. n. 446/1997 vigente ratione temporis , il che elude la rilevanza attribuibile al fatto che si tratta di beni appartenenti al demanio “involgenti interessi di più ampio rilievo”, contrariamente a quanto pare valorizzare la giurisprudenza amministrativa, come rimarcato anche dalla controricorrente.
Non è idonea al mutamento giurisprudenziale richiesto la nota del MIT prot. 15776 del 21/6/2023 che attiene alla costruzione delle infrastrutture pubbliche, fra cui RAGIONE_SOCIALE.
In tal caso deve eseguirsi un «puntuale iter autorizzativo, il quale prevede, tra le altre cose, l’indizione e l’espletamento di un’apposita Conferenza di Servizi, nelle forme previste dall’articolo 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990, proprio al fine di consentire il coinvolgimento, oltre che del Concedente Ministero e del soggetto attuatore, di tutti gli Enti coinvolti, ovvero Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni e altri Enti territoriali».
La nota, che non ha natura normativa, disciplina la fase a monte, relativa alla costruzione dell’autostrada.
Ma, come detto, l’aver pianificato la rete RAGIONE_SOCIALE da parte dello Stato, unitamente agli enti locali, nell’ambito della Conferenza di servizi, non esime la società concessionaria, che gestisce le RAGIONE_SOCIALE, incassando i relativi profitti, dall’obbligo di pagare il
Cosap per l’attraversamento dei pontoni sulle strade comunali o provinciali.
Per tale ragione va anche superato quanto osservato nella memoria scritta dell’API del 6/9/2024 (con cui si richiede la trattazione in pubblica udienza), che riporta le conclusioni della Procura Generale in altro giudizio (in data 27/3/2024), ove si evidenzia che «appare del tutto evidente che, essendo il titolo dell’occupazione una legge statale, non possa ravvisarsi in capo allo Stato, proprietario della struttura occupante, alcuna forma abusiva o meramente fattuale di occupazione».
In realtà, la legge statale ha pianificato la costruzione dell’autostrada, anche attraverso la Conferenza di servizi, ma l’occupazione del suolo comunale o provinciale, quando vi è un regime concessorio di gestione delle RAGIONE_SOCIALE – come nel caso in esame – comporta che l’ente gestore provveda al pagamento in favore degli enti locali territoriali. Se, invece, la gestione fosse rimasta allo Stato, scatterebbe l’esenzione.
13.1. Quanto, poi, alla distinzione tra «esclusione» ed «esenzione», come argomentato dalla ricorrente nella memoria depositata il 6/9/2024, non si ritiene di aderire all’interpretazione per cui nella fattispecie in esame ci si troverebbe dinanzi ad una «esclusione» dall’imposta, perché fuori perimetro impositivo e non ad una esenzione.
Per l’RAGIONE_SOCIALE, dunque, nella specie non si sarebbe dinanzi ad un’ipotesi di esenzione, ma – al contrario – di una vera e propria ipotesi di esclusione.
Per la società «è escluso ciò che è estraneo ed ‘esterno’ all’ambito applicativo RAGIONE_SOCIALE, per assenza/mancanza dei relativi presupposti soggettivi/oggettivi, e come tale non è soggetto tout court al relativo pagamento».
Diversamente «è esente ciò che, pur rientrando in detto ambito applicativo (con i conseguenti poteri dispositivi esercitabili dall’ente locale), non sconta comunque il pagamento del canone in ragione di specifiche ragioni ‘agevolative’ e/o di favore individuate dalla normativa stessa».
Si muove, dunque, dalla affermazione di questa Corte (Cass., sez. 5, 16/6/2023) per cui « come posto in rilievo da attenta dottrina, che si è soffermata, in particolare, sulle differenze sussistenti tra le norme disciplinanti le esenzioni e le esclusioni tributarie, le norme che prevedono le esclusioni tributarie hanno la funzione di delimitare i confini della fattispecie impositiva, ed esprimono la scelta del legislatore di individuare correttamente solo quei fatti che siano reale manifestazione della specifica capacità contributiva che il medesimo vuole colpire con una determinata imposta; tali norme, quindi, non rivestono carattere di specialità, in quanto operano in modo sistematico nel delimitare l’ambito oggettivo del tributo in chiave con la ratio ad esso sottesa e possono essere ricondotte a quelle ipotesi ove il presupposto astrattamente considerato imponibile dalla norma venga già colpito da altro tributo o se ne presuma l’inesistenza per la sua modesta entità o per la sua marginalità; le norme che prevedono le esenzioni, invece, si configurano come vere e proprie disposizioni speciali, in quanto dettano una specifica disciplina giuridica per situazioni nelle quali si verifica il fenomeno economico colpito dalla norma impositiva, e, a differenza delle esclusioni, introducono delle deroghe alle regole designate, in ordine al presupposto del tributo, dalla norma impositrice, esonerando dall’imponibilità fattispecie che altrimenti rientrerebbero nell’ambito applicativo del tributo stesso; mentre le esclusioni d’imposta sono dunque rinvenibili nelle ipotesi in cui la mancata applicazione del tributo è giustificata da valutazioni di
estraneità relative al tributo stesso, si è in presenza di un’esenzione, invece, nel caso in cui il beneficio fiscale mira a creare posizioni di favore, in funzione del perseguimento di determinate finalità decise dal legislatore, cosicché le esclusioni sono determinate da considerazioni che possono qualificarsi in termini di mancanza di capacità contributiva che sarebbe colpita da quel tributo, le esenzioni, viceversa, hanno un valore soltanto strumentale in funzione di finalità per lo più estranee all’ordinamento tributario, per cui deve ritenersi che esse derogano alla normale disciplina dei tributi».
13.2. In dottrina si è, dunque, ritenuto che le esenzioni sono disposizioni che sottraggono, in tutto o in parte, all’applicazione di un tributo, ipotesi che sarebbero imponibili in base alla definizione generale del presupposto.
Le esclusioni, invece, risultano da disposizioni con cui il legislatore chiarisce i limiti di applicazione del tributo, senza derogare a quanto risulta dagli enunciati generali. L’esclusione, quindi, costituisce una revisione che concorre a definire il presupposto del tributo.
Nella giurisprudenza di questa Corte è ritenuta un’ipotesi di esclusione, per esempio, quella relativa ai dividendi (utili) societari distribuiti ai soci, ex art. 89, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986, a mente del quale «li utili distribuiti, in qualsiasi forma è sotto qualsiasi denominazione non concorrono a formare il reddito dell’esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla formazione del reddito della società o dell’ente ricevente nella misura del 95 per cento».
13.3. Nel caso in esame, non v’è dubbio, che ci si trovi dinanzi ad una vera e propria esenzione, sia perché l’art. 49 del d.lgs. n. 507 del 1993 prevede un’espressa esenzione per lo Stato («Sono esenti
dalla tassa: a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province »), sia perché si ha esenzione quando una norma di diritto singolare (l’art. 49 richiamato appunto) sottrae all’imposizione situazioni e soggetti che, altrimenti, ricadrebbero nell’ambito della previsione della norma impositiva (art. 38 del d.lgs. n. 507 del 1993 «sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico»).
Ad una norma impositiva generale si contrappone, allora, una norma particolare, la quale esclude l’applicazione del tributo a situazioni comprese nella fattispecie della norma generale.
Al contrario, si ha esclusione soltanto nel caso in cui si è in presenza di situazioni sostanzialmente estranee alla norma impositiva per l’assenza del fenomeno economico colpito da tale norma, come accade, appunto, per i dividendi societari che, dopo la riforma del 2003 (d.lgs. n. 344 del 2003), vengono tassati solo in capo alla società che li ha prodotti, mentre sono fiscalmente irrilevanti in capo ai soci che li hanno ricevuti, anche se detta irrilevanza non è totale, ma solo per il 95%.
Non convince, quindi, l’asserto dell’RAGIONE_SOCIALE, per cui «nel caso dell’infrastruttura RAGIONE_SOCIALE l’ente locale è del tutto privo di qualsiasi autorità e/o potere dispositivo, che compete esclusivamente allo Stato: la totale assenza di qualsiasi potere/potestà dell’ente locale sul infrastruttura RAGIONE_SOCIALE conferma dunque che la presente fattispecie è esclusa dall’ambito applicativo RAGIONE_SOCIALE».
Al contrario, invece, proprio la distinzione tra i concetti di esclusione ed esenzione di imposta, conduce ad un risultato diametralmente opposto a quello invocato dall’RAGIONE_SOCIALE.
La norma applicata, ossia l’art. 49 del d.lgs. n. 507 del 1993 chiarisce che si tratta di «esenzione», e non di esclusione.
14. Con il terzo motivo di impugnazione la ricorrente deduce la «violazione e falsa applicazione dell’articolo 63, comma 2, lettera g e gbis , del d.lgs. n. 446 del 1997, e degli articoli 24, comma 7, e 43, comma 3, pro tempore vigenti, regolamento RAGIONE_SOCIALE del Comune di Como, in relazione all’articolo 360, primo comma, n. 3, c.p.c.: assenza dei presupposti legali per l’applicazione della sanzione irrogata per ‘omesso versamento’ e violazione dei principi di legalità, specificità e tassatività».
Con gli avvisi impugnati è stata irrogata nei confronti della società la sanzione per omesso o tardivo pagamento, pari al 30% del canone chiesto in pagamento ex articolo 24, comma 7, del regolamento comunale approvato con la deliberazione consiliare n. 58 del 1998, e al 20% del canone chiesto in pagamento ex articolo 43, comma 3, del regolamento comunale approvato con la deliberazione consiliare n. 11 del 2015.
La Corte d’appello ha ritenuto la legittimità della sanzione comminata per l’occupazione di spazi di pertinenza del Comune da parte di RAGIONE_SOCIALE in difetto di autorizzazione comunale, e quindi abusiva.
Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di merito la sanzione per ‘omesso pagamento’ prevista dal regolamento comunale non trova riscontro in alcuna norma di legge.
Ed infatti, l’articolo 63, comma 2, lettera gbis , del d.lgs. n. 446 del 1997, riguarda esclusivamente la ‘misura’ minima-massima della sanzione irrogabile, ma non anche l’individuazione della condotta punibile.
15. Il motivo è infondato.
Invero, è sufficiente leggere l’articolo 63, comma 2, lettera g-bis, del d.lgs. n. 446 del 1997, che quantifica la misura della sanzione, per un importo non inferiore all’ammontare della somma di cui alla
lettera g), né superiore al doppio della stessa, per comprendere che vi era un rimando espresso proprio a tale lettera g).
L’articolo 66, comma 2, lettera g), del d.lgs. n. 446 del 1997, prevede che regolamento comunale sia informato ai seguenti criteri: g) «applicazione alle occupazioni abusive di un’indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dal competente pubblico ufficiale».
Pertanto, il principio di legalità risulta pienamente rispettato, con applicazione della sanzione anche alle ipotesi di occupazione abusiva, quindi in caso di omesso versamento proprio in ragione della mancata richiesta di autorizzazione comunale.
Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il principio della soccombenza, a carico della società ricorrente e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente a rimborsare in favore della controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 7.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, spese generali nella misura forfettaria del 15%, Iva e cpa.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-q uater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso art. 1, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’8 ottobre 2024
Il Presidente
AVV_NOTAIO NOME COGNOME