Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3432 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3432 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 16/02/2026
CORREZIONE ERRORE MATERIALE
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 20549/2025 R.G. proposto da:
COGNOME, rappresentato e difeso dall ‘AVV_NOTAIO
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore ,
-intimata – avverso ORIDNANZA CORTE D CASSAZIONE N. 30636/2023 depositata il 3 novembre 2023:
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 febbraio 2026 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
NOME COGNOME ha chiesto la correzione del dispositivo del l’ ordinanza in epigrafe «mediante indicazione che dove è scritto ‘ ricorrenti ‘ sia aggiunta la specificazione ‘ COGNOME NOME e COGNOME NOME ‘ ».
A tal fine, ha rilevato che:
il ricorso per cassazione era stato proposto da NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME .;
il giudizio, con decreto presidenziale del 26 aprile 2023, era stato dichiarato estinto in quanto, rientrando lo stesso nell’elenco trasmesso dall’RAGIONE_SOCIALE in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, nessuna RAGIONE_SOCIALE parti aveva presentato istanza di trattazione nei termini;
–NOME COGNOME e NOME COGNOME con istanza depositata il 16 maggio 2023, avevano chiesto la trattazione della causa, precisando che NOME COGNOME aveva perfezionato domanda di condono per la posizione fiscale oggetto della presente controversia;
-che l’ordinanza indicata in epigrafe aveva condannato genericamente i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite e al pagamento del contributo unificato, omettendo di specificare che i ricorrenti avrebbero dovuto intendersi solo NOME COGNOME e NOME COGNOME;
Considerato che:
L’ordinanza in esame, nella intestazione recava l’indicazione d ei tre originari ricorrenti; nella parte destinata alla svolgimento del processo, affermava che con decreto presidenziale del 26 aprile 2023 il giudizio era stato dichiarato estinto in quanto, rientrando lo stesso nell’elenco trasmesso dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE entrate in osservanza dell’art. 40, nessuna RAGIONE_SOCIALE parti aveva presentato istanza di trattazione nei termini e il decreto era poi stato revocato per effetto dell’istanza
depositata dai ricorrenti il 16 maggio 2023; nella parte motiva, si pronunciava sui motivi proposti dai ricorrenti, indistintamente.
L’istanza di correzione -che produrrebbe l’effetto di porre le spese liquidate da questa Corte a carico degli altri due ricorrenti – non è stata avanzata da tutti i soggetti interessati, pur assistiti dal medesimo difensore, ma dal solo NOME COGNOME . E’ necessario, pertanto, provvedere ad integrare il contraddittorio nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME.
P.Q.M.
La Corte ordina l’integrazione del contraddittorio sull’istanza di correzione nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2026.
Il Presidente (NOME COGNOME)