Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34169 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34169 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/12/2023
ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE
sul ricorso 16696-2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati NOME e NOME COGNOME giusta procura speciale allegata al ricorso e con domicilio digitale eletto presso il loro indirizzo di posta elettronica certificata
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pro tempore RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore
-intimati- avverso l’ordinanza n. 15143/2023 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 30/5/2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 6/12/2023 dal Consigliere Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE, parte ricorrente nel procedimento RG n. 1712/2012, definito con l’ordinanza indicata in epigrafe, con cui è stato accolto il ricorso, relativo ad avviso di accertamento ICI 2010, proposto dalla medesima società avverso il RAGIONE_SOCIALE di Chioggia e l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, cassando con rinvio la sentenza emessa dalla Commissione tributaria regionale del Veneto n. 1349/2021, depositata il 08/11/2021, chiede la correzione degli errori materiali contenuti nell’ordinanza in oggetto per l’erronea indicazione della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, quale Giudice di rinvio, e dell’anno d’imposta 2009;
il RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE sono rimasti intimati;
considerato che l’istanza è fondata in quanto, in effetti, per mero errore materiale, nell’ordinanza, alla pag. 2, è stato indicato l’anno di imposta ICI 2009, in luogo dell’annualità 2010, e alla pag. 7, è stata indicata la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in luogo di quella del Veneto
P.Q.M.
La Corte accoglie l’istanza di correzione di errore materiale dell’ordinanza n. 15143/2023 della Corte Suprema di Cassazione, depositata il 30/5/2023, e dispone che nella motivazione, a pag. 2, rigo 19, in luogo di «2009» si inserisca, al suo posto, la parola «2010», e che nella motivazione e nel dispositivo, a pagina 7, righi 6 e 10, in luogo di «Lombardia» si inserisca, al suo posto, la parola «Veneto», mandando alla Cancelleria per le annotazioni di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da