Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21546 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21546 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/07/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE
Composta da
Oggetto: correzione errore materiale
NOME
-Presidente –
Oggetto
NOME
-Consigliere –
R.G.N. 17213/2023
COGNOME NOME
-Consigliere –
COGNOME
Balsamo NOME
-Consigliere –
U – 15/05/2025
NOME
-Consigliere COGNOME.-
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17213/2023 R.G. proposto da Comune di Terracina, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME EMAIL;
-ricorrente –
contro
Votta NOMECOGNOME in qualità di procuratore generale di COGNOME Michele; -intimato – p er la correzione dell’ordinanza emessa dalla Corte di Cassazione n. 12995 del 2023 depositata il 12 maggio 2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 maggio 2025 dalla Consigliera NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Suprema Corte ha proceduto con l’ ordinanza n. 15858/2024 del 6 giugno 2024 alla correzione dell’errore materiale di cui alla liquidazione delle spese portata da ll’ordinanza n. 12995 del 2023 depositata il 12 maggio 2023.
È stato rilevato che l’ordinanza di correzione di errore materiale, n. 15858/2024 del 6 giugno 2024, a sua volta contiene un errore materiale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso per la correzione dell’errore materiale è stato ritualmente notificato il 29 agosto 2023.
Si rileva che effettivamente l ‘o rdinanza n. 15858/2024 del 6 giugno 2024 ha errato il riferimento al provvedimento oggetto di correzione indicato nella «sentenza della Corte di cassazione n. 37409/2022 depositata in data 21/12/2022».
Invero l’ordinanza di cui si va disposta la correzione è la n. 12995/2023 depositata in data 12/05/2023, come risulta dall’intestazione e dall’esposizione dei fatti contenuta nell’ordinanza di cui oggi si dispone la correzione , nonché dalla segnalazione effettuata dall’ufficio di Cancelleria.
Si provvede, pertanto, ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c. alla correzione così come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dispone che nel dispositivo dell ‘ordinanza della Corte di Cassazione n. 12995 del 2023, depositata il 12 maggio 2023, dopo le parole «liquidate in euro», la cifra in numeri «8.00» venga eliminata e sostituita dalla cifra in numeri «8.000,00», così che ne consegue il seguente capo di dispositivo: «condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Terracina, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in euro 8.000,00, oltre ad euro 200,00 per esborsi ed oltre
Numero registro generale 17213/2023
Numero sezionale 3515/2025
Numero di raccolta generale 21546/2025
Data pubblicazione 27/07/2025
rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge»;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Roma il 15 maggio 2025.
Il Presidente NOME COGNOME