Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20054 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20054 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13539/2022 R.G. proposto da:
COGNOME che, col proprio ministero ex art. 86 c.p.c. si rappresenta e difende ricorrente-
contro
NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocatura generale dello Stato
-controricorrente-
per la correzione di errore materiale del Decreto di Estinzione, n. 4949/2024, del giudizio n. 13539/2022, depositato in data 23/02/2024
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
all’esito del giudizio promosso da NOME COGNOME nei confronti del Giudice di Pace di Roma per la cassazione della sentenza Commissione Tributaria Regionale del Lazio, pubblicata in data 07/12/2021 con n. 5636/2021, non notificata, in data 22 febbraio 2024, veniva depositato il decreto con cui il consigliere delegato dichiarava l’estinzione del procedimento iscritto al n. 13539/2022 R.G., condannando il ricorrente alla refusione delle spese giudiziali nei confronti del controricorrente nella misura di € 4.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito; che, il difensore del contribuente ha chiesto la correzione del predetto decreto per l’erroneità della entità delle spese di lite in relazione al valore della controversia pari ad euro 67,68;
che, il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis1 c.p.c., in prossimità dell’udienza.
che l’istante ha depositato copia autentica del provvedimento da correggere, nel rispetto della prescrizione di cui all’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. (Cass. 30 giugno 2020, n. 12983);
che «la procura rilasciata al difensore nel giudizio concluso con la sentenza da correggere è valida anche per la proposizione del ricorso per la correzione di errore materiale di una sentenza di cassazione, ai sensi dell’art. 391bis cod. proc. civ., in quanto detto sub-procedimento non introduce una nuova fase processuale, ma costituisce un mero incidente dello stesso giudizio, diretto solo ad adeguare l’espressione grafica all’effettiva volontà del giudice, già espressa in sentenza» (tra le tante, Cass. 11 febbraio 2021, n. 3549; Cass. 7 settembre 2006, n. 19228; Cass. 19 gennaio 2015, n. 730; Cass. 12 luglio 2011, n. 15346);
che l’iter della correzione d’errore materiale è tratteggiato dall’art. 391-bis comma 2 cod. proc. civ., (nella versione precedente alla entrata in vigore del d.lgs. n. 149/2022) che richiama l’art. 380 -bis c.p.c., ratione temporis vigente, che prevede(va) la notifica, almeno venti giorni prima della data stabilita per l’adunanza, «del
decreto agli avvocati delle parti», modalità (questa) che ricalca, peraltro, quella del procedimento di correzione dinanzi al giudice del merito, dove è stabilito che, in caso di correzione chiesta da una delle parti, il giudice fissa l’udienza con decreto «da notificarsi insieme al ricorso a norma dell’art. 170 primo e terzo comma» (art. 288 comma 1 cod. proc. civ.), ossia al procuratore costituito della controparte, ovvero direttamente a quest’ultima se costituitasi in giudizio personalmente;
che, in forza della modifica apportata al predetto art. 391 bis, comma 1, c.p.c. dall’art. 1 bis, comma 1, lett. l), n. 2), d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, nella legge n. 197/2016, la correzione può essere non solo domandata, ma anche «rilevata d’ufficio dalla Corte»; che, nel caso di specie, il ricorrente ha instato per l’adozione del decreto per la fissazione dell’udienza, chiedendo di essere onerato della notificazione alla controparte;
che, con ordinanza interlocutoria del 17.09.2024, la Corte onerava il ricorrente della notifica del ricorso per la correzione dell’ammontare delle spese di lite liquidate con il summenzionato decreto di estinzione;
che, successivamente, il ricorrente ha provveduto, come da documentazione allegata, alla notifica del ricorso alla controparte; secondo il costante insegnamento di questa Corte, il procedimento per la correzione degli errori materiali di cui all’articolo 287 c.p.c. è esperibile per ovviare ad un difetto di corrispondenza fra l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento mediante il semplice confronto della parte del documento che ne è inficiata con le considerazioni contenute nella motivazione, senza che possa incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione (Cass. 11 gennaio 2019, n. 572; Cass. 11 agosto 2020, n. 16877); alla luce di tali principi, si desume, quindi, che al procedimento di correzione è demandata la funzione di ripristinare la
corrispondenza tra quanto il provvedimento ha inteso dichiarare e quanto ha formalmente dichiarato, in dipendenza proprio dell’errore o dell’omissione materiali, e non, quindi, di porre rimedio ad un vizio di formazione della volontà del giudice, funzione alla quale sono deputati i mezzi di impugnazione; l’errore correggibile, infatti, consiste in un mero errore di espressione di una volontà in sé non viziata e deve essere riconoscibile dalla lettura del solo documento concernente la decisione e recante l’errore stesso;
ai sensi dell’art. 391 – bis c.p.c., il giudice può procedere alla correzione di errori di calcolo; che, nella presente fattispecie, è indubbio che il valore della controversia è pari ad euro 67,68, in guisa che la liquidazione delle spese di lite pari ad euro 4.000,00 contenuta nel dispositivo del decreto di estinzione si rivela incongrua alla stregua del d.m. n. 55/2014;
che, considerate le fasi di studio, introduttiva e decisionale, l’entità delle spese giudiziali che gravano sul soccombente risulta pari ad euro 678,00, oltre spese prenotate a debito;
che pertanto, deve procedersi alla correzione del decreto di estinzione del 22 febbraio 2024, nel senso che pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito, nel senso che laddove è scritto , si legga e si intenda ;
Non può procedersi alla liquidazione delle spese, in quanto il procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287, 288 e
391-bis c.p.c., ha natura sostanzialmente amministrativa e non è diretto a incidere in situazione di contrasto tra le parti, sull’assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo, perché in nessun caso è configurabile una situazione di soccombenza ai sensi dell’art. 91 c.p.c., neppure nell’ipotesi in cui la parte non richiedente, partecipando al contraddittorio, si opponga all’istanza di rettifica, circostanza che nella presente fattispecie non si è verificata (S.U. n. 29432/2024).
P.Q.M.
DISPONE che laddove nel dispositivo del decreto di estinzione del 22 febbraio 2024 è scritto , si legga e si intenda .
Manda alla cancelleria per l’annotazione della presente ordinanza in calce al summenzionato decreto di estinzione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione