Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27842 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 27842 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 19/10/2025
Ricorso contro ordinanza di correzione errore materiale
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2679/2025 R.G. proposto da:
MANGINI PACIFICO , con l’AVV_NOTAIO, p.e.c. EMAIL;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE, che la rappresenta e difende ope legis ;
–
contro
ricorrente
–
per la cassazione dell ‘ordinanza n. 581/1/24 depositata in data 16/10/2024 dalla Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Liguria, con cui è stata disposta la correzione dell’errore materiale della
sentenza n. 865/1/2022 resa in data 16/11/2022 dalla Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Liguria; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/09/2025 dal relatore consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Commissione tributaria regionale della Liguria, con sentenza n. 709/7/15, depositata il 15 giugno 2015, accoglieva l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE avverso la pronuncia della Commissione tributaria provinciale di Genova, che aveva accolto il ricorso di NOME COGNOME contro la cartella esattoriale relativa a Irpef e Iva dell’anno di imposta 2004.
La CTR osservava, in particolare, che non poteva essere accolta l’eccezione del contribuente di invalidità della cartella di pagamento impugnata per nullità della notificazione degli avvisi di accertamento prodromici, eseguita dal messo notificatore ai sensi dell’ art. 140 c.p.c. per la temporanea assenza del destinatario, essendo sufficiente, al fine della ritualità della procedura notificatoria, la prova della spedizione della raccomandata informativa (c.d. CAD) e non indispensabile invece quella della sua ricezione da parte del destinatario.
Il ricorso per cassazione proposto dal contribuente avverso la predetta sentenza veniva accolto da questa Corte, che, con sentenza n. 38054/2021, disponeva il rinvio al giudice di secondo grado, richiamando il principio secondo cui «In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante -in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell’art. 8 della l. n. 890 del 1982 – esclusivamente attraverso
la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa (Cass., Sez. U, Sentenza n. 10012 del 15/04/2021, Rv. 660953 – 01)».
Riassunto il giudizio, la CGT di II Grado della Liguria, con sentenza n. 865/2022, depositata il 16/11/2022, rigettava l’appello dell’Amministrazione.
Avverso la predetta sentenza l ‘RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per revocazione in quanto la Corte avrebbe dapprima valutato come regolarmente completato il processo notificatorio degli atti impositivi, per poi confondere la posizione processuale RAGIONE_SOCIALE parti, sia nella parte motiva sia nel dispositivo, così confermando la sentenza di primo grad o e respingendo l’appello erariale.
Il giudizio era sospeso dalla Corte tributaria in attesa della decisione del ricorso per cassazione, pure proposto dalla difesa erariale, e con il quale era fatta valere la nullità della sentenza resa in sede di rinvio.
In data 16/10/2024, la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Liguria emetteva l’ ordinanza n. 581/2024 che accoglieva l’istanza di correzione di errore materiale proposta dall’ufficio; il c ollegio evidenziava che «effettivamente, a fronte di una chiara ragione attribuita all’Ufficio in motivazione, fa seguito la soccombenza dello stesso, per quello che evidentemente si profila come un mero errore materiale dovuto ad una inversione RAGIONE_SOCIALE posizioni processuali, intend endo appellante il Sig. COGNOME e appellato l’Ufficio, quando invece era il contrario. Trattasi pacificamente di una erronea percezione del Collegio giudicante circa la posizione processuale assunta dalle parti nel giudizio di rinvio, che può essere rilevata ictu oculi, senza bisogno di alcuna indagine ricostruttiva del pensiero del
giudice, il cui contenuto resta individuabile ed individuato senza incertezza». Pertanto, quanto all’ultimo capoverso della motivazione, disponeva la sostituzione della parola «respinge» con la parola «accoglie» e della parola «conferma» con la parola «riforma»; quanto al dispositivo disponeva la sostituzione della parola «accoglie» con la parola «respinge».
Contro tale ordinanza propone ricorso per cassazione NOME COGNOME, sulla base di due motivi.
Del ricorso, originariamente depositato nello stesso fascicolo telematico del ricorso per cassazione proposto dalla difesa erariale, era disposta l’autonoma iscrizione a ruolo con decreto del Presidente della sezione del 4/02/2025.
L’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Il ricorso è stato fissato ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c. per l’adunanza camerale del 10/09/2025, per la quale il ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 288 c.p.c., si deduce la nullità della sentenza e del procedimento di correzione dell’errore materiale per omessa notificazione del ricorso con il decreto di fissazione dell’udienza e per la omessa comunicazione al difensore dell’avviso di trattazione in pubblica udienza,
Con il secondo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’ art. 360 n. 3 c.p.c. ed in relazione agli artt. 323 e 324 c.p.c. ed all’art. 2909 c.c ., si deduce la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE norme di diritto per surrettizia violazione del giudicato mediante il procedimento di correzione dell’errore materiale , in quanto l ‘intervenuta correzione, mutando il vincitore in soccombente e viceversa, ha interferito con la sostanza del giudicato, con il risultato di impropriamente riformare la
decisione, e ciò in violazione degli artt. 323 e 324 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c., come peraltro riconosciuto dalla stessa amministrazione che contro la stessa sentenza aveva proposto sia ricorso per revocazione che ricorso per cassazione.
Preliminare all’esame del merito del ricorso è la circostanza che la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado n. 865/2022 incisa dalla impugnata ordinanza correzione di errore materiale è stata oggetto di cassazione con rinvio da parte di questa Corte con ordinanza n. 33234/2024 depositata in data 18/12/2024, ove è stato accolto il motivo con cui era denunciata la nullità della sentenza impugnata per radicale contrasto tra motivazione e dispositivo, e comunque per contraddittorietà della motivazione, tale da rendere impossibile la ricostruzione della sua ratio decidendi .
Si è infatti evidenziato che «nel caso di specie la motivazione, pur graficamente presente, è affetta da palese contraddizione, laddove da un lato si afferma che la notifica degli atti di accertamento si sarebbe perfezionata, mentre dall’altro si respinge l’appello che era stato propost o dall’RAGIONE_SOCIALE, con conferma della sentenza di primo grado. Non è pertanto comprensibile quale sia la ratio decidendi che sorregge la statuizione di rigetto dell’appello contenuta nel dispositivo».
L’avvenuta cassazione della sentenza oggetto di correzione determina il venir meno dello stesso oggetto di lite, con conseguente carenza di interesse alla invocata pronuncia.
Concludendo, va pronunciata la inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, cui segue, in ragione della peculiarità della intera vicenda processuale, la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
La pronuncia di inammissibilità sopravvenuta esclude la sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
dichiara l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso; compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 10 settembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME