Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9815 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9815 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/04/2024
Oggetto: correzione errore materiale cass. n. 34416/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28265/2018 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del direttore generale f.f., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della RAGIONE_SOCIALE, n. 774/3/2018 depositata il 21 febbraio 2018;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 marzo 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO CHE
Il presidente della Sezione Tributaria, su segnalazione dell’estensore della sentenza di questa Corte n. racc. gen. 34416/2023, pronunciata all’esito della pubblica udienza del 10 novembre 2023 e pubblicata l’11 dicembre 2023, relativa al ricorso n.r.g. 28265/2018, ha rilevato d’ufficio l’errore materiale commesso nell’indicazione dei componenti del collegio giudicante, in particolare, nella parte in cui tra i suoi componenti, è stato inserito il AVV_NOTAIO NOME COGNOME
CONSIDERATO CHE
Il ricorso sopra indicato è stato inizialmente assegnato al AVV_NOTAIO NOME COGNOME , il quale in data 2 novembre 2023 si asteneva, ai sensi dell’art. 51, secondo comma, cod. proc. civ.;
con decreto del 3 novembre 2023, la Prima Presidente , nell’accogliere l’istanza di autorizzazione all’astensione formulata dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME, disponeva che, per la sola trattazione del ricorso indicato, il AVV_NOTAIO COGNOME fosse sostituito dal magistrato tabellarmente previsto come riserva, nella specie, il AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
in ottemperanza al suddetto decreto , all’udienza pubblica del 10 novembre 2023, il AVV_NOTAIO COGNOME si asteneva ed il ricorso veniva trattato dalla AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO , come da verbale d’udienza in atti; a causa di un refuso, nell’intestazione della sentenza, il AVV_NOTAIO COGNOME è stato inserito tra i componenti del collegio;
l ‘errore emerge ictu oculi dagli atti , in particolare dal verbale d’udienza e dall’istanza di astensione e dal decreto della Prima Presidente del 3 novembre 2023;
può darsi corso, pertanto, alla correzione del l’intestazione della sentenza con l’eliminazione delle parole «COGNOME NOME» e con
l’aggiunta, dopo le parole « COGNOME NOME» delle parole «COGNOME NOME».
P.Q.M.
La Corte dispone correggersi la sentenza n. racc. gen. 34416/2023 pubblicata l’11 dicembre 2023 con l’eliminazione delle parole «COGNOME NOME» e con l’aggiunta, dopo le parole «COGNOME NOME» delle parole «COGNOME NOME».
Così deciso in Roma il 12 marzo 2024.