Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 35180 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 35180 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME FILIPPO
Data pubblicazione: 15/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12975/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE) in virtù di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso il proprio indirizzo digitale
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore
-intimata – avverso la sentenza n. 9085/2023 della Corte Suprema di Cassazione depositata in data 31 marzo 2023.
Oggetto: tributi -correzione errore materiale
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 5 dicembre 2023.
RILEVATO CHE
La Corte di Cassazione, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato il ricorso proposto dall’RAGIONE_SOCIALE contro RAGIONE_SOCIALE e nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE;
che suddetta la sentenza reca nell’intestazione come ricorrente l’RAGIONE_SOCIALE in luogo del ricorrente;
CONSIDERATO CHE
Che l’indicazione nell’ epigrafe della menzionata sentenza deve ritenersi dovuta a errore materiale, come emergente chiaramente dagli atti del procedimento per cui può procedersi con la correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ.;
che nel procedimento di correzione degli errori materiali non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali in quanto non è possibile individuare una parte vittoriosa e una parte soccombente (Cass., Sez. VI, 4 gennaio 2016, n. 14; Cass., Sez. VI, 17 settembre 2013, n. 21213);
P. Q. M.
La Corte dispone che nella sentenza n. 9085/2023 della Corte Suprema di Cassazione depositata in data 31 marzo 2023 sia apportata nell’intestazione in luogo dell’indicazione ‘RAGIONE_SOCIALE (C.F. P_IVA) ‘, l’indicazione ‘RAGIONE_SOCIALE (C.F. P_IVA) ‘ ;
dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della Cancelleria, sull’originale della predetta sentenza.
Così deciso in Roma, in data 5 dicembre 2023