Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 26944 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 26944 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME DI COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/10/2024
Oggetto: Tributi
CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
Sui ricorsi riuniti iscritti ai n.n. 10988 e 11741 del ruolo generale dell’anno 2023 proposti
Da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che le rappresenta e difende;
-(già) ricorrente – contro
NOME COGNOME rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO
elettivamente domiciliata presso gli indirizzi di posta elettronica (PEC) dei difensori: EMAIL e EMAIL
-(già) controricorrente –
AVVERSO l’ordinanza della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, sezione tributaria, n. 11632 del 2024, depositata il 30 aprile 2024.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di co nsiglio dell’11 settembre 2024 dal Relatore Cons. AVV_NOTAIO NOME COGNOME NOME COGNOME di Nocera.
RILEVATO CHE
Con riguardo ai procedimenti riuniti RG n. 10988/2023 e n. 11741/2023, gli AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO, in qualità di difensori di NOME COGNOME, hanno depositato ricorso per la correzione di errore materiale dell’ordinanza n. 11632 del 2024 depositata il 30/04/2024 nella parte in cui, in dispositivo, questa Corte, nel respingere entrambi i procedimenti, condannava l’RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , in favore del controricorrente, al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali che liquidava complessivamente in euro 18.000,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge, senza disporre la distrazione RAGIONE_SOCIALE spese in favore degli avvocati medesimi, dichiaratisi antistatari;
Considerato che
preliminarmente si rileva che non risulta agli atti prova della notifica all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dell’istanza di correzione di errore materiale per cui occorre rinviare la causa a nuovo ruolo con l’assegnazione di un termine per l’instaurazione del contraddittorio nei confronti della controparte;
P. Q. M.
Rinvia i procedimenti riuniti RG n. 10988/2023 e n. 11741/2023 a nuovo ruolo ed assegna al ricorrente il termine di giorni sessanta dalla comunicazione della
presente ordinanza per la notificazione all’RAGIONE_SOCIALE del ricorso per correzione di errore materiale.
Così deciso in Roma, in data 11 settembre 2024