Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10965 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10965 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/04/2024
ORDINANZA DI CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE
sul ricorso iscritto al n. 21796/2023 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE -RISCOSSIONE,
-intimate- avverso ORDINANZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 18600/2023 depositata il 30/06/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
AVV_NOTAIO, in qualità di difensore di RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, ha depositato istanza per la correzione di errore materiale dell’ordinanza n. 18600/2023, depositata il 30/06/2023, nella parte in cui, in dispositivo, questa Corte,
ha indicato l’ordinanza n. 3753/2022 in luogo della ordinanza n. 3735/2022, con inversione delle due ultime cifre numeriche;
ha indicato quale data di deposito dell’ordinanza il 7/02/2021 in luogo del 7/02/2022;
Considerato che:
-l’ordinanza è effettivamente affetta da errori materiali, nei termini indicati;
-pertanto, deve procedersi alla correzione dell’errore materiale contenuto nella suddetta ordinanza, dovendosi leggere al rigo 1 del dispositivo «n. 37 35 /2022», laddove è indicato erroneamente «n. NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO» e dovendosi leggere al rigo 2 del dispositivo «7/02/202 2 » laddove è indicato erroneamente «7/02/2021»;
-non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass. n. 12184 del 2020);
visto l’art. 391 -bis c.p.c.;
P.Q.M.
dispone che l’ordinanza di questa Corte n. 18600/2023 depositata il 30/06/2023, venga corretta, dovendosi leggere al rigo 1 del dispositivo «n. 37 35 /2022», anziché «n. 3753/2022» e dovendosi leggere al rigo 2 del dispositivo «7/02/202 2 » anziché «7/02/2021».
Dispone che le correzioni siano annotate, a cura della Cancelleria, sull’originale della predetta ordinanza.
Così deciso in Roma, il 21/03/2024.