Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14531 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14531 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2337/2021 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
POSTE ITALIANE SPA
-intimata- avverso SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 10975/2020 depositata il 09/06/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
con sentenza n. 4740/2015 la C.T.R. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, pronunziando in controversia avente ad oggetto l’avviso di accertamento ICI per l’ anno 2007, rigettava l’appello proposto dal RAGIONE_SOCIALE Peschiera Borromeo avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE C.T.P. di Milano n. 6544/2014 con cui erano state ridotte al minimo le sanzioni inflitte alle RAGIONE_SOCIALE in relazione all’omessa dichiarazione di un’area edificabile di mq. 78.512,28, dichiarando, altresì, inammissibile l’appello incidentale avanzato dalla societ à contribuente. Osservava che la mancanza RAGIONE_SOCIALE dichiarazione era spiegabile non già con la volontà di non pagare il tributo quanto con la ritenuta ma erronea sufficienza RAGIONE_SOCIALE dichiarazione di pertinenza dell’area del capannone contenuta negli atti del catasto. In questa prospettiva evidenziava l’esistenza dell’elemento soggettivo ed oggettivo RAGIONE_SOCIALE pertinenzialità in quanto, da un lato, non era contestato che l’area fosse destinata al servizio del capannone che ospitava un centro di smistamento e, dall’altro, che la mancata presentazione RAGIONE_SOCIALE dichiarazione ICI impediva di ritenere esistente l’elemento soggettivo RAGIONE_SOCIALE pertinenzialità costituito dalla volontà del proprietario di destinare durevolmente la pertinenza ad ornamento del bene principale;
con sentenza n. 4741/2015 la C.T.R. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, pronunziando sul medesimo avviso ICI sopra indicato, rigettava l’appello principale proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso la medesima sentenza di primo grado recante il n. 6544/2014 e dichiarava i nammissibile l’appello incidentale proposto dal RAGIONE_SOCIALE di Peschiera Borromeo;
avverso entrambe le suindicate sentenze RAGIONE_SOCIALE C.T.R., il RAGIONE_SOCIALE di Peschiera Borromeo proponeva ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, cui resisteva con controricorso RAGIONE_SOCIALE; 2.1. con il primo motivo parte ricorrente denunciava l’omesso esame di un fatto decisivo in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. assumendo che la riduzione delle sanzioni al minimo
sarebbe stata operata dal giudice in conseguenza RAGIONE_SOCIALE mancata contestazione da parte del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE natura pertinenziale dell’area. La RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE. avrebbe, tuttavia, omesso di esaminare il fatto che RAGIONE_SOCIALE aveva ripetutamente sfruttato l’edificabilità dell’area in questione ampliando il fabbricato, con ciò dimostrando che non era mai intervenuta quella oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi che sterilizzi in concreto e stabilmente lo ius edificandi ad libitum , circostanza questa che ove accertata non avrebbe condotto ad applicare la sanzione nel minimo concludendo per la non pertinenzialità dell’area;
2.2. con il secondo motivo deduceva, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 2, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 504/1992, dell’art. 817 cod. civ. e dell’art. 7 del d.lgs. n. 472/1997 criticando la decisione impugnata nella parte in cui aveva ridotto la sanzione nella misura minima senza tener conto delle ragioni che era state indicate nell’avviso di accertamento ove erano state valorizzate la gravità RAGIONE_SOCIALE violazione e RAGIONE_SOCIALE condotta e la personalità del trasgressore;
2.3. con il terzo motivo denunciava, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., l’omessa pronuncia in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in ordine al motivo di appello riguardante la recidiva;
2.4. con il quarto motivo deduceva, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., la violazione dell’art 2, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 504/1992, dell’art. 817 cod. civ. e dell’ art. 7, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 472/1997, lamentando che la C.T.R. avrebbe dovuto rilevare la sussistenza delle condizioni per l’applicazione RAGIONE_SOCIALE recidiva, essendo incontestato che la medesima violazione era stata commessa nei cinque anni;
2.5. con il quinto motivo denunciava, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., l’omessa pronuncia in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. sostenendo che il giudice di appello avrebbe
escluso la recidiva ed avrebbe, quindi, applicato la sanzione nei minimi valorizzando una presunta incertezza normativa non dedotta dalla contribuente;
con ordinanza n. 10975/2022 questa Corte accoglieva il ricorso limitatamente al terzo ed al quarto motivo di ricorso, annullando la sentenza impugnata n. 4740/2015, con rinvio alla C.T.R. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in diversa composizione;
avverso detta ordinanza il RAGIONE_SOCIALE di Peschiera Borromeo ha proposto due distinti ricorsi: uno per correzione di errore materiale ed uno per la revocazione per errore di fatto;
RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata;
CONSIDERATO CHE
il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Peschiera Borromeo ha chiesto, con ricorso in data 11 gennaio 2021 la correzione di errore materiale RAGIONE_SOCIALE detta ordinanza rilevando che sussisteva una evidente errore emendabile ai sensi del combinato disposto degli artt. 287 e 391bis cod. proc. civ. in quanto nel provvedimento in questione, sia nella intestazione che nella parte motiva e nel dispositivo, mancava il riferimento alla impugnazione, con il medesimo ricorso, anche RAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALE C.T.R. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 4741/2015;
detto RAGIONE_SOCIALE, con separato ricorso in pari data, ha chiesto, in ragione dell’ errore percettivo in cui era incorsa la Suprema Corte in ordine alla valutazione RAGIONE_SOCIALE portata dell’atto impugnatorio la revocazione RAGIONE_SOCIALE medesima ordinanza con revoca parziale del provvedimento ed, in fase rescissoria, la conferma delle statuizioni di annullamento disposte con riferimento alla sentenza n. 4740/2015 anche in relazione alla sentenza n. 4741/2015;
può trovare accoglimento l’istanza di correzione, ai sensi degli artt. 287 e 391bis cod. proc. civ, dell’ ordinanza n. 10975/2022 di questa Corte apparendo evidente l’errore materiale consistito nella omessa indicazione nell’intestazione, nella parte motiva e nel dispositivo anche RAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALE C.T.R. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n.
4741/2015, pure oggetto di impugnazione con il ricorso per cassazione, come chiaramente desumibile dal tenore dello stesso; 4. occorre considerare che le due sentenze nn. 4740/2015 e 4741/2015 concernono lo stesso atto impugnato e la medesima questione relativa all’ammontare ed alla disposta riduzione delle sanzioni e solamente per un mero errore materiale questa Corte, prendendo cognizione del ricorso introduttivo, ha indicato sola una delle pronunzie, pur essendo le questioni oggetto di censura chiaramente dedotte per entrambe le pronunzie;
3.1. conseguentemente detta ordinanza deve essere corretta ed integrata nel senso che: nella intestazione RAGIONE_SOCIALE stessa, dopo l’inciso «avverso la sentenza n.4740/2015 RAGIONE_SOCIALE COMM.TRIB.REG. di MILANO, depositata il 03/11/2015» sia aggiunto l’inciso «nonché avverso la sentenza n.4741/2015 RAGIONE_SOCIALE COMM.TRIB.REG. di MILANO, depositata il 03/11/2015»; nel senso che nell’ultimo paragrafo del «FATTO» la frase «Avverso tale sentenza il RAGIONE_SOCIALE di Peschiera Borromeo propone ricorso per cassazione affidato a 5 motivi cui resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE» sia integrata aggiungendo, dopo le parole «Avverso tale sentenza», l’inciso «nonché avverso la sentenza n. 4741/2015 RAGIONE_SOCIALE COMM.TRIB.REG. di MILANO, nella parte in cui contiene le medesime affermazioni e statuizioni»; nel senso che nella parte in «DIRITTO», alla pagina 7, quindicesima riga dal basso, RAGIONE_SOCIALE sentenza, l’inciso: «La sentenza sotto questo profilo va cassata alla C.T.R. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE» sia modificato ed integrato in: «Le sentenze di cui sopra sotto questo profilo vanno cassate con rinvio alla C.T.R. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE»; nel senso che nel dispositivo, l’inciso «cassa la decisione impugnata e rinvia alla C.T.R. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE» sia corretto in «cassa le decisioni impugnate e rinvia alla C.T.R. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE»;
3.2. in ragione dell’intervenuto accoglimento dell’istanza di correzione ex art. 285 cod. proc. civ. va dichiarata l’inammissibilità del ricorso per revocazione per sopravvenuta carenza di interesse;
3.3. le spese del procedimento di correzione non vanno liquidate atteso che nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391bis cod. proc. civ. non è ammessa alcuna statuizione sulle spese processuali, trattandosi di procedimento di natura amministrativa senza una parte soccombente in senso proprio (Sez. 3 – , Sentenza n. 26566 del 14/09/2023, Rv. 669068 01) mentre per quanto concerne il ricorso per revocazione nulla va disposto in quanto la società contribuente è rimasta intimata;
4. non è applicabile, al procedimento per revocazione, il raddoppio del contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALE legge n. 228 del 2012, la cui ratio va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicchè tale meccanismo sanzionatorio si applica per l’inammissibilità originaria del gravame (nella specie, ricorso per cassazione) ma non per quella sopravvenuta (nella specie, per sopravvenuto difetto di interesse) (Cass. nn. 13636/2015; 3542/2017; 24081/2018);
P.Q.M.
Dispone correggersi l’ordinanza di questa Corte n.10975/2020 in data 5 febbraio 2020 nel senso che: nella intestazione RAGIONE_SOCIALE stessa, dopo l’inciso «avverso la sentenza n.4740/2015 RAGIONE_SOCIALE COMM.TRIB.REG. di MILANO, depositata il 03/11/2015» sia aggiunto l’inciso «nonché avverso la sentenza n.4741/2015 RAGIONE_SOCIALE COMM.TRIB.REG. di MILANO, deposita ta il 03/11/2015»; nell’ ultimo paragrafo del «FATTO» la frase: «Avverso tale sentenza il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Peschiera Borromeo propone ricorso per cassazione affidato a 5 motivi cui resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE» sia integrata aggiungendo, dopo le parole «Avverso tale sentenza», l’inciso «nonché avverso la sentenza n. 4741/2015 RAGIONE_SOCIALE C.T.R. di Milano nella parte in cui contiene le medesime affermazioni e statuizioni»; nella parte in «DIRITTO», alla pagina 7, quindicesima riga dal basso, RAGIONE_SOCIALE sentenza, l’inciso: «La sentenza sotto questo
profilo va cassata alla RAGIONE_SOCIALETRAGIONE_SOCIALE» sia modificato ed integrato in: «Le sentenze di cui sopra sotto questo profilo vanno cassate con rinvio alla C.T.R. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE»; nel dispositivo, l’inciso «cassa la decisione impugnata e rinvia alla RAGIONE_SOCIALETRAGIONE_SOCIALE» sia corretto in: «cassa le decisioni impugnate e rinvia alla RAGIONE_SOCIALET.RRAGIONE_SOCIALE»; manda alla Cancelleria per gli adempimenti di sua competenza, ivi compresa l’annotazione RAGIONE_SOCIALE presente ordinanza sull’originale del provvedimento cor retto; dichiara inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso per revocazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Sezione