Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3854 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 3854  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CANDIA COGNOME
Data pubblicazione: 15/02/2025
CORREZIONE ERRORE MATERIALE
sul ricorso iscritto al n. 18745/2022 del ruolo generale, proposto
DA
RAGIONE_SOCIALE  (codice  fiscale  CODICE_FISCALE),  con  sede  in  INDIRIZZO, in persona del legale  rappresentante pro  tempore ,  NOME  COGNOME, rappresentata  e  difesa,  giusta  procura  speciale  nomina poste in calce al ricorso, dagli avv.ti NOME COGNOME (codice  fiscale  CODICE_FISCALE)  e  NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– ISTANTE –
AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO (codice  fiscale  CODICE_FISCALE),  in  persona  del  legale rappresentante pro tempore .
E
RAGIONE_SOCIALE  (codice  fiscale CODICE_FISCALE), in persona del legale rappresentante pro tempore .
– CONTROPARTI – per la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza RAGIONE_SOCIALE Corte di Cassazione n. 18027/2022, depositata il 6 giugno 2022;
UDITA la  relazione  svolta  all’udienza  camerale  del  26 novembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE:
con la suindicata ordinanza, resa nel giudizio iscritto al n. 29103/2020 di ruolo generale, questa Corte accoglieva il ricorso proposto dalla suindicata ricorrente, ritenendo che la giurisdizione sulla domanda di pagamento dei contributi richiesti dall’RAGIONE_SOCIALE (negata sia dalla RAGIONE_SOCIALE tributaria provinciale di Teramo, che dalla RAGIONE_SOCIALE tributaria regionale d’Abruzzo) appartenesse al giudice tributario, per cui cassava la sentenza impugnava e rinviava la causa alla RAGIONE_SOCIALE tributaria regionale d’Abruzzo per un nuovo esame RAGIONE_SOCIALE controversia;
 con  ricorso  notificato  in  data  19  luglio  2022  alle menzionate  controparti,  la  predetta  società  cooperativa deduceva l’errore materiale contenuto nella menzionata ordinanza  nella  parte  in  cui  la  Corte  aveva  rinviato  la
causa alla RAGIONE_SOCIALE tributaria regionale d’Abruzzo e non  anche  alla  RAGIONE_SOCIALE  tributaria  provinciale  di Teramo, quale giudice di prima istanza che aveva negato la  propria  giurisdizione,  in  termini  poi  confermati  dal giudice d’appello;
l’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE non hanno presentato difese;
CONSIDERATO CHE:
1. questa Corte ha chiarito che:
-il procedimento per la correzione degli errori materiali di cui all’art. 287 c.p.c. è esperibile per ovviare ad un difetto di corrispondenza fra l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento mediante il semplice confronto RAGIONE_SOCIALE parte del documento che ne è inficiata con le considerazioni contenute nella motivazione, senza che possa incidere sul contenuto concettuale e sostanziale RAGIONE_SOCIALE decisione (cfr., tra le tante, Cass. n. 16877/2020 e quelle ivi citate);
-«[…] la erronea indicazione del giudice di rinvio, non essendo emendabile da quest’ultimo (su cui vedi Cass. n. 2407 del 2004 e Cass. n. 17457 del 2007) e neppure potendo formare oggetto di rinvio di ufficio alla Corte perché proceda alla detta correzione (così Cass. n. 8491 del 2009), si colloca esattamente nell’ambito applicativo RAGIONE_SOCIALE correzione su istanza RAGIONE_SOCIALE parte interessata ovvero di ufficio, le volte in cui la Corte abbia posto i presupposti argomentativi dalla cui applicazione non possa che univocamente discendere la
identificazione  che  si  intende  correggere»  (cfr.  Cass.  n. 3693/2022);
nella fattispecie ciò è quel che è accaduto, ove si consideri  che  la  Corte  aveva  dato  atto  nell’ordinanza impugnata  che  il  primo  Giudice  dichiaratosi  privo  di giurisdizione era la RAGIONE_SOCIALE tributaria provinciale di Teramo,  in  termini  poi  confermati  dalla  Commissioni tributaria regionale di Abruzzo, per poi dichiarare sussistente  la  giurisdizione  del  Giudice  tributario,  ma erroneamente  indicando,  per  mero lapsus  calami, la RAGIONE_SOCIALE tributaria regionale dell’Abruzzo;
dalle superiori considerazioni consegue l’accoglimento dell’istanza e la correzione dell’ordinanza RAGIONE_SOCIALE Corte di Cassazione n. 18027/2022, depositata il 6 giugno 2022 nel senso che ove si legge, a pagina n. 5, quale  giudice  del  rinvio  la  «RAGIONE_SOCIALE.T.RRAGIONE_SOCIALE  dell’Abruzzo»  e  la «RAGIONE_SOCIALE  tributaria  regionale  dell’Abruzzo»  deve leggersi ed intendersi la RAGIONE_SOCIALE tributaria provinciale di Teramo, ora Corte di giustizia tributaria di primo grado di Teramo;
la natura sostanzialmente amministrativa del procedimento,  non diretto a incidere sull’assetto di interessi già  regolato  dal  provvedimento  corrigendo, esclude  la  liquidazione  RAGIONE_SOCIALE  spese,  non  essendo  in nessun caso configurabile una situazione di soccombenza ai  sensi  dell’art.  91  c.p.c.  (cfr.  anche  da  ultimo  Cass., Sez. Un., n. 29432/2024;
P.Q.M.
la Corte accoglie l’istanza e dispone la correzione dell’errore materiale dell’ordinanza RAGIONE_SOCIALE Corte di Cassazione n. 18027/2022, depositata il 6 giugno 2022,
nel  senso  che  ove  si  legge  alla  pagina  n.  5  «C.TR dell’Abruzzo»  e  la  «RAGIONE_SOCIALE  tributaria  regionale dell’Abruzzo»  deve  leggersi  ed  intendersi  la  Corte  di giustizia tributaria di primo grado di Teramo.
Manda alla Cancelleria per i relativi adempimenti.
Così  deciso  in  Roma,  nella  camera  di  consiglio  del  26