Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3854 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3854 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 15/02/2025
CORREZIONE ERRORE MATERIALE
sul ricorso iscritto al n. 18745/2022 del ruolo generale, proposto
DA
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE, con sede in Mosciano Sant’Angelo (TE) INDIRIZZO in persona del legale rappresentante pro tempore , NOME COGNOME rappresentata e difesa, giusta procura speciale nomina poste in calce al ricorso, dagli avv.ti NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– ISTANTE –
AUTORITÀ GARANTE RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE, in persona del legale rappresentante pro tempore .
E
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE, in persona del legale rappresentante pro tempore .
– CONTROPARTI – per la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 18027/2022, depositata il 6 giugno 2022;
UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 26 novembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
con la suindicata ordinanza, resa nel giudizio iscritto al n. 29103/2020 di ruolo generale, questa Corte accoglieva il ricorso proposto dalla suindicata ricorrente, ritenendo che la giurisdizione sulla domanda di pagamento dei contributi richiesti dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato (negata sia dalla Commissione tributaria provinciale di Teramo, che dalla Commissione tributaria regionale d’Abruzzo) appartenesse al giudice tributario, per cui cassava la sentenza impugnava e rinviava la causa alla Commissione tributaria regionale d’Abruzzo per un nuovo esame della controversia;
con ricorso notificato in data 19 luglio 2022 alle menzionate controparti, la predetta società cooperativa deduceva l’errore materiale contenuto nella menzionata ordinanza nella parte in cui la Corte aveva rinviato la
causa alla Commissione tributaria regionale d’Abruzzo e non anche alla Commissione tributaria provinciale di Teramo, quale giudice di prima istanza che aveva negato la propria giurisdizione, in termini poi confermati dal giudice d’appello;
l’Autorità garante della concorrenza e del mercato e l’Agenzia delle entrate -Riscossione non hanno presentato difese;
CONSIDERATO CHE:
1. questa Corte ha chiarito che:
-il procedimento per la correzione degli errori materiali di cui all’art. 287 c.p.c. è esperibile per ovviare ad un difetto di corrispondenza fra l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento mediante il semplice confronto della parte del documento che ne è inficiata con le considerazioni contenute nella motivazione, senza che possa incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione (cfr., tra le tante, Cass. n. 16877/2020 e quelle ivi citate);
-« la erronea indicazione del giudice di rinvio, non essendo emendabile da quest’ultimo (su cui vedi Cass. n. 2407 del 2004 e Cass. n. 17457 del 2007) e neppure potendo formare oggetto di rinvio di ufficio alla Corte perché proceda alla detta correzione (così Cass. n. 8491 del 2009), si colloca esattamente nell’ambito applicativo della correzione su istanza della parte interessata ovvero di ufficio, le volte in cui la Corte abbia posto i presupposti argomentativi dalla cui applicazione non possa che univocamente discendere la
identificazione che si intende correggere» (cfr. Cass. n. 3693/2022);
nella fattispecie ciò è quel che è accaduto, ove si consideri che la Corte aveva dato atto nell’ordinanza impugnata che il primo Giudice dichiaratosi privo di giurisdizione era la Commissione tributaria provinciale di Teramo, in termini poi confermati dalla Commissioni tributaria regionale di Abruzzo, per poi dichiarare sussistente la giurisdizione del Giudice tributario, ma erroneamente indicando, per mero lapsus calami, la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo;
dalle superiori considerazioni consegue l’accoglimento dell’istanza e la correzione dell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 18027/2022, depositata il 6 giugno 2022 nel senso che ove si legge, a pagina n. 5, quale giudice del rinvio la «C.T.R. dell’Abruzzo» e la «Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo» deve leggersi ed intendersi la Commissione tributaria provinciale di Teramo, ora Corte di giustizia tributaria di primo grado di Teramo;
la natura sostanzialmente amministrativa del procedimento, non diretto a incidere sull’assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo, esclude la liquidazione delle spese, non essendo in nessun caso configurabile una situazione di soccombenza ai sensi dell’art. 91 c.p.c. (cfr. anche da ultimo Cass., Sez. Un., n. 29432/2024;
P.Q.M.
la Corte accoglie l’istanza e dispone la correzione dell’errore materiale dell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 18027/2022, depositata il 6 giugno 2022,
nel senso che ove si legge alla pagina n. 5 «C.TR dell’Abruzzo» e la «Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo» deve leggersi ed intendersi la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Teramo.
Manda alla Cancelleria per i relativi adempimenti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26