Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10049 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10049 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/04/2024
Oggetto:
correzione
di
errore materiale
ORDINANZA
sul ricorso ex art. 287-288-391 bis c.p.c. iscritto al n. RNUMERO_DOCUMENTO proposto da:
COGNOME NOME e COGNOME NOME rappresentati e difesi come da procura speciale in atti dall’AVV_NOTAIO (PEC: EMAIL) e dall’AVV_NOTAIO COGNOME (PEC: EMAIL) i quali dichiarano di agire anche quali procuratori di se stessi ex art. 86 c.p.c.
-ricorrenti –
Contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE (PEC: EMAIL)
-controricorrente avverso il decreto di estinzione del giudizio r.g. 797/2022 n. racc. gen.
NUMERO_DOCUMENTO depositato in data 27/06/2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/01/2024 dal Consigliere Relatore NOME COGNOME;
Rilevato che:
–COGNOME NOME e COGNOME NOME chiedono la correzione dell’errore materiale commesso nel decreto di estinzione del giudizio n. racc. generale 18244/2023 del 27 giugno 2023;
-i contribuenti rilevano l’errore materiale nella parte in cui individuano una sola parte controricorrente, mentre le parti controricorrenti erano due, COGNOME NOME e COGNOME NOME, e nella parte in cui si è mancato di disporre la distrazione delle spese a favore dei procuratori delle ridette parti;
Considerato che:
-l ‘errore materiale emerge ictu oculi dagli atti, sia quanto alla indicazione di una sola parte controricorrente, in luogo di entrambe, sia quanto alla mancata indicazione della distrazione delle spese, sì che tali omissioni concretano una mera svista del Consigliere delegato; peraltro dato che parte soccombente è l’Amministrazione finanziaria vanno liquidati gli accessori di legge e non le spese prenotate a debito;
-quanto a tale ulteriore profilo, non oggetto dell’istanza di correzione in atti, in forza della modifica apportata al predetto art. 391 bis, comma1, cod. proc. civ. dall’art. 1 bis, comma 1, lett. l), n. 2), d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, nella l. n. 197/2016, osserva i Collegio che la correzione può essere non solo domandata, ma anche «rilevata d’ufficio dalla Corte».
-Pertanto, può darsi corso alla correzione nel senso che là ove è scritto, nel dispositivo, ‘Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.900,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito’ deve leggersi ed intendersi ‘condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna delle parti controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.900 per compensi, oltre ad accessori di legge
da distrarsi in favore dei difensori delle parti controricorrenti che si sono dichiarati antistatari ‘;
P.Q.M.
la Corte dispone correggersi il decreto di estinzione del giudizio n. racc. generale 18244/2023 del 27 giugno 2023 nel senso che là ove è scritto, nel dispositivo, ‘Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.900,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito’ deve leggersi ed intendersi ‘condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna delle parti controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.900 per compensi, oltre ad accessori di legge da distrarsi in favore dei difensori delle parti controricorrenti che si sono dichiarati antistatari’ .
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge e per l’annotazione del presente provvedimento in calce all’originale dell’ordinanza .
Così deciso in Roma il 26 gennaio 2024.