Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31405 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31405 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/11/2023
Correzione errore materiale (ord. 5586/2022 Cass.)
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28133/2022 R.G. proposto da:
NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Palermo sito in INDIRIZZO con indirizzo pec EMAIL.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore .
-intimata –
per la correzione RAGIONE_SOCIALE
ordinanza RAGIONE_SOCIALE Corte di Cassazione n. 5586/2022, depositata in data 21 febbraio 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31 maggio 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
NOME COGNOME chiede la correzione dell’errore materiale commesso da questa Corte nell’ordinanza n. 5586/2022, emessa a conclusione del giudizio R.G.N. 35883/2019, proposto avverso l’RAGIONE_SOCIALE e volto alla cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza n. 3085/09/2018 RAGIONE_SOCIALE C.t.r. RAGIONE_SOCIALE.
Il contribuente prospettava l’errore materiale nella parte in cui il Collegio, dopo aver rilevato che «nella decisione impugnata, come denunciato dal contribuente, su tale questione non risulta resa alcuna pronuncia RAGIONE_SOCIALE C.t.r .… sarà quindi nel giudizio di rinvio che la C.t.r. valuterà (…)», nel dispositivo RAGIONE_SOCIALE pronuncia ha indicato come giudice di rinvio la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE anziché la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 13 ottobre 2023
Considerato che:
Preliminarmente va rilevato che il ricorso risulta correttamente notificato all’Avvocatura dello Stato a mezzo pec in data 5 dicembre 2022.
Di poi, l’errore materiale emerge ictu oculi dagli atti atteso che, nel corpo RAGIONE_SOCIALE motivazione si fa riferimento alla necessità che sia la C.t.r. a valutare nuovamente la questione per cui è evidente che il richiamo alla C.t.p. concreta una mera svista da parte del Collegio.
Pertanto, può darsi corso alla correzione nel senso che là ove, nel dispositivo, è scritto ‘RAGIONE_SOCIALE‘ deve leggersi ed intendersi ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ora Corte di Giustizia di secondo grado RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘.
P.Q.M.
D ispone correggersi l’ordinanza n. 5586/2022 di questa Corte, depositata in data 21 febbraio 2022, nel senso che ove, nel dispositivo, è scritto ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ deve leggersi ed intendersi ‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ora Corte di Giustizia di secondo grado RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘ .
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge e per l’annotazione del presente provvedimento in calce all’originale dell’ordinanza corretta.
Così deciso in Roma il 13 ottobre 2023.