Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30646 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30646 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/11/2023
Correzione errore materiale.
ORDINANZA DI CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE
sul ricorso iscritto al n. 4991/2023 R.G. e relativo alla correzione della sentenza n. 5693 depositata in data 20 febbraio 2023 sui ricorsi riuniti n.ri 1462/2015, 31245/2018, 9589/2021 proposti da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore NOME COGNOME, in proprio e in veste di legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in INDIRIZZO, INDIRIZZO rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE.
-controricorrente – nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore ;
avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 2836/12/2014, depositata in data 27 maggio 2014.
e sul riunito ricorso n. 31245/2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in INDIRIZZO, INDIRIZZO rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO;
-controricorrenti –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, nella persona del legale rappresentante pro tempore ;
-intimata – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 3171/12/2018, depositata in data 10 luglio 2018.
e sul riunito ricorso n. 9589/2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in INDIRIZZO, INDIRIZZO rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore NOME COGNOME, in proprio e in veste di legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e COGNOME NOME presso il cui studio è elettivamente domiciliata in RAGIONE_SOCIALE alla INDIRIZZO;
-controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE 03 COGNOME -K.G. DER RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nella persona del legale rappresentante pro tempore ;
-intimata –
Letto il decreto del Presidente titolare della Sezione depositato in data 6 marzo 2023 con il quale si disponeva d’ufficio, ai sensi dell’art. 391 bis cod. proc. civ., l’iscrizione a ruolo del procedimento di correzione materiale della sentenza n. 5693 depositata in data 20 febbraio 2023 sui ricorsi riuniti n.ri 1462/2015, 31245/2018, 9589/2021 perché per errore il testo della sentenza era ripetuto due volte;
considerato che il provvedimento adottato d’ufficio dal Presidente titolare risulta regolarmente comunicato alle parti in data 7 giugno 2023 come da attestazione di cancelleria;
rilevato che l’errore emerge ictu oculi dagli atti atteso che, dopo la sottoscrizione del presidente e del relatore, a pg. 14, segue l’intestazione ‘Repubblica Italiana’ e nuovamente il testo identico della sentenza;
considerato che trattasi evidentemente di un’ipotesi di errore materiale;
P.Q.M.
Dispone che la sentenza abbia termine a pg. 14 dopo la sottoscrizione del Presidente e del relatore.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge e per l’annotazione della presente correzione in calce all’originale della sentenza.
Così deciso in Roma il 28 settembre 2023.