Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5717 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5717 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/03/2024
Oggetto: correzione errore materiale
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9384/2023 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., NOME COGNOME, NOME COGNOME, COGNOME, tutti rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO, presso il quale sono elettivamente domiciliati (PEC: EMAIL);
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore;
-intimata –
per correzione di errore materiale della ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 8155/23 pronunciata il 19 gennaio 2023 e pubblicata il 21 marzo 2023.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 16 gennaio 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con ordinanza n. 8155/23 questa Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dall’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza della commissione tributaria regionale della Campania. Per l’effetto, l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente è stata condannata alla refusione di quelle di legittimità, liquidate in Euro 14.000,00 per compensi, oltre euro 200,00 per rimborso spese borsuali, Iva e Cpa.
AVV_NOTAIO, il quale ha rappresentato i suddetti contribuenti avanti alla Corte, vincitori nel giudizio di legittimità, ha depositato un ricorso con cui ha domandato di provvedere alla correzione dell’errore materiale, consistente nella mancata pronuncia della distrazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali in suo favore, quale antistatario nel processo di legittimità. Il ricorso è stato notificato alla controparte, che non ha svolto difese.
Ritenuto che:
Il Collegio osserva che in calce al controricorso in Cassazione depositato il 19.11.2019 il difensore ha specificato, per quanto qui interessa la richiesta di « con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre IVA e CPA al sottoscritto difensore antistatario» .
Dev’essere adottato il provvedimento emendativo richiesto ai sensi degli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., proposto con ricorso tramite il quale la parte interessata può attivarsi per ottenere che il provvedimento sia emendato da errori materiali o di calcolo (art. 391 bis, comma 1, cod. proc. civ.).
Non vi sono infatti dubbi che il suddetto procedimento trovi applicazione anche avanti alla Corte di Cassazione, come confermato da ultimo dal testo dell’art.391 cod. proc. civ. riformato ad opera dell’art.3 comma 28 del d.lgs. n.10 ottobre 2022 n.149 (c.d. riforma
‘Cartabia’), novella che ha effetto a decorrere dal 1.1.2023 ed è applicabile anche al presente processo in quanto notificato anteriormente a tale data, ma per il quale al 1.1.2023 non era ancora stata fissata l’adunanza in camera di consiglio, ai sensi della norma transitoria di cui all’art.35 comma 5 del d.lgs. n.149/2022.
Peraltro, in forza della modifica apportata al predetto art. 391 bis, comma 1, cod. proc. civ. dall’art. 1 bis, comma 1, lett. l), n. 2), d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, nella l. n. 197/2016, la correzione può essere non solo domandata, ma anche « rilevata d’ufficio dalla Corte ».
Ferma la necessità dell’instaurazione del contraddittorio con la controparte nell’ipotesi in cui, come nel caso di specie, sia depositato un ricorso per correzione di errore materiale -e dunque non si tratta di una semplice istanza sollecitatoria quanto all’esercizio del potere ufficioso della Corte di correggere l’errore stesso -, l’adempimento risulta ritualmente eseguito e devono quindi osservarsi le disposizioni di cui agli artt. 365 ss. cod. proc. civ..
Si può conclusivamente senz’altro provvedere con ordinanza nel senso chiesto in ricorso, dal momento che manca della statuizione sulla distrazione, pronuncia che risulta essere stata domandata nel corso del definito giudizio di legittimità, in calce al controricorso depositato il 19.11.2019.
D’ufficio, va inoltre cancellato il raddoppio del contributo unificato (« Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto. »), per mero errore materiale posto a carico dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE En-
trate.
P.Q.M.
La Corte:
dispone che nel dispositivo della propria ordinanza n. 8155/23, dopo le parole « Iva e Cpa » sia da intendere aggiunta la locuzione « con
distrazione in favore del difensore della controricorrente » e che venga espunto il raddoppio del contributo unificato; manda alla cancelleria per la prescritta annotazione relativa al provvedimento.
Così deciso il 16.1.2024