Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32293 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32293 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10395/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all’AVV_NOTAIO.
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici siti in Roma alla INDIRIZZO è domiciliata.
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI II GRADO del Lazio, Sezione XVI, n. 4526/16/2021 depositata il 13/10/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
Con ricorso depositato presso la C.t.p. di Roma il COGNOME. COGNOME impugnava l’intimazione di pagamento n. 09720179048161001000, notificata in data 05.10.2017, relativa alle cartelle esattoriali nn. NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA e NUMERO_CARTA, emesse per la riscossione RAGIONE_SOCIALE ritenute alla fonte da redditi da lavoro autonomo, IRPEF, IVA, RAGIONE_SOCIALE tasse smaltimento rifiuti e automobilistica relativamente agli anni 2008, 2009 e 2012.
Avverso l’avviso il contribuente proponeva ricorso dinanzi la C.t.p. di Roma; si costituiva anche l’Ufficio, chiedendo la conferma del proprio operato.
La predetta C.t.p., con sentenza n. 12121/2019, emessa in data 19/09/2019 e depositata in data 25/09/2019, rigettava integralmente il ricorso.
Contro tale sentenza proponeva appello il contribuente; si costituiva anche l’RAGIONE_SOCIALE.
Con la citata sentenza n. 4526/16/2021, la C.t.r. di II grado del Lazio rigettava l’appello.
Avverso quest’ultima sentenza, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Sul ricorso veniva effettuata proposta di definizione anticipata ex art. 380 bis. cod. proc. civ.; quest’ultima veniva comunicata alle parti in data 22/03/2025 e il contribuente presentava istanza di decidere la causa.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 21/10/2025 per la quale il contribuente ha depositato memoria.
Considerato che
1. L’odierno ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2712 e 2719 c.c., artt. 23 e ss. d.lgs. 82/2005 e art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c..
Osserva che la sentenza d’appello ha ritenuto validamente provata in giudizio la notificazione RAGIONE_SOCIALE cartelle impugnate, senza dare, tuttavia, conto degli elementi che sorreggono tale conclusione. In particolare, i giudici d’appello avrebbero omesso di pronunciarsi sul tema centrale dell’impugnazione, ossia il disconoscimento RAGIONE_SOCIALE copie fotostatiche della notifica dei predetti atti, prodotte dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in appello, prive dell’attestazione di conformità ai rispettivi originali, che il contribuente non ritiene peraltro esistenti.
Le fotocopie prodotte sono, infatti, nella sua prospettiva, inidonee a fornire valida prova in giudizio dell’esistenza dei titoli sottesi all’atto impugnato, nonché della loro notifica.
2. Il motivo è inammissibile.
Deve innanzitutto rilevarsi la confusione operata dal ricorrente tra la contestazione attinente l’asserita violazione di legge e quella relativa alla lacunosa motivazione della sentenza impugnata. Il Sig. COGNOME ricorre per cassazione per violazione dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. lamentando però che la sentenza d’appello non sarebbe motivata con riferimento alle censure relative alla mancata notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle esattoriali sopra indicate e, per altro verso, che sarebbe viziata per violazione degli artt. 2712 e 2719 c.c., artt. 23 e ss. d.lgs. 82/2005 e art. 112 c.p.c., in quanto prive dell’attestazione di conformità ai rispettivi originali.
2.1. E’ noto come questa Corte abbia statuito che l’articolazione in un singolo motivo di più profili di doglianza costituisce ragione d’inammissibilità del ricorso quando non è possibile ricondurre tali diversi profili a specifici motivi di impugnazione, dovendo le doglianze, anche se
cumulate, essere formulate in modo tale da consentire un loro esame separato, come se fossero articolate in motivi diversi, senza rimettere al giudice il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, al fine di ricondurle a uno dei mezzi d’impugnazione consentiti, prima di decidere su di esse. (Sez. 2, Sentenza n. 26790 del 23/10/2018 (Rv. 651379 – 01); Sez. 1, Sentenza n. 39169 del 09/12/2021 (Rv. 663425 02)).
Per le stesse ragioni è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360, comma 1 c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili (Sez. L, n. 3397 del 06/02/2024 (Rv. 670129 – 01).
Nel caso di specie appare evidente come le censure elevate avverso la sentenza impugnata dal ricorrente siano tra loro incompatibili, poiché o la decisione di cui si discute non è motivata sulla questione della validità della notifica degli atti impugnati ed allora ricorre il vizio di cui all’art. 360 n. 4 c.p.c. o esiste ed il ricorrente avrebbe potuto correttamente far valere il vizio di violazione di legge in caso di mancato rispetto della disciplina regolatoria della validità RAGIONE_SOCIALE copie fotostatiche. In ogni caso, in conformità all’orientamento sopra richiamato, non può spettare alla RAGIONE_SOCIALE di dare forma e contenuto giuridici alle doglianze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse.
2.2. Anche la censura riguardante l’illegittimità della produzione in copia della documentazione comprovante la notifica degli atti impugnati, singolarmente considerata, deve essere considerata inammissibile: il ricorrente non chiarisce, infatti, se la contestazione abbia ad oggetto la non conformità all’originale dell’atto prodotto in copia o la vera e propria inesistenza del predetto originale.
Va in proposito evidenziato che per giurisprudenza consolidata, è preclusa la contestazione della conformità all’originale di un documento prodotto in
copia per il tramite di mere clausole di stile e generiche o onnicomprensive, dovendo, invece, essa essere operata -a pena di inefficacia -in modo chiaro e circostanziato, attraverso l’indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall’originale (Cass. 30/10/2018 n. 27633 (Rv. 651376-01); Cass. 20/06/2019 n. 16557 (Rv. 654386-01); Cass. 25/05/2021 n. 14279 (Rv. 661573-01)).
L’onere stabilito dall’art. 2719 c.c. di disconoscere espressamente la copia fotostatica di una scrittura, implica pertanto necessariamente che il disconoscimento sia fatto in modo formale e specifico, con una dichiarazione che contenga una inequivoca negazione della genuinità della copia, con indicazione puntuale dei motivi.
La relata di notifica è peraltro un atto pubblico che fa fede fino a querela di falso circa la verità degli elementi contenuti (Cass. 09/07/2020 n. 14454 (Rv. 658521-01); Cass. 14/11/2016 n. 23175 (Rv. 642020-01). Le attestazioni compiute dall’ufficiale notificatore sono quindi coperte da fede privilegiata.
Nel caso di specie, la puntuale indicazione dei motivi fondanti la non genuinità della copia è assente. Il ricorso si fonda, infatti, sulla considerazione, di per sé non sufficiente, che le fotocopie prodotte sono prive della attestazione di conformità agli originali. Inoltre, il contribuente asserisce apoditticamente l’inesistenza degli originali senza ulteriori specificazioni e deduzioni sul punto, laddove l’allegazione dell’inesistenza dell’originale di un documento prodotto in copia, traducendosi nella denunzia della falsità di quest’ultima, richiede la querela di falso, al fine di espungere dall’ordinamento la copia artificiosamente creata, privandola di efficacia probatoria (Cass. 05/01/2025 n. 134 (Rv. 673697 – 01)).
2.3. Riassumendo, laddove si contesti l’esistenza stessa di un documento del tipo di quelli di cui si discute, la parte è onerata di proporre la querela di falso, esperibile anche avverso la copia prodotta in giudizio, allo scopo
di rimuovere la sua efficacia probatoria di scrittura privata; nel caso in cui, invece, si disconosca la conformità all’originale del documento prodotto in copia, e non la sua provenienza o paternità, ma soltanto il suo contenuto, è consentita l’utilizzazione della scrittura e, in particolare, l’accertamento della conformità all’originale della copia prodotta anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (Cass. 06/09/2024, n. 24029).
Nel caso che ci occupa, il contribuente non ha contestato specificamente in appello le difformità della copia prodotta, confondendo, come detto, i profili della difformità e dell’inesistenza dell’atto presupposto, né risulta che abbia proposto querela di falso.
Da ultimo, con riferimento al fatto che la prova della notifica dell’avviso di accertamento in contestazione sia stata offerta dall’Amministrazione finanziaria tardivamente, soltanto in appello, deve rilevarsi che nel processo tributario le parti possono produrre in appello nuovi documenti, anche peraltro ove gli stessi comportino un ampliamento della materia del contendere e siano preesistenti al giudizio di primo grado, al di fuori degli stretti limiti consentiti dall’art. 345 c.p.c., purché ciò avvenga, ai fini del rispetto del principio del contraddittorio nei confronti RAGIONE_SOCIALE altre parti, entro il termine di decadenza di cui all’art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1992 (Cass. 23/04/2025 n. 10549 (Rv. 674955 – 01). Tale principio opera anche nell’ipotesi di deposito in sede di gravame dell’atto impositivo notificato, trattandosi di mera difesa volta a contrastare le ragioni poste a fondamento del ricorso originario, e non di eccezione in senso stretto, per la quale opera la preclusione di cui all’art. 57 del detto decreto (Cass. 04/04/2018, n. 8313), nonché da parte del contumace in primo grado (Cass. 16/11/2018 n. 29568 (Rv. 651548 – 01).
Alla luce RAGIONE_SOCIALE ragioni sopra esposte, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
5.1. Il contribuente deve essere anche condannato al pagamento di somme in favore della controricorrente, anch’esse liquidate in dispositivo, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 380 bis, terzo comma, e 96, terzo comma, cod. proc. civ., nonché della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, ai sensi del combinato disposto degli artt. 380 bis, terzo comma, e 96, quarto comma, cod. proc. civ.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna il ricorrente a rifondere all’RAGIONE_SOCIALE le spese processuali che si liquidano in € 2.300,00, oltre spese prenotate a debito nonché al pagamento dell’ulteriore somma pari ad € 1.150,00, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.
Condanna, inoltre, il ricorrente al versamento di € 500,00 in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21/10/2025.
Il Presidente NOME COGNOME