Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33387 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33387 Anno 2024
Presidente: NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 19/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22338/2016 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
TRAVERSI PIETRO
-intimato-
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sezione distaccata di Foggia, n. 566/2016 depositata il 07/03/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, esercente commercio al dettaglio di prodotti alimentari, impugnò l’avviso di accertamento n. RF7011D00552/2009 (relativo a Irpef, Irap ed Iva), notificatogli in data 26.11.2009, con cui vennero accertati maggiori redditi non dichiarati sul presupposto che dal confronto delle dichiarazioni relative agli anni 2002 e 2003 si evinceva una percentuale di ricarico pari al 23%. Pertanto, venne applicata una percentuale dell’11% ritenuta congrua, rettificando la dichiarazione 2004 anche in considerazione della cessione dell’attività, e con essa delle giacenze finali di euro 8.200,00.
Vennero quindi richieste maggiori imposte, nonché sanzioni ed interessi per complessivi euro 21.772,00.
Il ricorso venne respinto dalla C.T.P.
Avverso la sentenza propose appello il contribuente, lamentando l’erroneità della pronuncia, e la C.T.R. lo accolse.
Il giudice di merito evidenziò come, unitamente al ricorso introduttivo, fosse stata prodotta una copia dell’atto impugnato sprovvisto di alcune pagine ed in particolare di quelle ove avrebbe dovuto esserci la firma del responsabile.
Si rimarcò come l’Agenzia, a fronte di tale produzione, non ne avesse contestato il contenuto, né avesse versato l’atto impugnato ma che si fosse limitata a produrre altra fotocopia dell’avviso (integrale) senza ‘tuttavia contestare le copie offerte dal ricorrente, prive di fogli dai quali si evincesse il responsabile del procedimento, nonché la sottoscrizione dell’atto stesso’.
Sicché, non essendo stata confutata la conformità di tali fotocopie, l’atto avrebbe dovuto considerarsi illegittimo.
Sotto altro profilo si affermò che la notifica dell’atto, avvenuta a mezzo posta ad opera dell’amministrazione, dovesse considerarsi inesistente, e quindi non sanabile, in assenza della relata di notifica.
Infine, si osservò che nel caso di specie non sussistesse alcuna grave incongruenza tra ricavi, compensi e corrispettivi dichiarati che potesse giustificare l’adozione dell’accertamento induttivo dei redditi del contribuente.
Nel dettaglio si affermò che ‘… in considerazione che l’attività veniva cessata dal contribuente, nello stesso anno di imposta oggetto dell’accertamento (2004) il divario tra la percentuale di ricarico praticata negli anni 2002 e 2003 (33%) e quella stimata applicata dall’Ufficio (11%) non poteva definirsi abnorme così da giustificare un accertamento di tipo induttivo, con gli effetti in tema di inversione dell’onere della prova a carico del contribuente’.
Avverso questa decisione ricorre l’agenzia con tre motivi, il contribuente è rimasto intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 116 c.p.c. e 38 del d.P.R. 600 del 1973, nonché dell’art. 7 comma 4 del d.lgs. n. 546 del 1992 per omessa pronuncia su circostanze specifiche dedotte dall’amministrazione appellata e omessa valutazione dei fatti rappresentati dall’ufficio a riprova della confutazione della non corrispondenza dell’avviso di accertamento depositat o dal ricorrente con l’originale atto impositivo.
Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 8 della l.n. 890 del 1982, in combinato disposto con gli artt. 156 e 160 c.p.c., per aver dichiarato
nulla la notifica dell’avviso di accertamento in mancanza della relata non sussistendo alcun obbligo di tal genere in caso di notifica diretta da parte dell’ufficio, evidenziandosi peraltro che nella specie il contribuente si è altresì costituito così sanando l’eventuale vizio di notificazione.
3 . Con il terzo motivo di deduce la violazione dell’art. 39, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973 in combinato disposto con l’art. 62 sexies, comma 3, del d.l. n. 331 del 1993, nonché con l’art. 2729 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Il giudice di merito avrebbe errato atteso che ‘l’abnormità e l’irragionevolezza della percentuale di ricarico dichiarata dal contribuente andava rapportata alle medie normalmente applicate dalle imprese del settore e non alla stima eseguita dall’ufficio. In particolare, l’applicazione della percentuale di ricarico riscontrata in sede di verifica fiscale rispetto a quella dichiarata, non giustificata da alcuna logica commerciale ed economica in assenza di valide ragioni contrarie opposte dalla parte, ha legittimato l’Ufficio all’uso del metodo induttivo’.
4 . Il ricorso è infondato.
Con il primo strumento impugnatorio si denuncia un’omessa pronuncia rispetto ad una questione processuale sicché il motivo si palesa come inammissibile. Il vizio di omessa pronunzia è, infatti, configurabile solo nel caso di mancato esame di questioni di merito, e non anche di questioni processuali (sul punto Cass. n. 22083 del 2013; Cass. n. 25154 del 2018; Cass. 10422 del 2019).
In ogni caso, va qui ribadito il principio più volte affermato da questa Corte secondo cui «il disconoscimento della conformità di una copia fotografica o fotostatica all’originale di una scrittura, ai sensi dell’art. 2719 c. c., non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata previsto dall’art. 215, comma 1, numero 2), c.p.c.,
giacché mentre quest’ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione, preclude l’utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all’art. 2719 c. c. non impedisce al giudice di accertare la conformità all’originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni; ne consegue che l’avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all’originale, tuttavia, non vincola il giudice all’avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l’efficacia rappresentativa» (v. Cass. n. 9439 del 21/04/2010; Cass. n. 24456 del 21/11/2011; Cass. n. 16998 del 20/08/2015, la quale espressamente afferma che il giudice «non resta vincolato alla contestazione della conformità all’originale, potendo ricorrere ad altri elementi di prova, anche presuntivi, per accertare la rispondenza della copia» (cfr. Cass., V, n. 24323/2018 e n. 15737/2023, richiamate da Cass. n. 4656 del 2024).
5 . Il secondo ed il terzo motivo del ricorso sono assorbiti, atteso che la ratio decidendi contestata senza successo con il primo motivo di ricorso è del tutto autonoma e idonea, di per sé, a giustificare la decisione assunta.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto. Nulla per le spese non essendosi costituito il contribuente. Infine, non è dovuto un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, essendo stato respinto il ricorso di una Amministrazione dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, è esentata dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (Cass. n. 1778 del 2016).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 12 settembre 2024