Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3029 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3029 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/02/2024
Oggetto: tributi
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9038/2018 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE, con domicilio ex lege in Roma, alla INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
NOME NOME, con l’AVV_NOTAIO e con domicilio eletto presso lo studio dell’AVV_NOTAIO sito in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente-
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, Roma, n. 5189/07/2017 pronunciata l’08 maggio 2017 e depositata il 13 settembre 2017, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 gennaio 2024 dal Co: NOME COGNOME;
RILEVATO
La contribuente adiva il giudice di prossimità impugnando due avvisi di accertamento con cui l’Ufficio aveva rideterminato sinteticamente il reddito per gli anni d’imposta 2007 e 2008, svolgendo plurime censure però respinte dalla CTP.
La contribuente promuoveva così appello, ivi svolgendo in via pregiudiziale la doglianza di nullità della sentenza per violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, stante l’omessa comunicazione al difensore della contribuente dell’ avviso di fissazione dell’udienza. L’Ufficio, costituendosi, produceva copia analogica RAGIONE_SOCIALE risultanze dell’interrogazione alla Banca dati RAGIONE_SOCIALE e, segnatamente, RAGIONE_SOCIALE copie di accettazione e di consegna RAGIONE_SOCIALE pec di trasmissione dell’avviso di fissaz ione udienza, prive dell’attestazione di conformità. A tale produzione replicava la contribuente contestandola come ‘inidonea’, trattandosi di meri documenti cartacei non rientranti tra quelli formalmente previsti per l’invio di un messaggio pec, costituit i dai soli file informatici della ricevuta di accettazione e di quella di avvenuta consegna. La CTR accoglieva il gravame della contribuente ‘sotto tale profilo’, ritendendo che l’Ufficio avrebbe dovuto allegare o le suddette copie analogiche corredate dall’attestazione di conformità oppure avrebbe dovuto depositare i file digitali.
Ricorre per la cassazione della sentenza l’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che svolge due motivi di ricorso, cui resiste la contribuente con tempestivo controricorso.
CONSIDERATO
Con il primo motivo il patrono erariale lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2712 c.c., nonché degli artt. 31 e 59, co. 1, lett. b) d.lgs. n. 546/1992 in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c. In sintesi, critica la sentenza nella parte in cui ha accolto l’eccezione di nullità della sentenza svolta dal patrono della contribuente sul presupposto della natura analogica RAGIONE_SOCIALE copie di accettazione e di consegna RAGIONE_SOCIALE pec di trasmissione dell’avviso, prodotte senza attestazione di conformità. Afferma che non era onere dell’Ufficio produrre tale documentazione, concretando la comunicazione dell’avviso di fissazione d’udienza un onere a carico della segreteria della Commissione tributaria e soggiunge che, in ogni caso, la contribuente non aveva contestato la documentazione prodotta dall’Amministrazione finanziaria.
2. Il motivo è fondato.
2.1 È bene ricordare come questa Corte, rimeditando il più restrittivo orientamento sancito con la precedente decisione n. 30765/2017, sia intervenuta in tema di notifica a mezzo pec e attestazione di conformità in forza della sentenza, resa a Sezioni Unite, n. 22438/2018, con cui sono stati dichiarati, tra gli altri, i seguenti principi di diritto: 1) «Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo posta elettronica certificata, senza attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter, I. n. 53 del 1994 o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l’improcedibilità ai sensi dell’art. 369 c.p.c. sia nel caso in cui il controricorrente (anche tardivamente costituitosi) depositi copia analogica di detto ricorso autenticata dal proprio difensore, sia in quello in cui, ai sensi dell’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005, non ne abbia disconosciuto la conformità all’originale notificatogli»; 2) «Nel caso in cui il destinatario della notificazione a mezzo p.e.c. del ricorso nativo digitale depositi il controricorso e disconosca la
conformità all’originale della copia analogica informe del ricorso depositata, sarà onere del ricorrente, nei termini anzidetti (sino all’udienza pubblica o all’adunanza di camera di consiglio), depositare l’asseverazione di legge circa la conformità della copia analogica, tempestivamente depositata, all’originale notificato. In difetto, il ricorso sarà dichiarato improcedibile».
2.2 Tale ultima decisione ha trovato poi doverosa conferma anche nella successiva decisione, parimenti resa a Sezioni Unite, n. 8312/2019, con cui è stato altresì affermato che «Peraltro, dalla stessa motivazione della sentenza n. 22438 del 2018 cit. si evince chiaramente che le Sezioni Unite hanno inteso i principi ivi affermati come idonei ad avere plurime applicazioni, in quanto fino a quando il PCT non avrà completa applicazione nel giudizio di cassazione il meccanismo del mancato disconoscimento o dell’asseverazione ‘ora per allora’ può consentire alle parti di verificare l’autenticità degli atti e di supplire in modo semplice ed efficace -grazie all’uso RAGIONE_SOCIALE ‘ambiente digitale’ offrendo così collaborazione alla Corte al riguardo……. in altri termini, quando ci si trovi in ‘ambiente digitale’, anche con riguardo alla decisione impugnata non notificata, appaiono applicabili i medesimi principi innovatori onde restringere l’ambito applicativo della sanzione dell’improcedibilità del rico rso. Pure in questo caso se il difensore deposita una copia semplice, priva di attestazione di conformità ovvero con attestazione non sottoscritta, l’improcedibilità può evitata rsi ove il controricorrente non ne contesti la conformità ovvero il ricorrente provveda ad effettuare l’asseverazione ‘ora per allora’.» Questa Corte ritiene pertanto di dare continuità ai principi sanciti con la citata sentenza n. 22438/2018, stante la sua portata generale, suscettibile di avere plurime applicazioni nelle varie fattispecie concrete.
2.3 Sotto altro profilo è bene ricordare l’ulteriore orientamento di questa Corte in tema di disconoscimento dei documenti prodotti dalla parte avversaria, secondo cui «la produzione in fotocopia dei
documenti da parte della controparte, deve ricordarsi che, in tema di prova documentale, l’onere di disconoscere la conformità tra l’originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l’uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell’efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (Sez. 2, sent., n. 28096 del 30/12/2009, Rv. 610586 – 01). Nel caso di specie, la doglianza è del tutto generica, non precisando né le contestazioni specifiche relative alla conformità all’originale RAGIONE_SOCIALE copie prodotte dalla controparte, né la sede della formulazione RAGIONE_SOCIALE stesse in sede di merito» (cfr. Cass., V, 16682/2022).
2.4 Orbene, applicando i suestesi principi alla fattispecie in esame ne consegue l’illegittimità della decisione della CTR. Invero la parte contribuente non ha disconosciuto la conformità RAGIONE_SOCIALE copie analogiche rispetto agli originali informatici, essendosi di contro limitata a contestarne la inidoneità ai fini probatori, non trattandosi di file in formato digitale.
2.5 La CTR non si è dunque attenuta ai principi sanciti da questa Corte sicché il motivo va accolto.
Con il secondo motivo, svolto in via subordinata, la parte ricorrente prospetta la violazione dell’art. 36, n. 4, d.lgs. n. 546/92 e dell’art. 132 c.p.c. in parametro all’art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c. In sostanza lamenta il contrasto tra la motivazione e il dispositivo dell’impugnata sentenza. Afferma invero che, a fronte dell’accoglimento della sola eccezione pregiudiziale di nullità della sentenza, e di cui al precedente motivo, in sede di dispositivo la CTR avrebbe invece sic et simpliciter ‘accolto il ricorso’.
Il secondo motivo, svolto in via subordinata, resta assorbito dall’accoglimento del primo motivo.
In conclusione è fondato il primo motivo di ricorso, mentre va dichiarato assorbito il secondo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla competente Corte di giustizia tributaria di secondo grado che provvederà a nuova valutazione RAGIONE_SOCIALE questioni di merito nonché alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, Roma, in diversa composizione,