Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17332 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17332 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/06/2024
Oggetto: tributi – IVA – originale informatico -copia analogica -attestazione di conformità
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7531/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F. P_IVA) , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) in virtù di procura speciale allegata al ricorso, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale PEC
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 1803/16/20, depositata in data 25 agosto 2020 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 maggio 2024 dal AVV_NOTAIO Relatore NOME COGNOME .
RILEVATO CHE
La società contribuente RAGIONE_SOCIALE ha impugnato un avviso di accertamento, relativo al periodo di imposta 2013, con il quale, a seguito di PVC avente ad oggetto più periodi di imposta, si contestava la partecipazione della società contribuente a una frode fiscale – che contemplava acquisti fittizi tramite fatture oggettivamente inesistenti, relative a operazioni intracomunitarie di acquisto di film estensibile per imballaggi -nonché la violazione della disciplina IVA in tema di compravendite di schede telefoniche, infine la partecipazione a una frode carosello relativa a compravendita di materiale tecnologico con utilizzo di fatture soggettivamente inesistenti, in cui la società contribuente aveva assunto il ruolo di società filtro (pag. 7 ricorso), con conseguente recupero di IRES, IRAP, IVA oltre sanzioni.
La CTP di Milano ha rigettato il ricorso.
La CTR della Lombardia, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello della società contribuente. Ha ritenuto il giudice di appello -per quanto qui ancora rileva – rispettato il diritto di difesa, essendo stato l’atto impositivo notificato dall’Ufficio in copia analogica, atto la cui conformità all’originale era stata attestata da funzionario preposto. Ha, poi, ritenuto il giudice di appello rispettato il contraddittorio endoprocedimentale, in considerazione del fatto che il contribuente ha presentato osservazioni « che hanno dato vita a specifiche valutazioni sul contenuto dell’atto impositivo », nonché rilevando che il contribuente non avrebbe offerto la prova di resistenza, per non avere illustrato le ragioni che avrebbe potuto far valere in sede
amministrativa. Ha ritenuto, poi, assolto l’onere della prova dell’Ufficio sia in relazione alle operazioni intercorse con diverse società, aventi a oggetto acquisto di film estensibile, qualificate come operazioni oggettivamente inesistenti, stante la pregnanza del quadro indiziario, sia in relazione alle operazioni soggettivamente inesistenti correnti con altre tre società, attesa l’esiguità del margine , le modalità di negoziazione e i prezzi praticati, ritenuti questi fuori mercato (« prezzo praticato inferiore a quello richiesto e concretamente realizzato dalle imprese fornitrici per identica merce »); in relazione a tali profili, la sentenza impugnata ha ritenuto non assolto l’onere della prova contraria da parte della società contribuente.
Propone ricorso per cassazione la società contribuente, affidato a quattro motivi , cui resiste l’Ufficio con controricorso.
E’ stata depositata proposta di definizione accelerata , comunicata in data 3 dicembre 2023, ritualmente opposta da parte ricorrente.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 23, comma 2 e 71 d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82, nonché dell’art. 2712 cod. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto conforme all’originale informatico la copia analogica dell’avviso di accertamento consegnata alla società contribuente. Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto sanata la nullità dell’atto , in quanto -trattandosi di atto inesistente -non opererebbe la sanatoria ex art. 156 cod. proc. civ. Deduce, inoltre, assenza del contrassegno o « glifo ».
Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12, comma 7, l. 27 luglio 2000, n. 212, nella parte in cui la sentenza
impugnata ha ritenuto correttamente instaurato il contraddittorio preventivo. Osserva parte ricorrente che il contraddittorio è necessario in caso di accessi presso i locali RAGIONE_SOCIALE imprese, come avvenuto nella specie.
Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., « vizio di motivazione per omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che hanno formato oggetto di discussione tra le parti ». Denuncia vizio di motivazione in relazione all’accertato assolvimento dell’onere della prova da parte dell’Ufficio in relazione alle operazioni oggettivamente inesistenti, nonché mancata valutazione della circostanza in fatto secondo cui le pellicole estensibili sarebbero state vendute dalla società contribuente, come risultante da diversi atti di causa, tra cui una perizia di parte.
Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., « vizio di motivazione per omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che hanno formato oggetto di discussione tra le parti » in relazione alle operazioni soggettivamente inesistenti e al mancato assolvimento dell’onere della prova contraria da parte della società contribuente, in considerazione -in particolare -dell’annullamento di analogo avviso di accertamento notificato ad altra società coinvolta nelle attività di accertamento.
Il primo motivo -in disparte l’inammissibilità dello stesso , per non avere il ricorrente colto la ratio decidendi della sentenza impugnata, non incentrata sulla sanatoria della nullità dell’atto notificato, bensì sulla conformità della copia dell’atto notificato all’originale è manifestamente infondato, posto che la notificazione della copia analogica di un atto impositivo è legittima se la sua conformità all’originale informatico è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato, poiché tale attestazione è sufficiente a dimostrare l’avvenuta sottoscrizione dell’atto, conferendogli un valore probatorio
equiparato all’originale informatico (Cass., Sez. V, 20 maggio 2024, n. 13995; Cass., Sez. VI, 11 agosto 2022, n. 24681; Cass., Sez. VI, 26 ottobre 2021, n. 30117; Cass., Sez. V, 26 gennaio 2021, n. 1557).
Il secondo motivo -in disparte anche in questo caso l’inammissibilità del motivo, per non avere il ricorrente censurato la concorrente statuizione del giudice di appello, secondo cui il ricorrente non avrebbe offerto la prova di resistenza in relazione alle ragioni che avrebbe potuto opporre all’Ufficio in sede amministrativa -è manifestamente infondato, in quanto il ricorrente non ha censurato l’accertamento in fatto compiuto dal giudice di appello circa l’avvenuta instaurazione del contraddittorio (« la società ha presentato proprie osservazioni, che hanno dato vita a specifiche valutazioni sul contenuto dell’atto impositivo »).
Il terzo e il quarto motivo, i quali possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili (in conformità alla proposta di definizione accelerata) in forza dell’art. 348 -ter cod. proc. civ., vertendosi in tema di «doppia conforme», nonché non essendo più deducibile in sede di legittimità il vizio di motivazione.
Il ricorso va, pertanto, rigettato in conformità alla proposta di definizione accelerata, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo. Al rigetto del ricorso in conformità alla proposta consegue l’applicazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni di cui agli artt . 380bis , terzo comma, 96, commi terzo e quarto cod. proc. civ. (Cass., Sez. U., 22 settembre 2023, n. 27195; Cass., Sez. U., 27 settembre 2023, n. 27433). La condanna alle somme di cui al terzo comma dell’art. 96 cod. proc. civ. consegue alla conferma della proposta di definizione anticipata, essendo tale norma volta, al pari RAGIONE_SOCIALE disposizioni relative alla colpa grave (Cass., Sez. V, 24 novembre 2022, n. 34693) a contemperare le esigenze di deflazione del contenzioso con la tutela del diritto di azione (Cass., Sez. U., n. 27195/2023, cit.); si reputa di
quantificare equitativamente tale somma in relazione alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese legali (Cass., Sez. U., 28 novembre 2022, n. 32001; Cass., n. 34693/2022, cit.), somma che viene liquidata come da dispositivo, così come viene equitativamente determinata la somma di danaro di cui al quarto comma del medesimo articolo, anch’essa come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 10.600,00, oltre spese prenotate a debito; condanna, altresì, il ricorrente al pagamento dell’importo di € 5.500,00 a termini dell’art. 96, terzo comma cod. proc. civ., nonché all’importo ulteriore di € 2.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, in data 29 maggio 2024