Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 117 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 117 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9383/2021 R.G., proposto
DA
Comune di Venaria Reale (TO), in persona del Sindaco pro tempore , autorizzato ad instaurare il presente procedimento in virtù di deliberazione adottata dalla Giunta Comunale il 15 febbraio 2021, n. 28, rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME con studio in Ivrea (TO), e dall’Avv. NOME COGNOME con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato (indirizzo pec per comunicazioni e notifiche: EMAIL, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Torino, in persona dell’amministratore unico pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME con studio in Torino, nonché dall’Avv. NOME COGNOME e dall’Avv. NOME COGNOME entrambi con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato (indirizzi pec per comunicazioni e notifiche: EMAIL ; EMAIL
ICI IMU
CONVENZIONE RAGIONE_SOCIALE PATTUIZIONE SULLA MISURA DELL’ALIQUOTA DI IMPOSTA PER IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO IUS SUPERVENIENS
ordineavvocatiroma.org ), giusta procura in margine al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per il Piemonte il 24 settembre 2020, n. 572/03/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 4 dicembre 2024 dal Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
1. Il Comune di Venaria Reale (TO) ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per il Piemonte il 24 settembre 2020, n. 572/03/2020, la quale, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento n. 123/2013, notificato il 27 settembre 2017, per l’omesso versamento dell’ IMU relativa a ll’anno 20 13, in relazione a fabbricati ubicati nel territorio comunale, di cui la ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ era proprietaria, in base alla determinazione pattizia dell’aliquota nella misura minima prevista per legge (all’epoca, pari al 4‰) , secondo l’impegno assunto a fronte della cessione in proprietà (in luogo del già costituito diritto di superficie) di aree PEEP e dell’obbligo a concedere in locazione a terzi gli alloggi compresi nei predetti fabbricati a canoni non superiori al 3,85% del prezzo-base definitivo -con la convenzione urbanistica stipulata -sotto il previgente r egime dell’ICI – con rogito notarile dell’8 luglio 2009, ha accolto l’appello principale della ‘ RAGIONE_SOCIALE ed ha rigettato l’appello incidentale del Comune di Venaria Reale (TO) avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale
di Torino il 12 febbraio 2019, n. 269/03/2019, con compensazione delle spese giudiziali.
La Commissione tributaria regionale ha riformato la decisione di prime cure -che aveva parzialmente accolto il ricorso originario della contribuente con riguardo agli immobili ubicati alla INDIRIZZO per i quali l’ente impositore non aveva provato la rettifica delle rendite (rispetto alla proposta contenuta nella denuncia ‘ DOCFA ‘ della contribuente) -sul rilievo che, anche sotto il regime dell’IMU, l’ente impositore fosse vincolato ad applicare l’aliquota nella misura d el 4‰ agli immobili considerati dalla convenzione urbanistica, annullando l’atto impositivo.
La RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Le parti hanno depositato memorie ex art. 380bis .1 cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE:
Il ricorso è affidato a quattro motivi.
Con il primo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata (verosimilmente) per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunciarsi sull’appello incidentale dell’ente impositore con riferimento all’applicabilità delle rendite rettificate dall’Agenzia delle Entrate ai fini dell’IMU in relazione agli immobili censiti in catasto con le particelle 415 sub. 82 e 415 sub. 84 del folio 38.
2.1 Il predetto motivo è infondato.
2.2 Preliminarmente, si rileva, in base al l’inequivoco tenore del dispositivo (« respinge l’appello incidentale »), che la sentenza impugnata -dopo averne fatta menzione nell’esposizione delle
vicende processuali (« Il Comune interpose appello incidentale nel novembre 2019 ») – si è espressamente pronunciata sull’appello incidentale , rigettandolo, per quanto non vi sia alcuna traccia in motivazione delle ragioni sottese a tale decisione. Difatti, tutte le argomentazioni ivi illustrate concernono in via esclusiva all’accoglimento dell’appello principale, non rinvenendosi alcuna considerazione sul l’unico motivo di appello incidentale, che attingeva l ‘inapplicabilità de i coefficienti moltiplicatori per l’aggiornamento delle rendite ai fini della determinazione della base imponibile dell’IMU. Ad ogni modo, la carenza di motivazione della sentenza impugnata non è stata oggetto di specifica censura in questa sede.
Invero, è pacifico che l’omessa pronuncia, quale vizio della sentenza, può essere utilmente prospettata solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda che, ritualmente ed incondizionatamente proposta, richiede una pronuncia di accoglimento o di rigetto. Tale vizio, pertanto, dev’essere escluso in relazione al caso in cui ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della domanda proposta, così come dev’essere escluso nel caso in cui sussista la decisione, implicita o esplicita, da parte del giudice sulla domanda, ma sia priva di (idonea) motivazione: l’omessa pronuncia su una domanda ritualmente introdotta in giudizio, risolvendosi nella violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 cod. proc. civ.), integra, infatti, un difetto di attività del giudice di secondo grado che si distingue dal vizio di omessa motivazione il quale, al contrario, presuppone che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza ma l’abbia risolta senza giustificare (o non giustificando adeguatamente) la decisione resa al riguardo (tra le tante: Cass., Sez. 6^-Lav., 12 gennaio
2016, n. 329; Cass., Sez. 6^-5, 5 febbraio 2020, n. 2581; Cass., Sez. 5^, 15 ottobre 2021, n. 28444; Cass., Sez. 6^Trib., 6 dicembre 2022, n. 35772; Cass., Sez. 2^, 3 marzo 2023, n. 6428; Cass., Sez. Lav., 5 settembre 2024, n. 23901). 3. Con il secondo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunciarsi sull’eccezione sollevata in prime cure e riproposta in appello dall’ente impositore con ri guardo alla mancata applicazione da parte della contribuente del nuovo coefficiente moltiplicatore di cui all’art. 13, comma 4, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale avrebbe determinato l’incremento della base imponibile ai fini della liquidazione dell’IMU.
A dire del ricorrente: « La fondatezza di tale eccezione si evince dal fatto che, a fronte di un’IMU accertata dal Comune di Venaria Reale per il 2013 pari ad € 15.797,00 (in applicazione dell’aliquota dello 0,48 per cento), anche ove si fosse ridotta l’aliquota allo 0,40 per cento richiesto da controparte, l’imposta dovuta sarebbe comunque stata pari ad € 13.164,17 e, quindi, sarebbe stata in ogni caso superiore all’IMU versata da RAGIONE_SOCIALE nel 2013, pari ad € 8.827,00, per cui -anche nell’ipotesi di accoglimento dell’avversa contestazione la C.T.R. di Torino avrebbe dovuto riconoscere dovuta la maggiore imposta di € 4.337,17, oltre sanzioni ed interessi ».
3.1 Il predetto motivo è fondato.
3.2 Invero, ai sensi del citato art. 13, comma 4, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214: « Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori: a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10; d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013; e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 ».
3.3 Invero, è principio consolidato di questa Corte, quello secondo cui il processo tributario è annoverabile tra quelli di ‘ impugnazione-merito ‘ , in quanto diretto ad una decisione sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente sia dell’accertamento dell’ente impositore, sicché il giudice, ove ritenga invalido l’avviso di accertamento per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, non può limitarsi al suo annullamento, ma deve esaminare nel merito la pretesa e ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte, restando, peraltro, esclusa dall’art. 35, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, la pronuncia di una sentenza parziale solo sull’ an o di una condanna genetica. Principio, questo, che muove sulla scia di
quello, analogamente condivisibile, secondo cui il processo tributario è a cognizione piena e tende all’accertamento sostanziale del rapporto controverso, con la conseguenza che solo quando l’atto di accertamento sia affetto da vizi formali a tal punto gravi da impedire l’identificazione dei presupposti impositivi e precludere l’esame del merito del rapporto tributario – come nel caso in cui vi sia difetto assoluto o totale carenza di motivazione – il giudizio deve concludersi con una pronuncia di semplice invalidazione, ostandovi altrimenti il principio di economia dei mezzi processuali, che consente al giudice di avvalersi dei propri poteri valutativi ed estimativi ai fini della decisione e, in forza dei poteri istruttori attribuiti dall’art. 7 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di acquisire aliunde i relativi elementi, prescindendo dagli accertamenti dell’ente impositore e sostituendo la propria valutazione a quella operata dallo stesso. Pertanto, quando il giudice ravvisa l’infondatezza parziale della pretesa dell’ente impositore, non deve né può limitarsi ad annullare l’atto impositivo, ma deve quantificare la pretesa tributaria entro i limiti posti dal petitum delle parti, dando alla pretesa dell’amministrazione un contenuto quantitativo diverso da quello sostenuto dalle parti contendenti, avvalendosi degli ordinari poteri di indagine e di valutazione dei fatti e delle prove consentiti dagli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., e senza che ciò costituisca attività amministrativa di nuovo accertamento, rappresentando invece soltanto l’esercizio dei poteri di controllo, di valutazione e di determinazione del quantum della pretesa tributaria, oppure costituisca violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, essendo chiaramente consentito al giudice tributario, in un giudizio che non è solo ” sull’atto “, da annullare, ma anche e principalmente sul rapporto sostanziale tra
amministrazione finanziaria e contribuente, la riduzione della pretesa avanzata dalla prima con l’atto impositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 15 ottobre 2018, n. 25629; Cass., Sez. 5^, 10 settembre 2020, n. 18777; Cass., Sez. 5^, 23 dicembre 2020, n. 29364; Cass., Sez. 5^, 24 maggio 2022, n. 16673; Cass., Sez. Trib., 1 marzo 2023, n. 6146; Cass., Sez., Trib., 16 gennaio 2024, n. 1707).
3.4 Per cui, nella specie, il giudice di appello non doveva limitarsi ad annullare l’atto impositivo, ma, in forza del suo potere di cognizione piena sul rapporto tributario, doveva anche riliquidare l’imposta sulla base del valore ri sultante dall’applicazione ex lege del nuovo coefficiente moltiplicatore per i fabbricati.
4. Con il terzo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 13, commi 4, 6 e 9, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in rapporto agli artt. 16 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, 52, comma 1, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e 1339 cod. civ., nonché alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, in relazione all’art. 360, primo comma , n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che l’aliquota applicata ai fini dell’IMU nella misura del 0,48% sugli immobili concessi in locazione dalla contribuente a canone concordato era contraria alle pattuizioni della convenzione urbanistica stipulata con rogito notarile dell’8 luglio 2009.
Con il quarto motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione de ll’a rt. 7, comma 5, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con riferimento all’art. 52, comma 1, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ed
alla deliberazione adattata dal Consiglio Comunale il 19 settembre 2013, n. 64 , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stata erroneamente disposta dal giudice di secondo grado « la disapplicazione dell’aliquota dello 0,48 per cento, approvata per gli immobili oggetto di causa dal Comune con la deliberazione di C.C. del 19 settembre 2013 n. 64, per sostituirla di fatto con un’aliquota dello 0,40 per cento, che non era stata prevista tra quelle approvate dallo stesso Comune per l’anno 2013 ».
4.1 I predetti motivi -la cui stretta ed intima connessione consiglia la trattazione congiunta -sono infondati.
4.2 Come si desume dalla ricostruzione degli antefatti processuali, con rogito notarile dell’8 luglio 2009 , il Comune di Venaria Reale (TO) e la ‘ RAGIONE_SOCIALE avevano stipulato una convenzione urbanistica avente ad oggetto la « cessione in diritto di proprietà di aree comprese nel piano per l’edilizia economica e popolare ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, già concesse in diritto di superficie ai sensi dell’art. 35 della Legge 22 ottobre 1971 n. 865 », con la quale, tra l’altro, la ‘ RAGIONE_SOCIALE si obbligava a rinnovare a condizioni agevolate i contratti di locazione degli immobili ricadenti nella stessa convenzione, a fronte dell’obbligo del Comune di Venaria Reale (TO) di applicare ai medesimi immobili, con decorrenza dall’anno 2009 e fino alla scadenza della stessa convenzione, un’aliquota agevolata ai fini dell’ICI da individuarsi « nella misura minima stabilita dalla normativa statale vigente in materia » (art. 9).
4.3 Ai sensi del comma 2 del l’art. 6 del d.lgs. 30 novembre 1992, n. 504, in vigore ratione temporis , l’aliquota minima per l’ICI era fissata nella misura del 4‰, essendo consentita dal comma 2bis ai regolamenti comunali la previsione di
un’ulteriore riduzione (che non si attagliava al caso di specie) al di sotto di tale limite soltanto per « i soggetti passivi che installino impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata massima di tre anni per gli impianti termici solari e di cinque anni per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili ».
4.4 D opo l’anticipazione in via sperimentale dell’IMU (che era stata inizialmente istituita dal l’art. 8 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 , con decorrenza dall’1 gennaio 2014, al fine di sostituire, « per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati , e l’imposta comunale sugli immobili »), con decorrenza dall’anno 2012, da parte dell’art. 13, comma 1, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si delinea la questione della incidenza dello ius superveniens sulla convenzione urbanistica in parola.
Invero, posto che l’IMU ha sostituito l’ICI , per l’identità del presupposto impositivo (art. 13, comma 2, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), l a pattuizione relativa all’applicazione agli immobili ivi considerati dell’aliquota « nella misura minima stabilita dalla normativa statale vigente in materia » deve essere ora riletta e reinterpretata alla luce dell ‘art. 13, comm i 6, 7, 8 e 9, del citato d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, a tenore del quale « 6. L’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento. I Comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in
diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali . 7. L’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze. I Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali. 8. L’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento. 9. I Comuni possono ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati ».
Con nota comunica ta l’ 11 maggio 2012, prot. n. 13813, la ‘ RAGIONE_SOCIALE -dimostrando di essere consapevole delle modifiche introdotte dalla normativa sopravvenuta -manifestava al Comune di Venaria Reale (TO) le difficoltà economiche che sarebbero derivate per il mantenimento dei canoni di locazione a regime convenzionato nonostante l’aumento della base imponibile e delle aliquote della nuova imposta. In risposta a tali osservazioni, con nota comunicata il 25 luglio 2012, prot. n. 21724, il Comune di Venaria Reale (TO) confermava l’impegno in precedenza assunto , mantenendo l’ aliquota per l’IMU relativa all’anno 2012 nella misura dello 0,40%, sulla scorta della facoltà consentita dall’art. 13, comma 9, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (secondo il letterale tenore di tale dichiarazione: « Pertanto, questo Comune intende ottemperare gli impegni
presi con la Vs. Società come da art. 9 della convenzione sottoscritta tra le parti in data 08/07/2009, applicando, ai fini dell’Imposta Municipale Propria, l’aliquota nella misura minima stabilita dalla normativa statale vigente in materia, identificata per il caso di specie nello 0,4%. Tale aliquota minima viene garantita da questo Comune a fronte dell’impegno della Vs. Società, come da articoli 5 e 7 della predetta convenzione stipulata in data 08/07/2009, a garantire per gli immobili oggetto della stessa la locazione a canone convenzionato per tutta la durata della convenzione, ossia fino al 7 luglio 2029 »). In seguito, a fronte della riduzione dei trasferimenti statali a favore degli enti locali in base, prima, al d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, e, poi, alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, con deliberazione adottata dal Consiglio Comunale il 19 settembre 2013, n. 64, il Comune di Venaria Reale (TO) rivedeva le aliquote per l’ IMU relativa al l’anno 2013 e determina va la nuova aliquota per la ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ nella maggiore misura dello 0,48%.
4.5 Ora, posto che in base al comma 9 del l’art. 13 del citato d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, i Comuni hanno la facoltà (esercitabile non soltanto mediante regolamento, ma anche mediante convenzione urbanistica) di ridurre la misura dell’aliquota fino ad un minimo dello 0,4% (equivalente al 4‰) « nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati », è evidente che il Comune di Venaria Reale (TO) ben poteva (e doveva) tener fede (anche in ossequio ai principi di tutela dell’affidamento e di buona fede ex art. 10, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212) all’obbligazione assunta nei confronti della ‘ RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE‘ di continuare ad applicare la suddetta aliquota anche con riguardo all’ IMU relativa agli immobili interessati dalla convenzione urbanistica in discussione, rispetto ai quali il diritto sussisteva sia per l’appartenenza ad una società a responsabilità (soggetto passivo IRES, ai sensi dell’art. 87, comma 1, lett. a, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) che per la concessione in locazione a terzi a canone agevolato.
Anzi, a quest’ultimo proposito, è il caso di evidenziare come, mediante la convenzione urbanistica in parola, con l’inserimento del la pattuizione relativa alla riduzione dell’aliquota applicabile per l’ICI e, poi, per l’IMU, a fronte della concessione in locazione degli immobili a canone agevolato, il Comune si è mosso, a livello amministrativo, in un’ottica premiale al fine di incentivare ed incrementare la disponibilità di alloggi sul mercato per soddisfare il fabbisogno abitativo dei ceti meno abbienti, che si ritrova, a livello legislativo, anche nella previsione dell’art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, a tenore del quale – per favorire la realizzazione degli accordi locali fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative in ordine alla misura del canone, alla durata e ad altre condizioni dei contratti di locazione – i Comuni possono deliberare, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, aliquote dell’ICI più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi stessi, anche in deroga al limite minimo stabilito, ai fini della determinazione delle aliquote, dalla normativa vigente al momento in cui le deliberazioni stesse sono assunte, nonché nella previsione (poi abrogata dall’art. 1 , comma 713, della legge 27 dicembre 2013, n. 147) dell’art. 8, comma 6, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, a tenore
del quale l’aliquota prevista dal precedente comma 5 per il possesso di immobili non costituenti abitazione principale è ridotta della metà in caso di concessione in locazione, ovvero nella previsione de ll’art . 1, comma 53, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 , con l’introduzione del comma 6 -bis all’art. 13 del d.l. dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a tenore del quale l’aliquota stabilita dal Comune per l’IMU ai sensi del precedente comma 6 è ridotta al 75% per gli immobili locati a canone concordato ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
4.6 Per cui, perdurando la vincolatività della convenzione urbanistica anche dopo l’entrata in vigore dell’IMU (fino alla scadenza del 7 luglio 2029), pur nel pieno rispetto dei limiti posti ex novo , dal d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, alla potestà regolamentare dei Comuni in materia di aliquote per l’IMU, il Comune di Venaria Reale (TO) era abilitato ad applicare l’aliquota nella misura dello 0,40% agli immobili appartenenti alla ‘ RAGIONE_SOCIALE , essendone liberamente consentita la riduzione fino a tale misura dall’art. 13, comma 9, del citato d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, con riguardo alle situazioni regolate dalla convenzione urbanistica in totale conformità alla disciplina legale.
4.7 Ne discende che il giudice di appello ha correttamente pronunciato l’annullamento dell’avviso di accertamento dopo aver preventivamente disapplicato ex art. 7, comma 5, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, la deliberazione adottata dal Consiglio Comunale il 19 settembre 2013, n. 64, con la quale il Comune di Venaria Reale (TO) aveva rivisto le aliquote per l’ IMU relativa al l’anno 2013 e d aveva determinato la nuova aliquota per la ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ nella
maggiore misura dello 0,48%, facendone applicazione in sede di emanazione dell’avviso di accertamento.
Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, valutandosi la fondatezza de l secondo motivo e l’infondatezza dei restanti motivi, il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte (ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a, della leg ge 31 agosto 2022, n. 130), in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo e rigetta i restanti motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 4 dicembre