Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5910 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5910 Anno 2026
COGNOME: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 16/03/2026
Contumacia involontaria per inesistenza della notificazioneTermine breve per impugnareApplicabilità-Ordinanza interlocutoria
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 5772/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla INDIRIZZO, presso l’Avvocatura AVV_NOTAIO dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, in forza di procura in calce al controricorso, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Roma alla INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di I grado di Roma n. 15090/16/2022 depositata in data 28/12/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/10/2025 dal consigliere AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udito il PM, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del terzo motivo del ricorso, respinti gli altri, ed in subordine per la rimessione della causa alle Sezioni Unite di questa Corte;
Testini per l’Avvocatura Generale dello Stato;
udito l’AVV_NOTAIO. udito l’AVV_NOTAIO per il controricorrente.
FATTI DI CAUSA
La Commissione tributaria provinciale di Roma (d’ora in poi CTP) con sentenza n. 21282/16/2018, depositata il 21/12/2018, in accoglimento del ricorso di NOME COGNOME, annullava per vizio di motivazione 27 cartelle di pagamento e 2 avvisi di accertamento indicati in un estratto di ruolo, per un importo complessivo pari ad euro 19.718.608,09.
Con ricorso depositato il 13/07/2022 il contribuente adiva la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma per l’ottemperanza della citata sentenza, evidenziandone il passaggio in giudicato, attesa l’intervenuta notificazione della stessa nelle date del 29/12/2021 e del 30/05/2022, senza che fosse stato proposto appello dall’Ufficio, nonché l’infruttuoso esito dell’istanza di messa in mora ex art. 70, comma 2, d.lgs. n. 546/1992. Chiedeva in particolare che il giudice ordinasse il discarico RAGIONE_SOCIALE cartelle e degli avvisi di cui rilevava l’attuale permanente iscrizione a ruolo.
RAGIONE_SOCIALE deduceva di non aver mai ricevuto alcuna notifica del ricorso introduttivo del giudizio definito dalla CTP con la sentenza oggetto di ottemperanza; di non aver avuto possibilità di verificare la presenza della prova della notificazione nel fascicolo processuale, essendo stata ritirata la produzione di parte; che in altri giudizi il medesimo difensore aveva depositato la prova della
notifica di altri e diversi atti processuali, omettendo di notificare il ricorso introduttivo all’RAGIONE_SOCIALE ; di aver presentato denuncia querela in sede penale; chiedeva il rigetto del ricorso o la sospensione del processo in attesa dell’esito della querela proposta in sede penale.
La Corte di giustizia tributaria di I grado di Roma accoglieva il ricorso in ottemperanza dopo aver evidenziato che la sentenza non era stata impugnata né entro il termine di sessanta giorni di cui all’art. 51 d.lgs. n. 546 del 1992 né entro i sei mesi dalla pubblicazione, per cui era passata in cosa giudicata; riteneva che «ai fini della decisione della controversia, non era necessario attendere la conclusione del procedimento penale avviato su denuncia dell’RAGIONE_SOCIALE dal momento che in discussione non era il merito della controversia ma l’ottemperanza ad una sentenza notificata regolarmente e non impugnata nei termini di legge per fare valere le contestazioni mosse in questa sede impropria ed ormai definitiva con il passaggio in giudicato ». Pertanto, ordinava all’agente della riscossione il discarico del carico tributario gravante sul contribuente.
Contro tale decisione l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, notificato a mezzo p.e.c. in data 24/02/2023 e fondato su tre motivi.
NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
Il ricorso è stato fissato per l’udienza pubblica del 9/10/2025 , per la quale il PM, in persona del AVV_NOTAIO, ha depositato memoria concludendo per l’accoglimento del terzo motivo di ricorso, rigettati gli altri, conclusioni ribadite in udienza ove ha chiesto, in via subordinata, la rimessione della causa alle Sezioni Unite della Corte; hanno depositato altresì memoria sia l’RAGIONE_SOCIALE che il controricorrente.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, occorre evidenziare che in data 29/09/2025 in vista dell’udienza del 9/10/2025, la difesa erariale ha depositato memoria con allegata la sentenza n. 1305/2023, della Corte di giustizia tributaria di II grado del Lazio, depositata in data 10/03/2023, invocando un ulteriore giudicato a sé favorevole avendo la Corte di giustizia rigettato l’appello in causa avente ad oggetto impugnativa di estratto ruolo in forza del sopravvenuto jus superveniens di cui a ll’art. 3bis del d.l. n. 146/2021 conv. dalla l. n. 215/2021.
Quanto ai profili relativi all’eventuale tardività di detta memoria, così come di quella successivamente depositata nell’interesse di parte controricorrente, appare opportuno riservarne l’esame in sede decisoria.
Con il primo motivo, rubricato « Violazione dell’art. 327, comma 2, c.p.c. e degli artt. 38, comma 3, 51 e 70 d.lgs. n. 546/1992» e proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la difesa erariale deduce che la sentenza della Corte di giustizia tributaria resa all’esito del giudizio di ottemperanza merita di essere cassata per aver ritenuto suscettibile di essere portato ad esecuzione un titolo giudiziario radicalmente inesistente, in quanto la sentenza era stata emessa in un processo il cui ricorso introduttivo non era mai stato notificato all’RAGIONE_SOCIALE.
D educe in particolare l’errore della Corte di giustizia nell’aver ritenuto implicitamente applicabile l’art. 3 8, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992, ove prevede , analogamente all’art. 327 , secondo comma, c.p.c., l’inapplicabilità del termine lungo « se la parte non costituita dimostri di non avere avuto conoscenza del processo per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell’avviso di fissazione d’udienza» in quanto nel caso di specie la notificazione dell’atto introduttivo non era nulla ma del tutto inesistente.
Né rileverebbe l ‘ intervenuta notifica della sentenza dopo la maturazione del cd. termine lungo; infatti, le S.U. della Suprema Corte (Cass. n. 14570/2007) hanno affermato che la valida notificazione della sentenza al contumace involontario, anche se intervenuta successivamente al decorso del c.d. termine lungo per impugnare, è sì in linea di principio idonea a far decorrere il termine breve per proporre impugnazione, ma a tal fine devono sussistere sia la condizione oggettiva della nullità (e non inesistenza) degli atti di cui all’art. 327 c.p.c., secondo comma, sia quella soggettiva della mancata conoscenza del processo a causa di detta nullità.
Deduce infatti che in caso di omessa notificazione dell’atto introduttivo del giudizio, la sentenza poi emessa sia radicalmente inesistente, in applicazione analogica dell’art. 161, secondo comma, c.p.c., che rende inapplicabile la regola di conversione RAGIONE_SOCIALE cause di nullità in motivi di impugnazione e quindi ammissibile l’accertamento del vizio in ogni sede, tanto in un autonomo giudizio di cognizione quanto in un qualsiasi giudizio ove rilevi l’accertamento contenuto nella sentenza inesistente, tra cui quello di ottemperanza della medesima sentenza.
Precisa poi che l’onere di provare la notificazione dell’atto introduttivo gravava sul ricorrente e comunque di aver dedotto di avere « avviato le ricerche del caso presso le proprie piattaforme telematiche, ma senza successo» ; « formulato una istanza di visibilità del fascicolo (cartaceo e non telematico in quanto creato ante 1 Luglio 2019)» , all’esito della quale « ha verificato che la produzione di parte era stata ritirata, come da quietanza che si deposita ed il fascicolo d’ufficio era rimasto orfano di qualsiasi riferimento» ; chiesto alla Corte tributaria di ordinare al contribuente il deposito della documentazione attestante l’avvenuta notifica del ricorso introduttivo, istanza rimasta tuttavia inevasa; evidenziato come il legale di controparte, in altri giudizi, aveva
già omesso di notificare all’Ente resistente il ricorso introduttivo e che aveva prodotto in giudizio ricevute di ritorno di raccomandate afferenti alla notifica di un diverso atto processuale, al punto che RAGIONE_SOCIALE aveva presentato denuncia querela; mentre la controparte si era limitata ad asserire, nella memoria illustrativa depositata nel giudizio di ottemperanza, che « qualsivoglia questione concernente la notificazione dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado risulta comunque in ogni caso sanata a seguito dall’incontestata rituale notificazione … della Sentenza».
A sostegno di tale motivo indica vari precedenti giurisprudenziali sia in tema di impugnazione tardiva del contumace, sia in relazione alla inesistenza della sentenza, in caso di mancata notificazione dell’atto introduttivo, sia in tema di rilevabilità in sede di opposizione all’esecuzione della mancata notificazio ne del decreto ingiuntivo.
3. Con il secondo motivo, rubricato come «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 39 e 324 c.p.c. e 2909 c.c. -Violazione del giudicato esterno e proposto in relazione all’ art. 360, comma primo, n. 3 e 4, c.p.c.», la difesa erariale deduce che la sentenza impugnata deve essere cassata per aver disposto « in ottemperanza alla sentenza n. 21282/16/2018, pronunciata il 20/11/2018 e depositata in Segreteria in data 21/12/2018, il discarico a favore del ricorrente del carico tributario sullo stesso gravante », nonostante la sopravvenuta formazione di un giudicato esterno in ordine alla legittimità RAGIONE_SOCIALE medesime cartelle di pagamento e avvisi di accertamento. Infatti, il successivo giudizio instaurato dal contribuente avverso le medesime cartelle era stato definito con sentenza della CTP Roma n. 2695/20/2019, depositata il 25/02/2019, dichiarativa dell’inammissibilità del ricorso per non essere stata fornita la prova della sua notificazione ad RAGIONE_SOCIALE. Successivamente, unitamente alla memoria depositata in data 29/09/2025, la difesa erariale ha
depositato ulteriore sentenza della Corte di giustizia tributaria di II grado del Lazio resa su estratto ruolo e che ha respinto l’appello del contribuente, in base al sopravvenuto difetto di interesse ex art. 3bis d.l. n. 146/2021.
4. Con il terzo motivo, rubricato come «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 70 D. Lgs. 546/1992» e proposto in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., la difesa erariale deduce che la sentenza di ottemperanza merita di essere comunque cassata per non avere dichiarato, sotto diverso profilo, l’inammissibilità dell’avverso ricorso. Richiamando giurisprudenza di legittimità, basata su una lettura sistematica dell’art. 70 del d.lgs. n. 546/1992 con il precedente art. 69 (nel quale è esplicito il riferimento alla «condanna» dell’Ufficio), deduce che il procedimento di ottemperanza alla sentenza emessa dal giudice tributario è esperibile unicamente ove occorra eseguire una pronuncia che, decidendo nel merito una controversia tra contribuente ed e rario, abbia impartito specifiche prescrizioni che quest’ultimo non risulti aver spontaneamente eseguito mentre non può invece essere attivato nelle diverse ipotesi in cui, avendo il contribuente impugnato un atto esattoriale, il giudice si sia limitato ad accertare l’illegittimità di tale atto per motivi meramente «formali», proprio come avvenuto nel caso di specie; la sentenza della CTP di Roma n. 21282/16/2018 ha, infatti, disposto l’annullamento RAGIONE_SOCIALE cartelle per «la mancata indicazione della data in cui il ruolo è diventato esecutivo» nonché per «motivazione carente, inidonea a chiarire in maniera adeguata le ragioni dell’avvenuta iscrizione ed, in particolare, risulta priva del riferimento preciso agli estremi identificativi del tributo». Si rivela quindi illegittimo l’ordine di discarico pronunciato dalla sentenza impugnata, in quanto lo stesso finirebbe col determinare un abnorme annullamento della stessa pretesa sostanziale, palesemente esulante
dai limiti oggettivi del giudicato che recava invece un mero annullamento RAGIONE_SOCIALE cartelle per vizi formali.
In ordine al primo motivo, si osserva che appare pacifico in fatto che la sentenza resa dalla CTP di Roma, oggetto del giudizio di ottemperanza sia stata, dopo la scadenza del termine lungo dalla pubblicazione (avvenuta il 21/12/2018) , notificata all’RAGIONE_SOCIALE (due volte, in data 29/12/2021 e in data 30/05/2022) e che l’ appello non sia stato proposto.
La complessa censura della difesa erariale si fonda su due assunti tra loro connessi e cioè: a) che l ‘inesistenza della notificazione dell’atto introduttivo generi inesistenza della sentenza, ex art. 161, secondo comma, c.p.c. (non citato espressamente nella rubrica ma chiaramente evocato nel corpo del motivo e sviluppato nella memoria) suscettibile di essere fatta valere con autonomo giudizio di cognizione o in sede di esecuzione e, nel caso di specie, in sede di ottemperanza tributaria, non convertendosi in motivo di gravame; b) che, in caso di inesistenza della notificazione dell’atto introduttivo, non sarebbe applicabile l’art. 327, secondo comma, c.p.c. (nel caso di specie l’art. 38, comma 3, d.lgs. n. 546/1992) e di conseguenza neanche il termine breve di cui agli artt. 325 e, nel processo tributario, 51 d.lgs. n. 546 del 1992, a seguito della notificazione della sentenza poiché, secondo questa Corte a Sezioni Unite (Cass. Sez. U. 22/06/2007, n. 14570), occorre la sussistenza di due requisiti, il primo dei quali è la nullità e non l’inesistenza della notificazione; pertanto, in tal caso, il contumace involontario, anche a seguito della notificazione della sentenza, non avrebbe l’onere d i impugnarla.
In sintesi, quindi, la ricorrente afferma che trattandosi di sentenza inesistente, in ragione della inesistente notifica del ricorso introduttivo, il contumace involontario non aveva alcun onere di impugnazione anche dopo aver ricevuto la notificazione della sentenza.
5.1. Tale motivo riveste profili di rilevante interesse nomofilattico, tale da rappresentare questione di massima di particolare importanza ai sensi dell’art. 374, secondo comma, c.p.c .
5.2. Appare opportuno premettere che secondo questa Corte il giudizio di ottemperanza agli obblighi derivanti dalle sentenze degli organi di giustizia tributaria ha una duplice natura, di merito, in quanto volto ad individuare gli obblighi contenuti nella sentenza, e di esecuzione, in quanto volto ad adottare i provvedimenti in sostituzione dell’Amministrazione finanziaria inadempiente, ed ha il duplice obiettivo di verificare se vi sia stata o meno l’inottemperanza e, in caso affermativo, rendere effettivo il comando espresso dalla sentenza mediante l’adozione dei necessari provvedimenti (Cass. 12/04/2019, n. 10299), ponendosi come giudizio di attuazione e non strettamente esecutivo (Cass. 12/09/2012, n. 15246; Cass. 18/01/2012, n. 646; Cass. 24/09/2010, n. 20202; Cass. 1/03/2004, n. 4126).
5.3. L’art. 161, primo comma, c.p.c. prevede che la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenze soggette ad appello o a ricorso per cassazione possa essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole propri di questi mezzi di impugnazione.
Il medesimo articolo, al secondo comma, prevede l’eccezione relativa al caso di sentenza che manchi della sottoscrizione del giudice, discorrendosi in casi siffatti di inesistenza giuridica della sentenza.
In caso di cd. inesistenza giuridica o nullità radicale di una sentenza, secondo alcuni precedenti di questa Corte, il vizio può essere fatto valere o mediante un’autonoma azione di accertamento negativo ( actio nullitatis ) esperibile in ogni tempo, oppure attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione dinanzi al giudice sovraordinato (secondo i casi, appello o ricorso per cassazione), i quali, tuttavia, come rimedi alternativi all’ actio nullitatis , devono essere esperiti secondo le regole loro proprie (Cass. 11/02/2025, n. 3500; Cass. 15/04/2021, n. 9910).
Non appare immediatamente rilevante in questa sede la molteplice giurisprudenza relativa alla esatta perimetrazione dei casi in cui possa ritenersi inesistente la sentenza per vizi vari relativi alla costituzione del giudice e se essi siano riconducibili o meno alla (unica) ipotesi espressamente individuata, l’omessa sottoscrizione del giudice, bensì se l’assoluta mancanza di contraddittorio per inesistenza della notificazione dell’atto introduttivo possa essere considerata quale ulteriore causa di inesistenza della sentenza.
Si è ritenuto in plurime e conformi decisioni che la non integrità del contraddittorio e la violazione del diritto di difesa non determinano l’inesistenza bensì la nullità della sentenza, con la conseguenza che anche in casi siffatti sia operante il principio dell’assorbimento RAGIONE_SOCIALE nullità nei mezzi di gravame (in AVV_NOTAIO cfr. Cass. 24/07/2018, n. 19574; Cass. 21/12/2011, n. 27995, per il caso di contribuente che non abbia fruito dell’assistenza tecnica obbligatoria ; Cass. 23/12/2008, n. 30145, Cass. 12/11/2007, n. 23442, Cass. 02/04/2015, n. 6692, per il caso di mancata comunicazione dell’avviso di udienza nel giudizio relativo all’avviso di accertamento in riferimento alla possibilità di dedurre tale vizio nel giudizio relativo alla cartella; Cass. 28/04/2004, n. 8141, per il caso di mancata integrazione del contraddittorio; Cass. 3/07/2003, n. 10497 , per il caso di irregolarità dell’avviso della data di discussione nel giudizio tributario).
In questa linea si pone anche Cass. 02/10/2013, n. 22506 per cui solo nell’ambito del medesimo processo (e RAGIONE_SOCIALE diverse fasi di impugnazione), ai sensi dell’art. 161 c.p.c., è consentito dedurre errori, nullità, illegittimità o irregolarità in esso verificatesi, ed ove tali deduzioni intervengano in un diverso processo il giudice adito non ha il potere, neanche in via incidentale, di rilevare, dichiarare o correggere gli eventuali errori o le nullità ed illegittimità dell’altro processo, con conseguente inammissibilità per difetto di interesse della parte alla
relativa proposizione; ne consegue che il giudice tributario, investito dell’impugnazione di un atto, non può estendere il suo potere di cognizione incidentale fino ad involgere anche la giuridica esistenza e la sorte processuale del titolo giudiziale posto a fondamento della pretesa tributaria, non potendosi, in sede di impugnazione dell’atto, rimuovere dall’ordinamento provvedimenti processuali definitivi, solo perché ritenuti errati (o anche inesistenti o abnormi), in quanto trattasi di situazioni deducibili nel giudizio preordinato alla formazione del titolo stesso o con i mezzi di impugnazione straordinaria, facendo però salvi «casi eccezionali, mediante autonoma azione di accertamento negativo».
Trattasi di decisioni che appaiono per lo più riferirsi a casi in cui comunque il contraddittorio iniziale è stato ritualmente instaurato.
Cass. 15/01/1996, n. 272 è invece un precedente in cui tali principi sono stati applicati al caso di inesistenza della notifica dell’atto introduttivo del giudizio; dalla lettura della decisione pare emergere però che la questione fosse valutata in termini meramente ipotetici e per un caso peculiare (deducendosi, nel giudizio di rinvio, l’inesistenza della sentenza della Corte di cassazione che aveva cassato la sentenza impugnata, in quando assunta all’esito di un processo in relazione al quale si assumeva l ‘ inesistenza della notifica del ricorso).
In termini più espliciti è Cass. 23/01/2019, n. 1983, che, in giudizio attinente ad appello tardivo, dopo aver trattato la questione dei termini, evidenzia che «neppure la carenza di notificazione dell’atto introduttivo comporta di per sé sola né la giuridica inesistenza della sentenza, né una lesione del diritto di difesa che non sia poi idoneamente riparabile mercé il dispiegamento dell’impugnazione, in motivo della quale si converte ogni nullità precedente salvi i soli casi espressamente previsti dalla normativa, entro termini adeguati a dispiegare, con una dovuta ma minima diligenza, le opportune difese».
5.4. Altrettanto costante appare però l’orientamento secondo cui oltre all’ipotesi espressamente prevista dall’art. 161, secondo comma, c.p.c. (mancanza della sottoscrizione del giudice), è possibile configurare altri casi di inesistenza della sentenza, tutte le volte che la stessa manchi di quel minimo di elementi o di presupposti che sono necessari per produrre quell’effetto di certezza giuridica che è lo scopo del giudicato, come nell’ipotesi di pronuncia resa nei confronti di soggetto deceduto prima della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio. Tale inesistenza va rilevata d’ufficio e può essere fatta valere, anche al di fuori dell’impugnazione nello stesso processo, con una autonoma azione di accertamento, non soggetta a termini di prescrizione o di decadenza, ovvero con un’eccezione ed altresì in sede di opposizione all’esecuzione (in tal senso Cass. 05/10/2001, n. 12292, ribadita da Cass . 10/06/2004, n. 11047; Cass. 03/08/2007, n. 17060; Cass. 06/06/2013, n. 14360).
Anche in altre decisioni, la mancanza di instaurazione del contraddittorio appare configurare una ipotesi di «nullità radicale» della sentenza (Cass. 12/04/2006, n. 8608, soprattutto, e Cass. 6/04/2022, n. 11245). Sebbene tali ultimi arresti attengano all’ambito dei poteri del giudice della impugnazione ai sensi dell’art. 354 c.p.c. e alla possibilità che questi annulli con rinvio al primo giudice, decida nel merito o pronunci la mera nullità della sentenza, essi configurano l’inesistenza della notificazione dell’atto introduttivo come ipotesi di nullità «radicale» o «insanabile» della sentenza.
5.5. In riferimento al secondo profilo, la difesa erariale assume che non possa trovare applicazione l’art. 325 c.p.c., recte l’art. 51 d.lgs. n. 546 del 1992, dovendo ritenersi che la decadenza dalla facoltà di impugnazione operi solo ove sussista la condizione oggettiva della nullità degli atti oltre a quella soggettiva della mancata conoscenza del processo a causa di detta nullità, in sintesi affermando che ove si verta
invece nella diversa ipotesi di inesistenza della notifica (e quindi di inesistenza della sentenza), come nel caso di specie, non sussista alcun onere di impugnazione tardiva in capo al contumace involontario che pure abbia avuto notizia della sentenza mediante la sua notificazione.
5.6. L’art. 325 c.p.c. prevede il cd. termine breve per le impugnazioni che decorre, ai sensi dell’art. 326 c.p.c., dalla data di notificazione della sentenza.
L’art. 327 c.p.c. prevede che «Indipendentemente dalla notificazione, l’appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell’articolo 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza. Questa disposizione non si applica quando la parte contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa, e per nullità della notificazione degli atti di cui all’articolo 292».
Nel processo tributario l’art. 51 d.lgs. n. 546 del 1992, vigente ratione temporis , prevede che «Se la legge non dispone diversamente il termine per impugnare la sentenza della commissione tributaria è di sessanta giorni, decorrente dalla sua notificazione ad istanza di parte, salvo quanto disposto dall’art. 38, comma 3».
L’art. 38 , comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992, vigente ratione temporis , prevede che «Se nessuna RAGIONE_SOCIALE parti provvede alla notificazione della sentenza, si applica l’art. 327, comma 1, del codice di procedura civile. Tale disposizione non si applica se la parte non costituita dimostri di non avere avuto conoscenza del processo per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell’avviso di fissazione d’udienza».
Questa Corte a Sezioni Unite ( Cass., Sez. U., 22/06/2007, n. 14570) ha ritenuto applicabile il termine breve a seguito della
notificazione della sentenza anche al contumace involontario, anche se intervenuta successivamente al decorso del termine lungo.
Tale arresto risulta così massimato: «La valida notificazione della sentenza al contumace involontario, anche se intervenuta successivamente al decorso dell’anno dalla pubblicazione della sentenza, è idonea a far decorrere il termine breve per proporre impugnazione; a tal fine devono sussistere sia la condizione oggettiva della nullità degli atti di cui all’art. 327, 2° comma, cod. proc. civ. sia quella soggettiva della mancata conoscenza del processo a causa di detta nullità e la relativa prova spetta al contumace salvo il caso d’inesistenza della notificazione, la quale pone a carico di chi eccepisca che la parte ebbe di fatto conoscenza del giudizio l’onere di fornire la relativa prova».
La stessa decisione afferma inoltre che le norme che regolano gli effetti della notificazione della sentenza sui termini di impugnazione sono esclusivamente gli artt. 325 e 326 c.p.c. mentre quella di cui all’art. 327 (in entrambi i suoi commi) regola solo l’ipotesi del termine di impugnazione «indipendentemente dalla notificazione». Ciò vuol dire che una volta notificata la sentenza, opera solo il termine breve, mentre, come chiarito dalla stessa decisione, l’interrelazione tra le due disposizioni riguarda solo la circostanza che la notificazione della sentenza effettuata in prossimità della scadenza del termine lungo non ne determina un prolungamento.
Tale autonomia RAGIONE_SOCIALE due situazioni è chiara nelle corrispondenti disposizioni del processo tributario sopra citate, ove l’art. 38 prevede l’operatività del termine lungo solo «s e nessuna RAGIONE_SOCIALE parti provvede alla notificazione della sentenza».
Dopo l’arresto RAGIONE_SOCIALE Sezioni unite è maturato un orientamento giurisprudenziale ove si è evidenziato che, ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione tardiva, è necessario che la parte «contumace
involontaria» in primo grado fornisca la prova di un presupposto oggettivo, che è dato dalla nullità dell’atto di citazione o della sua notifica, e di un presupposto soggettivo, consistente nell’ignoranza della pendenza del procedimento a suo carico, causalmente riconducibile ad uno dei predetti vizi (Cass. 05/11/2013, n. 24763; Cass. 06/04/2018, n. 8593; Cass. 5/11/2013, n. 24763; Cass. 12/12/2003, n. 19037; Cass. 30/9/2015, n. 19574; Cass. 11/10/2023, n. 2842; Cass. 21/06/2025, n. 16649; Cass. 30/05/2025, n. NUMERO_DOCUMENTO).
Con riferimento specifico agli effetti della notificazione della sentenza, Cass. 23/01/2019, n. 1893 ha espressamente ritenuto che essa sia idonea a far decorrere il termine breve ai fini della necessaria impugnazione anche in caso di inesistenza della notificazione dell’atto introduttivo, evidenziando come il precedente RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite debba essere letto nel senso che il riferimento alla inesistenza incida solo sul riparto degli oneri probatori del contumace involontario che proponga l’impugnazione tardiva, escludendosi ogni dubbio di costituzionalità per la sufficienza – e conformità quindi agli artt. 24 e 111 Cost. – del termine breve concesso anche al contumace involontario a partire dalla conoscenza della sentenza emessa all’esito del grado cui involontariamente ha omesso di partecipare.
5.7. Tale interpretazione, nel caso di specie, indurrebbe a concludere che anche una sentenza resa all’esito di un giudizio privo di contraddittorio, per la inesistenza assoluta della notificazione dell’atto introduttivo, debba necessariamente essere impugnata entro il termine breve decorrente dalla sua notificazione, altrimenti cristallizzandosi nell’ordinamento il provvedimento, eventualmente da ritenersi inesistente.
5.8. Ritiene il collegio che di Cass. Sez. U. n. 14570/2007 sia possibile sostenere anche una lettura diversa, proprio in ragione della segnalata diversità RAGIONE_SOCIALE due questioni da essa esaminate e cioè: a)
l’idoneità della notificazione della sentenza (effettuata dopo la scadenza del termine lungo) a far decorrere il termine breve, ex artt. 325 e 326 c.p.c., che nella massima ufficiale è subordinata alla circostanza che sussistano «sia la condizione oggettiva della nullità degli atti di cui all’art. 327, 2° comma, cod. proc. civ. sia quella soggettiva della mancata conoscenza del processo a causa di detta nullità»; b) il riparto degli oneri probatori in relazione all’elemento «conoscenza del processo», in caso di impugnazione tardiva proposta ai sensi dell’art. 327, secondo comma, c.p.c. (questione che nel caso di specie era stata esaminata poiché si era preliminarmente esclusa la validità della notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve).
La stessa decisione afferma infatti, come già accennato, che le norme che regolano gli effetti della notificazione della sentenza sui termini di impugnazione sono esclusivamente gli artt. 325 e 326 c.p.c. mentre quella di cui all’art. 327 (in entrambi i suoi commi) regola solo l’ipotesi del termine di impugnazi one «indipendentemente dalla notificazione».
Inoltre, sembra rilevante che la sentenza RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite del 2007 appare resa in un contesto ermeneutico in cui la differenza tra nullità e inesistenza della notificazione era ancora oggetto di oscillazioni giurisprudenziali.
Cass., Sez. U., 20/07/2016, n. 14916 ha poi chiarito che l’inesistenza della notificazione di un atto è configurabile, in base ai principi di strumentalità RAGIONE_SOCIALE forme degli atti processuali e del giusto processo, in ipotesi del tutto residuali, e cioè in caso di totale mancanza materiale dell’atto o nelle ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità.
Tale principio, costantemente seguito nella giurisprudenza della Corte, se, da un lato, appare ridurre la portata della inesistenza della notificazione rispetto alla nullità della medesima, dall’altro lato, individua la prima fattispecie in casi di eccezionale gravità, ove il pregiudizio al contraddittorio è assoluto, il che potrebbe rendere ingiustificata una interpretazione che, ai fini della decorrenza del termine breve e del suo necessario rispetto, pena la cristallizzazione della sentenza, equipari invece del tutto i casi di inesistenza e di nullità della notificazione.
5.9. Occorre appena evidenziare che la rilevanza costituzionale del contraddittorio, anche dopo la riforma dell’art. 111 Cost., è stata costantemente affermata da questa Corte; basti richiamare la recente decisione Cass., Sez. U., 29/08/2025, n. 24172, che, seppur occupandosi del tema del rilievo di ufficio RAGIONE_SOCIALE questioni di rito e della configurabilità sulle medesime di un giudicato implicito, ha evidenziato come il contraddittorio sia «elemento costitutivo e indefettibile del processo, che trova presidio negli artt. 24, secondo comma, e 111 Cost. e, in una prospettiva di tutela multilivello, nelle norme sovranazionali di cui agli artt. 6 CEDU e 47 CDFUE», tanto che le violazioni di norme a presidio del contraddittorio si traducono in una definitiva menomazione del medesimo e producono un pregiudizio in re ipsa nei confronti della parte che le subisca, che è esentata dal provare alcunché.
In siffatto contesto di riferimento, sembra a questo collegio che, nell’ambito d’interpretazione costituzionalmente, convenzionalmente ed unionalmente orientata, possa intendersi, attualizzando i principi espressi dalla citata S.U. n. 14570/2007, che, ai fini della decorrenza del termine breve d’impugnazione, l’onere di responsabile attivazione incombente sulla parte che abbia ricevuto notifica di sentenza che assuma resa all’esito di giudizio di cui abbia dimostrato di non avere
avuto conoscenza, sia limitato -per quanto qui d’interesse all’ipotesi di nullità del titolo per nullità della notifica dell’atto introduttivo del giudizio; laddove dovrebbe invece ritenersi ammissibile -come aspetto speculare alla possibilità di far valere in ogni tempo con l’ actio nullitatis l’inesistenza del titolo per inesistenza della notifica dell’atto introduttivo del relativo giudizio (o per nullità radicale e insanabile per omissione di qualsivoglia contraddittorio) -che la parte che lamenti detta inesistenza possa dedurla anche in via di eccezione ove, come nella fattispecie in esame, si chieda da controparte l’ottemperanza del titolo che viceversa si assume inesistente, perché viziato da inesistenza della notifica dell’atto introduttivo del processo all’esito del quale è stato reso, restando in tal caso a carico di chi eccepisca che la controparte abbia di fatto avuto conoscenza del giudizio l’onere di fornire la relativa prova.
6. Alla luce di quanto sopra, il collegio ritiene opportuno, ai sensi dell’art. 374, secondo comma, c.p.c., rimettere gli atti al Sig. COGNOME per le sue determinazioni in ordine alla eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite per questione di massima di particolare importanza.
P.Q.M.
dispone la trasmissione degli atti al Sig. COGNOME COGNOME della Corte di cassazione affinché valuti l’opportunità di rimettere la causa alle Sezioni Unite.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2025.
Il COGNOME NOME COGNOME