Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4493 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4493 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso n. R.G. 16383-2021 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa da ll’ AVV_NOTAIO giusta procura speciale in atti
-ricorrente-
contro
COMUNE RAGIONE_SOCIALE MARTINSICURO, in persona del Sindaco pro tempore
-intimato- avverso la sentenza n. 273/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE COGNOME ‘ ABRUZZO depositata il 15/4/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del l’11 /2/2026 dal Consigliere Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale dell ‘Abruzzo aveva accolto l’appello del Comune di Martinsicuro avverso la sentenza n. 331/2019 della Commissione tributaria provinciale di Teramo, in accoglimento del ricorso avverso avviso di accertamento, relativo al recupero dell’imposta IMU dovuta per l’anno 201 3, sul presupposto che alla ricorrente spettava l’esenzione d’imposta per l’abitazione principale, poiché dai registri anagrafici emergeva che la stessa aveva la residenza nel predetto Comune, senza che fosse stata revocata tale attribuzione, e che non era proprietaria di altre abitazioni.
Il Comune è rimasto intimato.
La ricorrente ha da ultimo depositato memoria difensiva.
RAGIONI COGNOMEA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 132 e 156 c.p.c. per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente dichiarato l’odierna ricorrente non costituita in appello, così pregiudicando il suo diritto di difesa.
1.2. La censura è fondata.
1.3. Emerge dall’esame degli atti prodotti dalla ricorrente e della sentenza impugnata che l ‘odierna ricorrente si era costituita tempestivamente in appello in data 2/2/2021 (come emerge dall’esame del fascicolo d’ufficio e da allegato estratto dal registro SIGIT), chiedendo il rigetto del l’appello e producendo documentazione, ma la Commissione tributaria provinciale ha affermato, erroneamente, nella decisione qui impugnata, resa all’esito dell’udienza del 30/3/2021 , che l’odierna ricorrente non si era costituita in giudizio.
1.4. Ciò posto, questa Corte a Sezioni Unite (cfr. Cass. SU n. 2881/2002; conf. Cass. nn. 23519/2015, 2593/2006) ha affermato che l’erronea dichiarazione della contumacia di una parte non determina un vizio
della sentenza deducibile in cassazione se non provochi in concreto alcun pregiudizio allo svolgimento dell’attività difensiva, né incida sulla decisione.
1.5. È stato altresì precisato che l’erronea dichiarazione di contumacia della parte regolarmente costituita integra un vizio della sentenza, denunziabile con l’atto di impugnazione, soltanto se l’errore abbia determinato un concreto pregiudizio alla parte medesima, dovendo essa indicare quale limitazione abbia subito nell’esercizio del diritto di difesa, e quale incidenza vi sia stata sull’esito della lite, così da consentire al giudice un effettivo controllo di causalità dell’errore lamentato e da sottrarre la doglianza all’astrattezza di una sua prospettazione meramente teorica (cfr. Cass. nn. 9469/2010, 24889/2006).
1.6. Tuttavia, deve tenersi conto di quanto, successivamente, affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, nella sentenza n. 36596/2021, secondo cui la parte che proponga l’impugnazione della sentenza d’appello, deducendo la nullità della medesima per non aver avuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive ovvero di replicare alla comparsa conclusionale avversaria «non ha alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia, in quanto, la violazione determinata dall’avere il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all’atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo».
1.7. La questione posta all’attenzione delle Sezioni Unite atteneva all’ipotesi di pronuncia della sentenza prima della scadenza dei termini, già assegnati dal Giudice, previsti dall’art. 190 c.p.c. ma essa è stata risolta ritenendo il principio generale secondo cui, ai fini dell’apprezzamento della nullità per lesione del diritto al contraddittorio e alla difesa, la parte niente
altro deve allegare, né tanto meno è tenuta a provare (« La parte, il cui diritto processuale è stato leso, non ha l’onere di allegare o di dimostrare che la violazione le abbia provocato un pregiudizio specifico ulteriore rispetto a quello relativo al compiuto esercizio del suo diritto»; e «se è vero, come è vero, che quello del contraddittorio, di cui il diritto di difesa finisce per esser compiuta espressione, è il principio cardine del processo giurisdizionale, a niente serve evocare come limite il diverso principio di economia processuale»).
1.8. Nel caso in esame, la ricorrente afferma che non si sarebbe tenuto conto anche della documentazione prodotta al fine della dimostrazione della dimora abituale nell’immobile tassato.
1.9. Il mancato rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa, stante l’erronea declaratoria di contumacia, integra comunque censura che non necessita di essere in qualche modo «vestita» dall’allegazione di un concreto pregiudizio (cfr. Cass. n. 5864/2024 in motiv.).
Per quanto sopra esposto, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti i rimanenti motivi (relativi alle doglianze circa il difetto di motivazione dell’atto impugnato ed alla sussistenza dei presupposti per l’agevolazione IMU per l’abitazione principale) , la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo , in diversa composizione per nuovo esame.
Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti i rimanenti motivi; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo , in diversa composizione, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 11.2.2026.
Il Presidente (NOME COGNOME)