Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6320 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6320 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/03/2026
Oggetto: IVA -riscossione -controllo automatico della dichiarazione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6764/2023 R.G. proposto da COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (indirizzo p.e.c.: EMAIL) con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Roma, INDIRIZZO;
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore;
-intimata – avverso la sentenza n. 3767/3/2022 della Commissione tributaria regionale del Lazio depositata il 12/9/2022.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del l’11 dicembre 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 3767/3/2022 veniva dichiarato inammissibile l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma n. 5556/33/2021 che aveva rigettato il ricorso proposto dal contribuente, avente ad oggetto la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA, adottata ex art. 54-bis d.P.R. 633/1972, con cui veniva chiesto il versamento di IVA e sanzioni per l’anno 2011.
La cartella veniva emessa a seguito della notifica da parte dell’RAGIONE_SOCIALE di comunicazione di irregolarità del 26.11.2018 derivante dal controllo automatizzato della dichiarazione IVA 2012 ai sensi dell’art. 54 bis d.P.R. 633/1972.
Il giudice di prime cure rigettava il ricorso introduttivo stabilendo che tutte le eccezioni proposte dal contribuente avverso la cartella di pagamento riguardavano in realtà detta comunicazione di irregolarità, mai fatta oggetto di impugnazione.
Si legge poi nella sentenza impugnata che il contribuente proponeva appello lamentando che la CTP non aveva esattamente considerato che, dopo aver aderito per l’anno 2011 al regime agevolato di cui all’art. 13 legge 388/2000 per le nuove iniziative produttive, nel 2012 aveva invece optato per il regime agevolato previsto per i contribuenti minimi di cui all’art. 27 DL 98/2011, con conseguente legittimità della dichiarazione IVA 2012.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza, affidato a due motivi, mentre l’RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo viene censurata la decisione impugnata, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell’art.53 (indicato 54 a pag. 5 del ricorso), comma 1, d.lgs. n.546/1992 nella parte in cui il giudice di appello ha dichiarato inammissibile il gravame proposto, ritenendo che l’appellante si fosse limitato nel suo atto di gravame a reiterare tutte le eccezioni già proposte in primo grado, senza neppure minimamente fare cenno ai motivi che avevano indotto il primo giudice a respingere il ricorso introduttivo.
Con il secondo motivo viene prospettata, sempre in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art .19, d.lgs. n.546/1992 per aver il giudice di appello, incidentalmente, ritenuto che le doglianze proposte dal contribuente impugnando la NUMERO_CARTA di pagamento n. NUMERO_CARTA, avrebbero dovute essere svolte impugnando la comunicazione di irregolarità inviata al contribuente ex art. 54 bis del d.P.R. n. 633/1972.
I due motivi, connessi, sono di trattazione congiunta e non possono trovare ingresso.
Va premesso che, per constante interpretazione della Corte (v ad es. Cass. n.3315 del 2016; conforme a Cass. n.25297 del 2014), in tema di contenzioso tributario, l’elencazione degli atti impugnabili contenuta nell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 ha natura tassativa, ma, in ragione dei principi costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A., ogni atto adottato dall’ente impositore che porti, comunque, a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, con esplicitazione RAGIONE_SOCIALE concrete ragioni fattuali e giuridiche, è impugnabile davanti al giudice tributario, senza necessità che si manifesti in forma autoritativa, con la conseguenza che è immediatamente impugnabile dal contribuente anche la comunicazione d’irregolarità, ex art. 36 bis, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 (cd. avviso bonario).
Un primo profilo di inammissibiltà RAGIONE_SOCIALE censure deriva dal fatto che il giudice di primo grado, si legge nella sentenza impugnata, ha espresso una unica ratio decidendi accertando che «tutte le eccezioni proposte dal contribuente avverso la cartella di pagamento riguardavano in realtà della comunicazione di irregolarità, peraltro mai fatta oggetto di impugnazione» (v. p.2 sentenza). Il giudice d’appello esprime, a sua volta, un’unica ratio , ritenendo che l’accertamento del giudice di primo grado non sia stata appellata in modo specifico.
Orbene, alle pagg.5-7 del succinto ricorso il contribuente riproduce l’atto di appello, ma non dimostra e neppure allega in modo chiaro che la CTR ha errato ad identificare la ratio decidendi espressa dalla sentenza di primo grado, né che questa sia non aderente alla realtà, ossia che con il ricorso introduttivo COGNOME aveva in realtà contestato profili anche non afferenti alla comunicazione d’irregolarità. Da ciò discende
la non concludenza RAGIONE_SOCIALE due censure in disamina e la loro consequenziale inammissibilità per difetto di interesse ex art.100 cod. proc. civ..
In ogni caso, la prospettazione del contribuente è anche palesemente infondata, dal momento che i motivi di appello riprodotti in ricorso afferiscono alla asserita necessità di previo inoltro della comunicazione di irregolarità e alla supposta necessità di instaurazione del contraddittorio, che invece sono escluse dalla consolidata giurisprudenza della Corte (cfr. ad es. Cass. n.33344 del 2019; conforme a Cass. n.8342 del 2012) in caso di notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato, ossia quanto avvenuto nella presente fattispecie.
Tale notifica è legittima anche se non preceduta dalla comunicazione del c.d. “avviso bonario” ex art. 36 bis, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973, nel caso in cui, come in quello in esame, non vengano riscontrate irregolarità nella dichiarazione. Inoltre, il contraddittorio endoprocedimentale non è invariabilmente imposto dall’art. 6, comma 5, l. n. 212 del 2000, il quale lo prevede soltanto quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. Tale situazione non ricorre necessariamente nei casi soggetti al citato art. 36 bis, il che implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo, e il contribuente non ha sostanziato alcun aspetto specifico di incertezza che renda indispensabile tale adempimento.
6. Il ricorso dev’essere in ultima analisi rigettato e nessun provvedimento va adottato sulle spese di lite, in assenza di costituzione dell’intimata.
La Corte:
rigetta il ricorso.
Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del l’11 dicembre 2025
La Presidente NOME COGNOME