Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17447 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17447 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/06/2024
ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 10561/2016 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa da ll’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio del l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME , come da procura speciale a margine del ricorso;
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia -sezione staccata di Catania n. 4412/34/2015, depositata il 21.10.2015.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 17 gennaio 2024.
RILEVATO CHE
Oggetto:
Tributi
La CTP di Catania accoglieva parzialmente il ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE avverso la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA, emessa a seguito di controllo automatizzato, con la quale erano state recuperate imposte (IRES, IVA e IRAP) non versate, relative agli anni 2004 e 2005, annullandola limitatamente all’IRAP ;
con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Sicilia -sezione staccata di Catania rigettava l’appello proposto dalla contribuente, osservando, per quanto qui rileva, che:
la sentenza di primo grado andava confermata, in quanto gli errori commessi dalla società avrebbero dovuto essere adeguatamente documentati e corretti a suo tempo con la dichiarazione integrativa;
-in particolare, per quanto riguardava l’omesso versamento dell’IRES relativo all’anno 2004, la società aveva dimostrato di avere effettuato pagamenti a partire dal 13.06.2005, riguardanti il solo anno 2005;
-con riferimento all’iscrizione a ruolo per l’IVA relativa all’anno 2005, poi, la società avrebbe dovuto rimediare al presunto errore materiale, commesso nella compilazione del quadro VL, con la presentazione della dichiarazione integrativa;
anche in questo caso, la società si era limitata a produrre attestati di versamenti e copie di dichiarazioni, non sufficienti a dimostrare l’origine del credito IVA riportato nella precedente dichiarazione per l’anno 2004, non avendo indicato con quali modelli F24 e in quale misura detto credito fosse stato utilizzato in compensazione;
la contribuente impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi;
-l’RAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso.
CONSIDERATO CHE
Preliminarmente occorre rilevare che il ricorso non risulta notificato all’agente della riscossione; ritiene, tuttavia, il collegio che nel
giudizio di cassazione, il rispetto del principio della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.) impone, in presenza di un’evidente ragione d’inammissibilità del ricorso o qualora questo sia ” prima facie ” infondato (come nella specie per le ragioni di seguito esposte), di definire con immediatezza il procedimento, senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari cui il ricorso non risulti notificato, trattandosi di un’attività processuale del tutto ininfluente sull’esito del giudizio e non essendovi, in concreto, esigenze di tutela del contraddittorio, RAGIONE_SOCIALE garanzie di difesa e del diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità ( ex multis , Cass. Sez. U, n. 21670 del 23/09/2013; Cass. n. 11287 del 10/05/2018, n. 12515 del 21/05/2018, n. 17360 del 17/06/2021);
ciò posto, con il primo motivo, la contribuente deduce la nullità della sentenza , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ., 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, per motivazione inesistente o apparente, non avendo la CTR motivato in alcun modo sulla eccepita illegittimità della cartella esattoriale impugnata per violazione degli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 6, comma 5, della l. n. 212 del 2000, in quanto non preceduta dalla prodromica ed obbligatoria comunicazione di irregolarità, nonché sulla eccepita omessa pronuncia da parte del primo giudice sulla domanda di annullamento dell’iscrizione a ruolo a titolo di IRES per l’anno 2004, non dovuta, avendo la società regolarmente versato tutte le imposte dovute in relazione al modello unico 2005;
il motivo è infondato;
secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte, la motivazione è solo apparente e la sentenza è nulla, perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda,
tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Cass. Sez. U, n. 22232 del 03/11/2016; Cass. n. 13977 del 23/05/2019):
nella specie, la CTR ha chiarito che la sentenza di primo grado era immune da censure, che erano ‘ prive di pregio le eccezioni sulla illegittimità dell’iscrizione a ruolo ex art. 36 /bis che appare legittima, trattandosi di recupero ben definito e conseguente ad omessi versamenti ed errore ‘, e che ‘Per l’Ires per il periodo d’imposta 2004, la società ricorrente dettaglia, in appello, versamenti effettuati, però, a partire dal 13.06.2005 (primo acconto per l’anno 2005) ed i saldi si riferiscono sempre all’anno 2005 ‘ ;
si tratta di argomentazioni concise che si pongono, tuttavia, al di sopra del cd. minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione (Cass. Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014);
-con il secondo motivo, deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 36bis, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, 54-bis, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, 6, comma 5, della l. n. 212 del 2000, per avere la CTR confermato la legittimità della cartella di pagamento impugnata, benchè non sia stata preceduta dalla comunicazione di irregolarità o avviso di recupero, con la quale l’Ufficio avrebbe dovuto formalizzare il disconoscimento della compensazione del credito IVA relativo all’anno 2005 e comunicare il recupero della presunta imposta IRES per l’anno 2004;
il motivo è infondato;
secondo il costante orientamento di questa Corte, l’art. 6, comma 5, l. n. 212 del 2000 non impone l’obbligo del contraddittorio preventivo
in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo ai sensi dell’art. 36bis d.P.R. n. 600/1973, ma solo quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione quest’ultima che non ricorre quando la cartella sia stata emessa in ragione del mero mancato pagamento, sicché in tale ipotesi non è dovuta la comunicazione di irregolarità ( ex plurimis , Cass. 30 giugno 2021, n. 18405);
dalla sentenza impugnata si evince che la cartella di pagamento riguardava omessi versamenti di imposte, essendo stata emessa a seguito di un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo, e la contribuente non ha evidenziato quali fossero gli aspetti rilevanti della dichiarazione, sui quali sarebbero esistite incertezze tali da imporre la comunicazione preventiva;
-con il terzo motivo, lamenta l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., avendo la CTR omesso di considerare che: ai fini dell’iscrizione a ruolo a titolo di IRES anno 2004, la dichiarazione modello Unico 2005 non si riferiva al periodo d’imposta 2004, ma allo stesso anno d’imposta 2005, in quanto, a seguito di scissione, in data 20.04.2006, la società RAGIONE_SOCIALE (oggi RAGIONE_SOCIALE) aveva presentato il modello Unico per il periodo d’imposta dall’1.01.2005 all’8.08.2005, utilizzando il prescritto modello Unico 2005/2004, in quanto il modello Unico 2005/2006 non era disponibile, sicchè l’Ufficio aveva confuso somme versate per il 2005 con somme versate per il 2004 e non aveva tenuto conto della intervenuta scissione, a seguito della quale sarebbe stato necessario incrociare le dichiarazione della RAGIONE_SOCIALE con quelle RAGIONE_SOCIALE due nuove società incorporanti RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE; ai fini dell’iscrizione a ruolo a titolo di IVA anno 2005, la
contribuente non aveva omesso di emendare la propria dichiarazione IVA 2006 per l’anno 2005, avendo effettuato una dichiarazione integrativa (tramite autocertificazione), protocollata all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in data 3.07.2009 (prot. NUMERO_DOCUMENTO);
con il quarto motivo, deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36 -bis del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., riproponendo sotto altro profilo, per la ripresa IRES, la medesima censura mossa con il terzo motivo;
con il quinto motivo, deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 54 -bis del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., riproponendo sotto altro profilo, per la ripresa IVA, la medesima censura mossa con il terzo motivo;
i predetti motivi, che vanno esaminati unitariamente, essendo connessi, sono inammissibili, in quanto mirano, da un lato, a contestare la sufficienza della motivazione, come tale non più consentita a seguito della riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., ad opera dell’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134 (applicabile ai ricorsi proposti avverso le sentenze depositate dopo l’11.09.2012), e, dall’altro, a rimettere in discussione la stessa valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze probatorie operata dal giudice di merito, non ammissibile nel giudizio di legittimità;
il ricorso va, dunque, rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio, che si liquidano in euro 5.800,00, oltre alle spese prenotate a debito;
dà atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così d eciso in Roma, nell’adunanza camerale del 17 gennaio 2024.