Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9034 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9034 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NONNO NOME
Data pubblicazione: 04/04/2024
Oggetto:
Tributi – Controllo formale – Comunicazione di
irregolarità e avviso bonario.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11615/2017 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (PEC: EMAIL) giusta procura speciale in calce al ricorso;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia
Sezione staccata di Caltanissetta n. 3471/21/16, depositata il 10
ottobre 2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 novembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 3471/21/16 del 10/10/2016 la Commissione tributaria regionale della Sicilia – Sezione staccata di Caltanissetta (di
seguito CTR) accoglieva l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) nei confronti della sentenza n. 188/03/13 della Commissione tributaria provinciale di Caltanissetta (di seguito CTP), la quale aveva accolto il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) avverso una cartella di pagamento per IRES e IVA relativa all’anno d’imposta 2008.
1.1. Come si evince anche dalla sentenza impugnata, la cartella di pagamento era stata emessa ai sensi dell’art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 54 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, a seguito di controllo automatizzato.
1.2. La CTR accoglieva l’appello proposto da AE evidenziando che: a) il credito recato dalla cartella di pagamento derivava dalle dichiarazioni presentate dalla società contribuente e dallo sgravio disposto dall’Amministrazione finanziaria; b) la società c ontribuente non aveva fornito alcuna prova documentale idonea a far ritenere il diverso ammontare del credito tributario; c) l’invio della comunicazione di irregolarità doveva ritenersi necessario «soltanto nel caso in cui dai controlli automatici eseguiti emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato in dichiarazione, ovvero dai controlli eseguiti dall’Ufficio emerga una imposta o una maggiore imposta», circostanze non verificatesi nel caso di specie, laddove l’Amministrazione finanziaria si era «limitata a prendere atto RAGIONE_SOCIALE rettifiche della società contribuente, richiedendo il pagamento di quanto dichiarato dalla stessa»; d) l’emissione della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato, pertanto, non era condizionata dalla preventiva comunicazione dell’esito del controllo al contribuente, «salvo che il controllo medesimo non riveli l’esistenza di errori, essendovi, solo in tale ipotesi di irregolarità riscontrata nella dichiarazione, l’obbligo di comunicazione per la liquidazione d ‘imposta, contributi, premi e rimborsi».
Avverso la sentenza della RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi.
NOME resisteva con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso RAGIONE_SOCIALE deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 6, comma 5, della l. 27 luglio 2000, n. 212, per avere la CTR erroneamente ritenuto la legittimità dell’iscrizione a ruolo in assenza della comunicazione
preventiva in ragione della presenza di incertezze rilevanti della dichiarazione.
1.1. Il motivo è infondato.
1.2. Con riferimento al cd. controllo automatizzato, bisogna distinguere tra la comunicazione preventiva di iscrizione a ruolo o comunicazione di irregolarità, prevista dal terzo comma dell’art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 (e dall’analoga disposizione di cui all’art. 54 bis , terzo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972) e l’avviso prodromico all’instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale di cui all’art. 6, comma 5, della l. n. 212 del 2000.
1.3. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, ribadito, da ultimo, da Cass. n. 33344 del 17/12/2019, la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non è stata emessa la comunicazione di irregolarità, prevista ogni qual volta la pretesa derivi dal mancato versamento di somme esposte in dichiarazione dallo stesso contribuente ovvero da una divergenza tra le somme dichiarate e quelle effettivamente versate.
1.3.1. Detta comunicazione è, pertanto, necessaria solo quando vengano rilevati degli errori nella dichiarazione, mentre in caso di riscontrata regolarità dichiarativa non vi è alcun obbligo di preventiva informazione se il contribuente ha poi omesso di versare gli importi dichiarati (cfr. Cass. Cass. n. 3154 del 17/02/2015, Cass. n. 42 del 03/01/2014, Cass. n. 17396 del 23/07/2010). Peraltro, l’obbligo imposto all’Amministrazione finanziaria non è sanzionato da alcuna nullità, sicché, in caso di sua violazione, deve parlarsi di semplice irregolarità (Cass. n. 17479 del 28/06/2019; Cass. n. 13759 del 06/07/2016).
1.4. Quanto al contraddittorio endoprocedimentale imposto dall’art. 6, comma 5, della l. n. 212 del 2000, l’inadempimento dell’obbligo di invio del cd. avviso bonario è stavolta sanzionato con la nullità. Peraltro, esso non è imposto in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi dei menzionati artt. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1972 e 54 bis del d.P.R. 633 del 1972, «ma soltanto “qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”, situazione, quest’ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti alla disposizione appena indicata, la quale implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo; del resto, se il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi risultanti dalla
dichiarazione, non avrebbe posto la condizione di cui al citato inciso» (Cass. n. 8342 del 25/05/2012; da ultimo, in senso conforme, Cass. n. 18405 del 30/06/2021; si vedano, altresì, Cass. n. 15584 del 08/07/2014; Cass. n. 12023 del 10/06/2015; Cass. n. 1711 del 24/01/2018, la quale evidenzia che la valutazione è, in proposito, affidata al giudice di merito).
1.4.1. Infine, deve escludersi che l’avviso bonario di cui all’art. 6 comma 5, della l. n. 212 del 2000 sia necessario al fine di ottenere un minor aggravio di sanzioni, atteso che, a seguito della notifica della cartella, è sempre possibile effettuare il pagamento di quanto dovuto con riduzione della sanzione (cfr. Cass. 17479 del 2019, cit.; si veda anche Cass. 18405 del 2021, cit .).
1.5. Ciò premesso, deve ritenersi che la ricorrente abbia inteso denunciare la presenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, conseguenti alla pluralità di dichiarazioni presentate. Incertezze che, infatti, avrebbero comportato lo sgravio di una RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento notificate al contribuente.
1.6. Peraltro, l’esistenza RAGIONE_SOCIALE superiori incertezze sono state escluse in punto di fatto dalla CTR, la quale ha affermato che le somme richieste in pagamento dall’Amministrazione finanziaria risultano con evidenza dal semplice raffronto tra quanto dichiarato, al netto RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni integrative presentate e già considerate dall’Amministrazione finanziaria, e quanto effettivamente versato.
1.7. Ne consegue l’infondatezza del motivo proposto.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., omessa pronuncia sul rilievo di difetto di motivazione della cartella di pagamento impugnata, anche con riferimento al calcolo degli interessi.
2.1. Il motivo è inammissibile.
2.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, affinché il principio di autosufficienza sia rispettato occorre che nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno RAGIONE_SOCIALE censure, anche per riassunto, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (Cass. S.U. n. n. 8950 del 18/03/2022; Cass. n. 12481 del 19/04/2022).
2.3. Nel caso di specie, la ricorrente si duole del difetto di motivazione della cartella impugnata, ma non la riproduce nel contesto del ricorso,
né indica dove la stessa sia specificamente reperibile, con conseguente inammissibilità della censura.
In conclusione, il ricorso va rigettato. La ricorrente va condannata al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, avuto conto di un valore dichiarato della lite di euro 231.961,99.
3.1. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio, che liquida in euro 5.900,00, oltre alle spese di prenotazione a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1 bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma l’8 novembre 2023.