Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11101 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 11101 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , e COGNOME NOME, elettivamente domiciliate in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO e rappresentate e difese, per procura a margine del ricorso, dall’AVV_NOTAIO.
-ricorrenti-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore, ex lege domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa
-controricorrente-
Tributi-cartella 36 bis d.p.r . n.600 del 1973 Credito di imposta
avverso la sentenza n.11739/4/15 della Commissione tributaria regionale della Campania-Sezione staccata di Salerno, depositata il 21 dicembre 2015;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 aprile 2024 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
Rilevato che:
nella controversia originata dall’impugnazione da parte della RAGIONE_SOCIALE e di NOME COGNOME, legale rappresentante, anche in proprio, di cartella di pagamento relativa a IRES dell’anno di imposta 2009, emessa ex art 36 bis del d.P.R. n.600 del 1973, con cui l’Ufficio aveva disconosciuto il credito di imposta per investimenti produttivi, la Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento dell’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE, riformava la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto dalle contribuenti.
In particolare, il Giudice di appello riteneva che, nella fattispecie nella quale il disconoscimento del credito era avvenuto sulla base dei dati e degli elementi forniti in dichiarazione dallo stesso contribuente, fosse legittimo il ricorso alla procedura di cui al citato art.36 bis.
Avverso la sentenza la Società e NOME COGNOME hanno proposto ricorso affidandosi a due motivi cui resiste, con controricorso, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio.
Considerato che:
1.con il primo motivo, dedotto ex art.360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., le ricorrenti lamentano violazione/falsa applicazione dell’art.36 bis del d.P.R. n.600 del 1973 e disposizioni collegate, sotto due profili, ossia per la mancata previa comunicazione dell’avviso bonario e per l’inapplicabilità in sé della procedura accertatoria utilizzata nel caso di specie.
1.1. La censura è infondata alla luce dei principi già affermati da questa stessa Corte tra le stesse parti con riferimento a diverse annualità (Cass.n.4168/2017; Cass.n.9927/19 e da ultima Cass. 25 maggio 2022 n.16957) : << Il d.P.R. n.600 del 1973 art.36 bis, comma 1 (liquidazione RAGIONE_SOCIALE imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni), dispone che <>.
Il comma 3 dello stesso articolo prevede, poi, che <>.
Si è chiarito in giurisprudenza che: <> (cfr. Cass. 4360/17 e 29582/2018; vedi anche 24747/2020).
Tale indirizzo interpretativo non contrasta con quanto affermato in altre decisioni, secondo cui:<> (Cass.14949/18; Cass.11292/16).
Va, infatti, considerato che anche quest’ultimo orientamento subordina la legittimit à del controllo automatizzato al carattere meramente cartolare ed avalutativo del disconoscimento del credito d’imposta; potendo, quest’ultimo, appunto dipendere sia da una valutazione giuridica ed accertativa di inesistenza ovvero non compensabilit à del credito (ipotesi nella quale il controllo automatizzato non è ammesso), sia dal riscontro puramente obiettivo della dichiarazione (ipotesi nella quale esso è invece consentito).
Nella specie, come accertato in punto di fatto dalla C.T.R. , l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Entrate, con l’emissione della cartella di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art.36 bis ha disconosciuto il credito di imposta riportato nel quadro RU relativo ai crediti per investimenti in aree svantaggiate, di cui alla legge n. 388 del 2000, in quanto gi à utilizzato in compensazione con altra imposta, come ricostruito dall’incrocio dei dati relativi alle due
annualit à di imposta precedenti. Non vi è stata alcuna valutazione di questioni giuridiche, ma una semplice presa d’atto di tale omessa dichiarazione emergente dai dati risultanti dalla dichiarazione dei redditi.
1.2. La C.T.R. si è, pertanto, uniformata ai principi giurisprudenziali sopra esposti onde il mezzo di impugnazione va rigettato.
il secondo motivo di ricorso è, invece, inammissibile. Il passo della sentenza, oggetto di censura, è, infatti, privo di valenza decisoria e non costituisce autonoma ratio decidendi ,idonea a fondare la decisione, ma mera argomentazione resa a ulteriore conforto, tanto che la stessa C.T.R. esprime tale argomentazione ma solo per di più.
Conclusivamente, quindi, il ricorso va rigettato.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico solidale RAGIONE_SOCIALE ricorrenti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna le ricorrenti, in solido, al pagamento in favore dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE spese liquidate in complessivi euro 4.100,00 oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del d.P.R. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 4 aprile 2024.