Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9320 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9320 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO;
– ricorrente
–
Contro
,
;
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato – controricorrente –
Avverso la sentenza resa dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 1881/10/15, depositata il 26 marzo 2015.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 marzo 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
1.L’odierna ricorrente propone ricorso in cassazione, fondato su tre motivi, avverso la decisione d’appello in epigrafe che confermava la decisione di primo grado, resa dalla CTP, relativa al ricorso avverso cartella susseguente a controllo automatizzato.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo si deduce omesso esame di un fatto decisivo, consistente nell’attribuzione d’imperio da parte dell’Agenzia di un reddito mai dichiarato dalla contribuente. In particolare, il fatto decisivo sarebbe costituito dalla ‘mancata dichiarazione del reddito minimo imponibile previsto per le c.d. società non operative’, evincibile, a parere della ricorrente dal rigo RN6 della cartella impugnata in cui infatti l’importo dichiarato è indicato ‘0,00’.
2.Col secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 36 -bis, d.p.r. n. 600/1973 e dell’art. 30, l. n. 724/1994, asserendosi che l’ufficio avrebbe fatto ricorso alla procedura automatizzata in assenza dei relativi presupposti, e ciò sull’erronea premessa da cui partiva la CTR dell’avvenuta dichiarazione dell’imposta per la quale l’Agenzia agiva da parte della contribuente.
I motivi per la loro connessione vanno trattati congiuntamente, e sono fondati.
3.1. Il vizio di omesso esame dipende dalla mancata delibazione, da parte del giudice, non già di un’argomentazione ritenuta rilevante dalla parte, ma di una circostanza obiettiva acquisita alla causa mediante prova scritta od orale, idonea di per sé a condurre con certezza ad una decisione diversa.
In particolare, va in proposito precisato che
In tema di sindacato di legittimità, l’errore percettivo del giudice di merito su un fatto storico, principale o secondario, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e che risulti idoneo ad orientare in senso diverso la decisione, può essere fatto valere, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (e nei ristretti limiti di tale disposizione) qualora l’errore consista nell’omesso esame del predetto fatto (e non anche quando si traduca nella mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione), sempre che
non ricorra l’ipotesi della cd. “doppia conforme” ai sensi dell’art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c.
(Cass. 21/12/2022, n. 37382)
Ora nella specie per quanto si è osservato, l’addebito mosso alla CTR è di non aver percepito che dalla cartella, prova documentale, si ricavava inequivocabilmente l’assenza della dichiarazione, invece dalla stessa presupposta. Ed in effetti dalla lettura della stessa emerge che nella colonna degli importi dichiarati emerge ‘0,00’, per cui si è effettivamente trattato di una ripresa a tassazione in assenza di una dichiarazione. La decisività dell’errore è evidente dal momento che il ricorso al controllo automatizzato di cui all’art. 36 -bis, d.p.r. n. 600/1973, che esime dalla preventiva notifica dell’avviso di accertamento, presuppone che gli importi richiesti si ricavino direttamente dalla dichiarazione resa dal contribuente, mentre nella specie emerge da quanto osservato proprio il contrario, e cioè che la ripresa avvenne a fronte di una dichiarazione non effettuata, e tanto emergeva appunto dai dati ricavabili dalla cartella.
Né può ritenersi che non si sia trattato di errore di percezione in quanto la dizione avrebbe potuto astrattamente essere compatibile con una dichiarazione pur presentata, sebbene senza importo, perché la sentenza senza mezzi termini stabilisce che ‘la ricorrente riportava in dichiarazione il reddito minimo imponibile previsto per le società non operative’.
Per conseguenza non sussistevano nella specie i presupposti per il controllo automatizzato nei termini sopra precisati, che infatti presuppone un controllo meramente cartolare, in difetto non potendosi prescindere dalla previa notifica dell’avviso di accertamento (Cass. 25472/2016).
Col terzo mezzo si deduce omessa motivazione, nonché violazione o falsa applicazione degli artt. 3, l. n. 241/1990, 7 e 17, l. n. 212/2000 e 12, d.p.r. n. 602/1973, 24 Cost., non avendo in
particolare la decisione d’appello reso alcuna motivazione in ordine all’assenza di motivazione della cartella impugnata.
3.1. Il motivo è assorbito dall’accoglimento dei precedenti.
Al postutto il ricorso dev’essere accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, che provvederà anche alla statuizione sulle spese.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio che, in diversa composizione, provvederà anche alla statuizione sulle spese.
Così deciso in Roma, il 7 marzo 2024