Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34348 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34348 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’RAGIONE_SOCIALE, e domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma ;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’AVV_NOTAIO del Foro di Catania, che ha indicato recapito Pec e depositato rinuncia al mandato, avendo la contribuente dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, alla INDIRIZZO in Roma ;
-controricorrente –
avverso
la sentenza n. 9881, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, il 9.2.2021, e pubblicata l’8.11.2021;
ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OGGETTO: Ires e Iva 2011 Indebita compensazione -Cartella di pagamento ex art. 36 bis , Dpr 600/73.
la Corte osserva:
Fatti di causa
L’Amministrazione finanziaria, a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi eseguita ai sensi dell’art. 36 bis del Dpr n. 600 del 1973 e dell’art. 54 bis del Dpr n. 633 del 1972, notificava alla RAGIONE_SOCIALE la cartella di pagamento n. 293 2015 0034871684, disconoscendo l’invocato diritto a compensazione con credito d’imposta, ai fini Ires ed Iva, con riferimento all’anno 2011.
La contribuente impugnava la cartella di pagamento, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Catania, proponendo plurime censure e, per quanto più specificamente di interesse in questa sede, contestando la radicale invalidità della indicata cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato, non ricorrendone i presupposti di legge, e peraltro senza invio di alcuna comunicazione preventiva. L’Amministrazione finanziaria, in corso di causa, rettificava l’importo della pretesa fiscale, riducendolo. La CTP riteneva fondate le difese della contribuente, in conseguenza accoglieva il ricorso ed annullava la cartella di pagamento.
L’RAGIONE_SOCIALE spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, riproponendo i propri argomenti ed insistendo sulla legittima utilizzazione RAGIONE_SOCIALE strumento d’imposizione adottato. La Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, confermava la decisione dei giudici di primo grado.
Avverso la decisione adottata dal giudice dell’appello ha proposto ricorso per cassazione l’Amministrazione finanziaria, affidandosi ad uno strumento d’impugnazione. Resiste mediante controricorso la società, il cui difensore ha successivamente depositato rinuncia al mandato. In prossimità dell’udienza la società ha depositato comunicazione di sottoposizione a procedura
di liquidazione giudiziaria, e l’Ente impositore ha depositato memoria.
Ragioni della decisione
Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’RAGIONE_SOCIALE contesta la violazione dell’art. 36 bis del Dpr n. 600 del 1973 e dell’art. 54 bis del Dpr n. 633 del 1972, nonché degli artt. 6 e 7 della legge n. 212 del 2000 (c.d. Statuto del contribuente), e dell’art. 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997, perché la pretesa tributaria origina dalle dichiarazioni fiscali rese dalla contribuente, e l’utilizzazione della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato, ed in assenza di comunicazione preventiva, risulta pertanto legittimo.
Preliminarmente deve valutarsi l’eventuale incidenza in questo processo della sottoposizione della società a procedura di liquidazione giudiziale, disposta con sentenza del Tribunale di Catania dell’11.9.2025, depositata in copia in atti dal suo difensore, senza peraltro avanzare alcuna richiesta in proposito.
Può allora ricordarsi come questa Corte regolatrice abbia già avuto modo di chiarire che ‘Il fallimento di una RAGIONE_SOCIALE parti che si verifichi nel giudizio di Cassazione non determina l’interruzione del processo ex artt. 299 e ss. c.p.c., trattandosi di procedimento dominato dall’impulso d’ufficio, con la conseguenza che non vi è un onere di riassunzione del giudizio nei confronti della curatela fallimentare; questo non esclude, tuttavia, che il curatore del fallimento (dal 15 luglio 2022 il curatore della liquidazione giudiziale) possa intervenire nel giudizio di legittimità al fine di tutelare gli interessi della massa dei creditori, sia pure nei limiti RAGIONE_SOCIALE residue facoltà difensive riconosciute dalla legge’, Cass. sez. II, 6.11.2023, n. 30785.
Occorre quindi ancora premettere, per chiarezza espositiva, che la società, in anno precedente, aveva esposto in dichiarazione un credito d’imposta per attività di investimento in aree
svantaggiate. L’Amministrazione finanziaria, disconosciuto il credito ed il diritto alla detrazione per l’anno precedente, aveva quindi ritenuto illegittima la compensazione operata dalla società nell’anno 2011.
3.1. La CTR, riproducendo giurisprudenza della Suprema Corte (‘Cass. n. 14070 del 2011, 12762 del 2006’), ha osservato che lo strumento della cartella di pagamento emessa ai sensi degli artt. 36 bis del Dpr n. 600 del 1973 e dell’art. 54 bis del Dpr n. 633 del 1972, è previsto quando il dovuto sia determinato a seguito di mero controllo cartolare della dichiarazione dei redditi. ‘Nella specie, la negazione della detrazione nell’anno in verifica di un credito dell’anno precedente … non può essere ricondotta al mero controllo cartolare, in quanto implica verifiche e valutazioni giuridiche, dovendo ritenersi che il disconoscimento dei crediti e l’iscrizione della conseguente maggiore imposta, dovevano, pertanto, avvenire previa emissione di motivato avviso di rettifica’.
Aggiunge quindi il giudice del gravame che l’Amministrazione finanziaria non ha dato prova di aver notificato alla contribuente neppure una preventiva comunicazione della liquidazione. Inoltre, in sede di contenzioso l’Ufficio ha modificato i calcoli del dovuto, procedendo a sgravio parziale, e l’emissione della cartella a seguito di controllo automatizzato si conferma illegittimo, ‘perché il ruolo è stato riconosciuto, anche se parzialmente, illegittimo dallo stesso ente impositore’ (sent. CTR, p. II s.).
3.2. Replica l’Amministrazione finanziaria che ‘per l’anno 2011’, la società ha proceduto ad ‘un utilizzo in compensazione del credito d’imposta superiore a quello effettivamente disponibile’ (ric., p. 8). Inoltre la comunicazione preventiva di liquidazione non era dovuta, e l’utilizzo RAGIONE_SOCIALE strumento prescelto deve ritenersi anche favorevole per la società, stante la prevista riduzione RAGIONE_SOCIALE sanzioni. Ancora, l’esistenza di un provvedimento di sgravio
parziale non contrasta la legittimità della cartella di pagamento per il residuo.
3.3. Merita ancora di essere segnalato come, in controricorso e senza essere smentita dall’Amministrazione finanziaria, la contribuente esponga che il credito d’imposta, disconosciuto dall’Amministrazione finanziaria, dipende dalla intervenuta fusione con altra società che aveva comportato la indebita duplicazione dei versamenti fiscali effettuati. Inoltre, ‘il credito d’imposta utilizzato dalla società è una vera e propria agevolazione fiscale, fondata su presupposti soggettivi, oggettivi e territoriali, il cui disconoscimento, come per tutte le agevolazioni, non può avvenire con una semplice cartella bensì necessita della formalizzazione RAGIONE_SOCIALE ragioni del diniego tramite avviso di accertamento’ (controric., p. 3).
3.4. L’Amministrazione finanziaria, pertanto, non ha proceduto alla rettifica della dichiarazione dei redditi della società sul fondamento RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni da questa presentate, in considerazione di un errore di calcolo, o di altra causa percepibile ictu oculi , ma ha disconosciuto il credito d’imposta invocato in relazione ad anno precedente per effetto di complesse vicende (fusione societaria), ed ha in conseguenza ritenuto illegittima la compensazione operata dalla società in anno successivo, andando a modificare radicalmente i dati desumibili dalle dichiarazioni fiscali, sul fondamento di valutazioni giuridiche non esposte nell’atto esattivo notificato.
3.4.1. In proposito non rileva, invero, l’argomento dell’RAGIONE_SOCIALE secondo cui i richiami operati dalla CTR a precedenti di legittimità sarebbero impropri perché relativi ad ipotesi in cui il contribuente aveva omesso la presentazione della dichiarazione dei redditi nell’anno precedente.
Questa Corte regolatrice, infatti, ha avuto modo di chiarire che ‘in tema di accertamenti e controlli RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni tributarie,
l’iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi degli artt. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972 è ammissibile solo quando il dovuto sia determinato mediante un controllo meramente cartolare, sulla base dei dati forniti dal contribuente o di una correzione di errori materiali o di calcolo, non potendosi, invece, con questa modalità, risolvere questioni giuridiche, sicché il disconoscimento, da parte dell’Amministrazione finanziaria, di un credito d’imposta non può avvenire tramite l’emissione di cartella di pagamento avente ad oggetto il relativo importo, senza essere preceduta da un avviso di recupero di credito d’imposta o quanto meno bonario’, Cass. sez. V, 8.6.2018, n. 19949 (conf. Cass. sez. V, 11.4.2024, n. 9759).
3.5. La valutazione espressa dal giudice impugnato non risulta pertanto meritevole di censura, e la sua decisione deve essere perciò confermata, rigettandosi il ricorso proposto dall’Amministrazione finanziaria in quanto infondato.
Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in considerazione della natura RAGIONE_SOCIALE questioni affrontate e del valore della controversia.
4.1. Occorre infine rilevare che, risultando soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere Amministrazione pubblica difesa dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, non si applica l’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
rigetta il ricorso proposto dall’ RAGIONE_SOCIALE , che condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite in favore della costituita controricorrente, e le liquida in complessivi Euro 7.800,00 per compensi, oltre 15% per le spese generali, Euro 200,00 per esborsi, ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 18.11.2025.
Il Presidente NOME COGNOME