Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29152 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29152 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso n. 29878/2015 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del direttore pro tempore , domiciliata ope legis in INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende.
-ricorrente – contro
NOME NOME
-intimato – avverso la sentenza n.2334/28/14 della Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Taranto, depositata in data 18 novembre 2014 e non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del l’11 ottobre 2023 dal consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
tributi
RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE ricorre con un unico motivo contro COGNOME NOME, che è rimasto intimato, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Taranto, indicata in epigrafe, che ha accolto parzialmente il ricorso del contribuente, ritenendo che fosse priva della necessaria motivazione la cartella di pagamento emessa ex art. 36 bis d.P.R. n.600/1973 limitatamente al recupero del credito di imposta per l’assunzione di lavoratori ai sensi dell’art.7 legge n.388/2000, riconoscendo altresì al contribuente il beneficio RAGIONE_SOCIALE sanzioni ridotte, che avrebbe potuto avere se avesse ricevuto l’avviso bonario.
Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del l’11 ottobre 2023, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 -bis. 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. dalla legge 25 ottobre 2016, n.197.
CONSIDERATO CHE:
1.1. Con l’unico motivo, l’RAGIONE_SOCIALE denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 36 bis d.P.R. 29 settembre 1973, n.600, 54 -bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, 6, comma 5, legge 27 luglio 2000, n. 212, e 2, comma 2, d.lgs. 18 dicembre 1997, n.462, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.
La ricorrente ritiene censurabile la sentenza della C.t.r. nella parte in cui, in parziale accoglimento dell’appello del contribuente, ha affermato l’illegittimità del recupero del credito d’imposta ed accordato il beneficio della riduzione RAGIONE_SOCIALE sanzioni del 10 per cento al contribuente, pur non avendone, quest’ultimo, diritto.
1.2. Il motivo è fondato e va accolto.
La presente controversia ha ad oggetto la cartella di pagamento contenente gli esiti della liquidazione automatica, ex art. 36bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, della dichiarazione modello NUMERO_DOCUMENTO, presentata dal contribuente per l’anno d’imposta 2004.
L’Amministrazione finanziaria iscriveva a ruolo l’importo complessivo pari ad euro 24.763,57 a titolo di IRPEF ed IRAP (sanzioni ed interessi per tardivo versamento), recupero credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione ex art.7, comma 10, l. 23 dicembre 2000, n. 388 (omessa indicazione di credito compensato), recupero credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione ex art. 63, comma 1, lett. a), l. 27 dicembre 2002, n. 289 (omessa indicazione di credito compensato), oltre interessi e sanzioni.
Con ricorso alla C.t.p. di Taranto, il Sig. COGNOME NOME impugnava la predetta cartella. Il contribuente lamentava, in particolare, la carenza di motivazione, il mancato invio della comunicazione preventiva, la decadenza per tardiva liquidazione della dichiarazione, l’illegittimità del procedimento di recupero del credito per mancata notifica dell’avviso precedente, l’omessa indicazione del responsabile del procedimento; in ordine alle sanzioni irrogate, invocava la causa di “forza maggiore” per giustificare il mancato pagamento ed eccepiva il tardivo invio della comunicazione relativamente alla riduzione RAGIONE_SOCIALE sanzioni, nonché dell’iscrizione a ruolo per violazione dell’art. 12 d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472. Si costituiva in giudizio con controdeduzioni l’Ufficio; eccepiva il proprio difetto di legittimazione processuale passiva e, in via gradata, evidenziava che, prima dell’entrata in vigore dell’art. 36, comma 4ter , d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, non vi era alcuna disposizione che sanzionasse l’omessa o incompleta indicazione del responsabile del procedimento nella cartella di pagamento.
Con sentenza n. 64/5/09, la Commissione tributaria provinciale di Taranto rigettava il ricorso.
La Commissione tributaria regionale, a sua volta, accogliendo parzialmente l’appello del contribuente, ha ritenuto illegittima l’adozione del controllo automatizzato, di cui all’articolo 36bis d.P.R. n. 600 del 1973, per il recupero RAGIONE_SOCIALE compensazioni non dichiarate
relative a crediti per incrementi occupazionali, ritenendo necessaria l’emissione di un apposito atto propedeutico all’emissione della cartella esattoriale.
Nella sentenza impugnata, il giudice di appello afferma: <>.
1.3. Così statuendo la sentenza è incorsa nella violazione RAGIONE_SOCIALE norme indicate in rubrica.
Occorre preliminarmente osservare che nel caso in argomento la “liquidazione automatizzata” non ha prodotto il disconoscimento di alcun credito d’imposta, in quanto l’Amministrazione finanziaria ha operato soltanto il recupero di crediti compensati (tramite i modelli di pagamento F24 per un importo totale pari ad euro 1.425,00) e non dichiarati dalla Parte nel rigo RU15, colonna 1, del quadro RU della dichiarazione modello NUMERO_DOCUMENTO presentata per l’anno d’imposta 2004 e ciò secondo il tipico procedere del controllo meramente “cartolare” del fisco. Si tratta, dunque, di omissioni dichiarative che paiono agevolmente rilevabili ex actis, in relazione alle quali va data continuità al consolidato principio di diritto secondo cui <>. (Cass. n.39331/2021; vedi anche Cass. n.4360/2017 e n.29582/2018).
In particolare, sullo specifico tema del disconoscimento del credito di imposta, Cass. n.29582/2018 (citata) ha affermato che è legittimo il disconoscimento del credito di imposta operato a seguito di controllo automatizzato, ai sensi dell’art. 36 bis d.P.R. n. 600/1973, qualora esso abbia carattere cartolare e non implichi valutazioni, in quanto effettuato sulla base di un riscontro obiettivo dei dati formali della dichiarazione dei redditi. Nel caso affrontato da questa Corte si trattava proprio del recupero di crediti di imposta per investimenti in aree svantaggiate, non indicati nel quadro RU della relativa dichiarazione dei redditi modello Unico, quindi di una fattispecie analoga a quella oggetto di esame.
Inoltre, questa Corte ha anche precisato che <> (Cass. n.33344/2019).
Nel caso, peraltro – di comunicazione dell’esito della liquidazione (c.d. comunicazione di irregolarit à ) prevista dal terzo comma dell’art.
36-bis d.P.R. n. 600/73 «quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero dai controlli eseguiti dall’ufficio, ai sensi del comma 2bis , emerge un’imposta o una maggiore imposta» – il relativo obbligo imposto all’amministrazione non è sanzionato da alcuna nullit à .
Invece, con riferimento al contraddittorio endoprocedimentale imposto dall’art. 6, comma 5, st. contr. – obbligo sanzionato con la nullit à in caso di inadempimento è utile ribadire che, secondo l’ orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimit à , esso non è imposto «in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36bis , ma soltanto “qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”, situazione, quest’ultima, che non ricorre nel caso in esame, che implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo.
Si è anche detto che, nel caso in cui non sia dovuta la comunicazione di irregolarità, dalla omissione di detta comunicazione non può derivare la non debenza o la riduzione RAGIONE_SOCIALE sanzioni e degli interessi di cui all’art. 2, comma 2, d.lgs. n. 462 del 1997 (vedi Cass. n. 18405/2021), che è prevista solo nel caso in cui dal predetto controllo emerga «un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione» (v. Cass. n. 13759/2016; Cass. n. 27315/2016).
Ciò in quanto il <> (Cass. n. 25287/2017).
Nella specie, l’RAGIONE_SOCIALE, con l’emissione della cartella di cui all’art. 36 bis d.P.R. n. 600/1973, che non risulta preceduta
dalla comunicazione dell’avviso di irregolarit à , si è limitata a disconoscere il credito di imposta derivante da incremento della occupazione, in quanto la contribuente non aveva dichiarato alcunch é nel quadro RU della propria dichiarazione dei redditi, sicch é la non spettanza del credito di imposta emergeva proprio dai dati risultanti dalla dichiarazione, senza, dunque, alcuna valutazione di questioni giuridiche, ma solo con la mera presa d’atto di tale omessa indicazione.
In conclusione, la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Taranto, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Taranto, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma in data 11 ottobre 2023