Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33625 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33625 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4249/2024 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE dello RAGIONE_SOCIALE, presso i cui Uffici è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE;
-intimata- per la cassazione della sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia n. 6664/2023, depositata il 7 agosto 2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 ottobre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
-In data 6 settembre 2016, l’Agente della riscossione notificava, a mezzo di posta elettronica certificata, alla RAGIONE_SOCIALE la cartella di pagamento n. 293/2016/0060503073/000, relativa ad IVA, IRES, nonché sanzioni e interessi, con anno di riferimento 2014.
Con ricorso notificato al solo Agente della riscossione, la società contribuente impugnava la cartella di pagamento dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Catania.
L’Agente della riscossione si costituiva tardivamente in giudizio, contestando la fondatezza del ricorso avversario ed eccependo la propria carenza di legittimazione passiva in ordine ai motivi di ricorso relativi alla legittimità della pretesa impositiva, instando altresì per l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE.
Successivamente, l’ente di esazione notificava all’ente impositore l’atto di chiamata in causa. L’RAGIONE_SOCIALE non si costituiva in giudizio.
All’esito del giudizio di primo grado, la Commissione tributaria provinciale di Catania, con sentenza n. 7742/8/2017, respingeva il ricorso, dichiarando inammissibile la chiamata in giudizio dell ‘RAGIONE_SOCIALE .
-La società contribuente impugnava la sentenza di primo grado.
L’Agente della riscossione si costituiva in giudizio, ribadendo il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo la reiezione dell’avverso gravame, in quanto infondato.
All’esito del giudizio, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, con sentenza n. 6664/15/2023, accoglieva l’appello avversario e annullava la cartella di pagamento originariamente impugnata.
–RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.
La contribuente non ha svolto attività difensiva.
-Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Con l’unico motivo si deduce la violazione dell’art. 36 bis , d.P.R. 602/1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. Erronea applicazione del combinato disposto degli artt. 2697, 2727 e 2728 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. Illegittimità della sentenza. La decisione poggia sull’accoglimento del motivo di ricorso in appello con cui si contestava l’omissione del necessario contraddittorio endoprocedimentale prodromico all’iscrizione a ruolo del credito erariale. In particolare, il giudice di seconde cure afferma che, a fronte della contestazione del privato ricorrente in ordine alla legittimità (e ancor prima all’esistenza) della pretesa, l’Amministrazione non avrebbe offerto prova della natura del controllo svolto sulla dichiarazione del contribuente. Il ragionamento seguito dal giudice di secondo grado sarebbe errato, in quanto viziato da un evidente errore di prospettiva indotto da una inversione dell’onere probatorio, in spregio al combinato disposto degli artt. 2697, 2727 e 2728 c.c., che è tracimato nella violazione dell’art. 36 bis , d.P.R. 600/1973. Invero, sarebbe circostanza pacifica – ed espressamente affermata anche nella stessa sentenza – che la cartella di pagamento indicava il titolo del credito dalla stessa portato, rappresentato da ‘Somme dovute a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione modello unico 2015, presentata per il periodo di imposta 2014, effettuato ai sensi dell’art. 36 bis del d .P.R. n. 602/1973 e/o dell’art. 54 bis del D.P.R. n. 633 del 1972’; in secondo luogo, specificava che la stessa era stata preceduta da comunicazione di irregolarità. La fattispecie normativa, cui il controllo, dunque, risultava chiaramente individuabile sulla base della medesima cartella esattoriale, coincideva con quella di cui all’art. 36 bis , comma 3, d.P.R. 602/1973. Il giudice di secondo grado
non poteva discostarsi da quanto indicato nella cartella esattoriale in ordine alla natura dell’accertamento svolto dall’Ente impositore e, quindi, della procedura da questi seguita. Quanto indicato nella cartella esattoriale, con riguardo all’attività amministrativa di cui la stessa dà conto, integrerebbe una forma di presumptio iuris tantum, idonea a ribaltare l’onere probatorio circa la non conformità al vero del fatto dalla stessa attestato sul contribuente. Nel caso di specie, il privato contribuente si sarebbe limitato a muovere contestazioni generiche circa la non sussistenza del credito erariale e, comunque, la non ricezione di tale comunicazione, senza allegare alcunché.
1.1. -Il motivo è fondato.
L’art. 6, comma 5, della l. n. 212 del 2000, vigente ratione temporis , non impone l’obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ma solo quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione che non ricorre quando la cartella sia stata emessa in ragione del mero mancato pagamento di quanto risultante dalla dichiarazione, sicché in tale ipotesi non è dovuta comunicazione di irregolarità, né, in ogni caso, dalla omissione di detta comunicazione può derivare la non debenza o la riduzione RAGIONE_SOCIALE sanzioni e degli interessi di cui all’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 462 del 1997, vigente ratione temporis (Cass. n. 18163/2025; Cass. n. 18405/2021).
In tema di accertamenti RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni tributarie, l’attività di controllo formale svolta ai sensi dell’art. 36-ter, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973 differisce dal cd. “controllo automatizzato” in sede di liquidazione dell’imposta di cui al precedente art. 36-bis, comma 2; infatti, quest’ultimo ha il solo scopo di evitare al contribuente la reiterazione di errori attribuendo all’Amministrazione finanziaria, all’esito di una verifica meramente cartolare, il potere di provvedere sulla base dei dati già in suo possesso, senza la possibilità di una diversa ricostruzione sostanziale dei dati esposti dal contribuente, al quale viene consentito, all’esito di apposita comunicazione la cui
omissione non determina alcuna nullità, di regolarizzare gli aspetti formali; viceversa, la prima fattispecie consente una, sia pur ridotta, attività istruttoria seguita, a pena di nullità, dalla comunicazione dell’esito del controllo con conseguente potere dell’Ufficio di escludere, in tutto o in parte, le detrazioni d’imposta non spettanti in base ai documenti richiesti al contribuente (Cass. n. 24813/2021).
Nel caso di specie, la cartella di pagamento indicava il titolo del credito dalla stessa portato, rappresentato da ‘Somme dovute a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione modello unico 2015, presentata per il periodo di imposta 2014, effettuato ai sensi dell’art. 36 bis del D.P.R. n. 602/1973 e/o dell’art. 54 bis del D.P.R. n. 633 del 1972’ e specificava che la stessa era stata preceduta da comunicazione di irregolarità.
In tema di accertamenti e controlli RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni tributarie, è legittimo il disconoscimento del credito di imposta operato a seguito di controllo automatizzato, qualora esso abbia carattere cartolare e non implichi valutazioni, in quanto effettuato sulla base di un riscontro obiettivo dei dati formali della dichiarazione dei redditi (Cass. n. 13898 /2025; Cass. n. 29582/2018).
La comunicazione di irregolarità, prevista dall’ art. 6, comma 5, della l. n. 212 del 2000, vigente ratione temporis , non è dovuta, come si è prima rilevato, in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ma solo quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.
L’obbligo del contraddittorio preventivo non ricorre, quindi, quando la cartella sia stata emessa in ragione del mero mancato pagamento di quanto risultante dalla dichiarazione (Cass. n. 18163/2025 cit.), gravando sul contribuente l’onere di indicare i presupposti (incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione) per l’invio obbligatorio della comunicazione di irregolarità, così come spetta sempre al contribuente che ‘ritratta’ la propria dichiarazione di fornire la prova, ai sensi dell’art. 2697 c.c., del fatto impeditivo
dell’obbligazione tributaria nel giudizio d’impugnazione della cartella di pagamento emessa ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 (Cass. 5728/2018).
-La sentenza impugnata dev’essere perciò cassata e, per l’effetto, va disposto il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado territorialmente competente anche per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 14 ottobre 2025.
La Presidente NOME COGNOME