Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 794 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 794 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 12/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16809/2021 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis
-ricorrente-
contro
NOME RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore ;
-intimata- nonché nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , alla quale è succeduta «ex lege» l’RAGIONE_SOCIALEADER);
-intimata- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, SEZIONE STACCATA DI CATANIA, n. 7244/5/2020 depositata il 14 dicembre 2020
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 10 dicembre 2024 dal Consigliere COGNOME NOME
FATTI DI CAUSA
L’agente RAGIONE_SOCIALE notificava alla Giuseppe RAGIONE_SOCIALE una cartella di pagamento emessa a sèguito di controllo automatizzato ex art. 36bis del D.P.R. n. 600 del 1973 effettuato dalla Direzione Provinciale di Catania dell’Agenzia delle Entrate sulla dichiarazione presentata dalla contribuente ai fini dell’IRES e dell’IRAP per l’anno 2006; controllo concluso dall’Ufficio con il recupero del credito d’imposta per investimenti in aree svantaggiate ex art. 8, comma 6, della L. n. 388 del 2000 utilizzato in compensazione dalla prefata società in misura superiore a quella effettivamente spettante.
La NOME RAGIONE_SOCIALE ricorreva avverso tale cartella dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Catania, la quale, pronunciando nel contraddittorio dell’ente impositore e dell’agente della riscossione, accoglieva le ragioni della contribuente e annullava l’atto impugnato.
La decisione veniva successivamente confermata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, che con sentenza n. 7244/5/2020 del 14 dicembre 2020 rigettava l’appello erariale.
A fondamento della pronuncia resa il collegio regionale osservava che non poteva ritenersi legittimo il ricorso da parte dell’Amministrazione Finanziaria alla procedura di controllo automatizzato, dovendo l’avanzata pretesa erariale formare oggetto di un «normale procedimento di accertamento» , onde far conoscere alla contribuente «le ragioni per cui l’agevolazione era stata negata» .
Contro detta sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.
La NOME RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, alla quale è succeduta «ex lege» l’Agenzia delle Entrate -Riscossione (ADER), sono entrambe rimaste intimate.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di gravame, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., sono denunciate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 36 -bis , commi 2 e 3, del D.P.R. n. 600 del 1973.
1.1 Si sostiene che avrebbe errato la CTR nell’escludere la legittimità del ricorso alla procedura di controllo automatizzato ai fini del recupero del credito d’imposta utilizzato in compensazione dalla RAGIONE_SOCIALE nell’anno 2006 in misura superiore a quella spettante.
1.2 Viene, in proposito, evidenziato che tale credito non era stato esposto dalla prefata società nel quadro RU del modello UNICO 2007 e che l’Ufficio si era semplicemente avvalso dei dati risultanti dalla dichiarazione presentata dalla stessa contribuente, oltre che di quelli in possesso dell’anagrafe tributaria.
1.3 Il motivo è fondato.
1.4 L’art. 36 -bis del D.P.R. n. 600 del 1973, nel testo, applicabile «ratione temporis» , vigente anteriormente alle modifiche apportate dall’art. 25, comma 3, del D. Lgs. n. 158 del 2015, così recita:
«1. Avvalendosi di procedure automatizzate, l’amministrazione finanziaria procede, entro l’inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all’anno successivo, alla liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonché dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d’imposta.
Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell’anagrafe tributaria, l’amministrazione finanziaria provvede a:
a)correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte,
dei contributi e dei premi;
b)correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei contributi e dei premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
c)ridurre le detrazioni d’imposta indicate in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni;
d)ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura superiore a quella prevista dalla legge;
e)ridurre i crediti d’imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni;
f)controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d’imposta.
2bis . Se vi è pericolo per la riscossione, l’ufficio può provvedere, anche prima della presentazione della dichiarazione annuale, a controllare la tempestiva effettuazione dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d’imposta.
Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero dai controlli eseguiti dall’ufficio, ai sensi del comma 2 -bis , emerge un’imposta o una maggiore imposta, l’esito della liquidazione è comunicato al contribuente o al sostituto d’imposta per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali. Qualora a sèguito della comunicazione il contribuente o il sostituto di imposta rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso può fornire i chiarimenti necessari
all’amministrazione finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.
I dati contabili risultanti dalla liquidazione prevista nel presente articolo si considerano, a tutti gli effetti, come dichiarati dal contribuente e dal sostituto d’imposta».
1.5 Orbene, sull’argomento in discussione questa Corte è costante nell’affermare che, in tema di accertamenti e controlli delle dichiarazioni tributarie, l’iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi dell’ art. 36bis del D.P.R. n. 600 del 1973 (norma che in materia di IVA trova il suo corrispondente nell’art. 54 -bis del D.P.R. n. 633 del 1972) è ammissibile solo quando il dovuto sia determinato mediante un controllo meramente cartolare, sulla base dei dati forniti dal contribuente o di una correzione di errori materiali o di calcolo, non potendo in tal modo risolversi questioni giuridiche (cfr., ex multis , Cass. n. 3752/2019, Cass. n. 30791/2018, Cass. n. 29582/2018, Cass. n. 11292/2016).
1.6 È stato, al riguardo, chiarito che, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata emessa in sèguito a liquidazione effettuata, ai sensi delle menzionate disposizioni normative, in base alle dichiarazioni rese dal contribuente, l’obbligo motivazionale può essere assolto mediante il mero richiamo a tali dichiarazioni, dal momento che, essendo il contribuente già a conoscenza delle medesime, non è necessario che siano indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa (cfr. Cass. n. 21804/2017, Cass. n. 7245/2019, Cass. n. 16517/2021, Cass. n. 10817/2022).
1.7 Per quanto qui particolarmente interessa, è stato, inoltre, precisato che deve reputarsi legittima l’emissione della cartella di pagamento all’esito di controllo automatizzato ex art. 36bis del D.P.R. n. 600 del 1973 in caso di omessa compilazione del quadro RU in relazione ad investimenti in aree svantaggiate (cfr. Cass. n. 24747/2020, Cass. n. 10867/2022, Cass. n. 29481/2022, Cass. n.
15988/2024); nè il contribuente può invocare il principio di generale emendabilità della dichiarazione fiscale operante in caso di mera esternazione di scienza, in quanto la compilazione del quadro predetto costituisce atto negoziale diretto a manifestare la volontà di avvalersi del beneficio ed è, pertanto, irretrattabile, se non in presenza della prova di un vizio del consenso ex art. 1427 c.c. (cfr. Cass. n. 25596/2008, Cass. n. 711/2019).
1.8 Alle suenunciate «regulae iuris» non si è correttamente attenuta la CTR, la quale, pur avendo accertato in fatto che «l’iscrizione a ruolo sarebbe scaturita dall’omessa compilazione del quadro RU della dichiarazione dei redditi» , ha respinto il gravame erariale sulla scorta dell’inconferente rilievo che i conteggi elaborati dall’Ufficio «non trova (va) no riscontro nella cartella impugnata» , senza considerare che il recupero del credito d’imposta si fondava sulle incongruità riscontrate dal raffronto fra i dati ed elementi direttamente desunti dalla dichiarazione presentata dalla contribuente -di cui la stessa era a conoscenza- e le informazioni in possesso dell’anagrafe tributaria.
Per le ragioni illustrate, va disposta, ai sensi degli artt. 384, comma 2, prima parte, c.p.c. e 62, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992, la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, la quale procederà a un nuovo esame della controversia uniformandosi ai princìpi di diritto sopra espressi.
2.1 Al giudice del rinvio viene rimessa anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità, a norma degli artt. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c., e 62, comma 2, del D. Lgs. cit..
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia,
sezione staccata di Catania, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione