Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30704 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30704 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. R.G. 3062-2023 proposto da:
COGNOME NOMENOME rappresentato e difeso da ll’AVV_NOTAIO per procura speciale alle liti in atti
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’RAGIONE_SOCIALE
-resistente-
e
RAGIONE_SOCIALE RISCOSSIONE , in persona del Direttore pro tempore
-intimata- avverso la sentenza n. 2649/2022 RAGIONE_SOCIALEa COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE RAGIONE_SOCIALEa LOMBARDIA, depositata il 21.6.2022; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/11/2025 dal AVV_NOTAIO NOME
COGNOME‘COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza indicata in epigrafe, con cui la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE regionale ivi indicata aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 1295/2021, emessa dalla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, in rigetto del ricorso proposto avverso cartella di pagamento emessa da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per omesso versamento del contributo unificato tributario (C.U.T.) e conseguenti sanzioni per l’iscrizione a ruolo presso la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE regionale di RAGIONE_SOCIALE di nove appelli RAGIONE_SOCIALE‘anno 2015.
Il RAGIONE_SOCIALE si è costituito al solo scopo di partecipare all’udienza di discussione, RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
Il ricorrente ha da ultimo depositato memoria difensiva.
RAGIONI COGNOMEA DECISIONE
1.1. Con unico motivo il ricorrente denuncia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 15 comma 2 ter d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, come modificato dal dlgs 24 settembre 2015 n. 156, in attuazione degli artt. 6, comma 6 e 10, comma 1, lettere a) e b)
RAGIONE_SOCIALEa legge 11 marzo 2014 n. 23, per avere la CTR erroneamente ritenuto che la disposta compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite nei giudizi relativi al richiesto C.U.T. non impediva di porre integralmente a carico del ricorrente il pagamento del contributo unificato, sostenendo, invece, il ricorrente che lo stesso deve seguire il regime determinato dal giudice per le spese del giudizio, al cui interno si colloca, in forza RAGIONE_SOCIALEa disposizione sopra ricordata, il contributo unificato.
1.2. La doglianza è infondata.
1.3. La CTR ha affermato quanto segue: « … la richiesta di applicare analogicamente la disposizione normativa stabilita per il processo amministrativo non …(ha)… pregio. La questione è stata esaminata dalla giurisprudenza di legittimità la quale ha stabilito che “In tema di contributo unificato atti giudiziari, la disciplina dettata per il processo amministrativo dall’art. 13, comma 6-bis. 1 del d.P.R. n. 115 del 2002 secondo cui il relativo onere è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche se sia stata disposta la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese o se la stessa parte non si sia costituita – non è suscettibile di applicazione analogica al processo civile o tributario, non essendo ravvisabile una “eadem ratio” tra le relative discipline, che fissano differenti criteri di quantificazione del contributo e si caratterizzano per disomogeneità di materia e diversità di posizioni RAGIONE_SOCIALE parti, tali da giustificare un diverso trattamento, senza per ciò determinare un “vulnus” in punto di ragionevolezza o un “deficit” in tema di uguaglianza, rientrando tale evenienza nelle prerogative discrezionali del legislatore …” (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 29679 del 12/12/2017, Rv. 646978 – 01). … Né si ravvisano ragioni, si noti, per ridurre l’importo RAGIONE_SOCIALEa somma dovuta a titolo di contributo unificato o per ridurre l’ammontare RAGIONE_SOCIALE sanzioni, non rilevando la circostanza che nella richiamata decisione, la S.C. abbia compensato anche il contributo unificato. Il contribuente, come bene evidenzia la Segreteria RAGIONE_SOCIALEa CTR RAGIONE_SOCIALEa Lombardia, confonde erroneamente la regolazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali, legate al criterio RAGIONE_SOCIALEa soccombenza ed esigibili solo al passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALEa sentenza (ex art. 15 c. 2-sexies), con il pagamento e la RAGIONE_SOCIALE del contributo unificato di iscrizione a ruolo RAGIONE_SOCIALEa causa (tributo volto al finanziamento del
servizio giustizia), che trova autonoma disciplina nell’art. 248 del Testo Unico Spese di Giustizia (di seguito TUSG), ex DPR n. 115/2002, che ne detta tempi e modalità di RAGIONE_SOCIALE. Va quindi distinto il recupero RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio effettuato dall’Ente impositore, collegato al rapporto tributario controverso e vincolato ex lege al passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALEa sentenza definitiva di condanna, dal recupero del contributo unificato d’iscrizione a ruolo RAGIONE_SOCIALEa causa, obbligatorio, indipendente, autonomo e svincolato dal criterio RAGIONE_SOCIALEa soccombenza. La regolazione del pagamento e RAGIONE_SOCIALE del contributo unificato trova autonoma disciplina nel Testo Unico TUSG ex DPR n. 115/2002 e pertanto va distinto dalle spese di giudizio, che sono correlate al criterio di soccombenza».
1.3. Ciò posto, come recentemente ribadito dalle SU di questa Corte (cfr. Cass. SU n. 8810/2025), la giurisprudenza di questa Corte è ampiamente consolidata sulla natura di entrata RAGIONE_SOCIALE del contributo (Sez. U, 5 maggio 2011, n. 9840; 17 aprile 2012, n. 5994; cfr. anche 29 ottobre 2020, n. 23877; 8 giugno 2022, n. 18552; 22 febbraio 2021, n. 4731) ed anche la Corte Costituzionale, con sentenza 11 febbraio 2005 n. 73, ne ha riconosciuto la natura RAGIONE_SOCIALE, identificando in esso le caratteristiche essenziali del tributo e cioè la doverosità RAGIONE_SOCIALEa prestazione e il collegamento di questa ad una pubblica spesa, quale è quella per il servizio giudiziario.
1.4. In particolare, il c ontributo unificato deve essere versato all’atto RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione a ruolo «per ciascun grado di giudizio» del processo tributario, ai sensi del Testo Unico Spese di Giustizia (D.P.R. n. 115/2002, artt. 8, 9, 13, 14) a prescindere dall’esito del procedimento .
1.5. L’art. 14, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002 stabilisce invero che la parte che per prima si costituisce in giudizio è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato e la disciplina del processo tributario ed in particolare quella sulla costituzione RAGIONE_SOCIALE‘appellato non introduce alcuna deroga a tale regola generale in materia di spese processuali.
1.6. Deve, pertanto, ribadirsi che le norme relative al «costo» del processo, cioè quelle del d.P.R. n. 115 del 2002 in tema di spese di giustizia e di pagamento del contributo unificato ricollegano tale contributo
all’iscrizione a ruolo (art. 9) e ne impongono la debenza a carico RAGIONE_SOCIALEa parte che per prima si costituisce in giudizio (art. 14), così confermando che l’iscrizione deve avvenire all’atto RAGIONE_SOCIALEa costituzione (cfr. Cass. n. 15123/2007).
1.7. Ai sensi degli artt. 16 e 248 del D.P.R. n. 115/2002, in caso di omesso pagamento o di non corrispondenza RAGIONE_SOCIALE‘importo versato al quantum dovuto, l’ufficio giudiziario provvede a notificare al difensore l’invito al pagamento RAGIONE_SOCIALE somme dovute, assegnando il termine per l’adempimento ed in caso di mancato pagamento si provvede ad iscrivere a ruolo i relativi importi per la RAGIONE_SOCIALE coattiva degli stessi, nonché all’irrogazione, mediante iscrizione a ruolo, di una sanzione.
1.8. L ‘art. 14, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002 individua , pertanto, come si è detto, la parte che per prima si costituisce in giudizio come tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato, senza che possa così distinguersi tra le posizioni del ricorrente o del resistente, e l’importo versato a titolo di contributo unificato dalla parte, che abbia richiesto l’iscrizione a ruolo del processo, può essere poi recuperato in sede di regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese secondo soccombenza, atteso che il pagamento del contributo unificato rientra nell’onere di anticipazione RAGIONE_SOCIALE spese delineato dall’art. 8 del d.P.R. n. 115 del 2002, e trova poi sistemazione finale in base all’art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, ipotesi a cui fa riferimento il precedente di questa Corte menzionato dal ricorrente (ord. n. 29681/2017), che attiene unicamente alla richiesta di rimborso del contributo unificato in sede di liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
1.9. Va confermato, dunque, il principio di diritto già affermato da questa Corte nella pronuncia indicata anche nella sentenza impugnata, in base al quale, in tema di contributo unificato atti giudiziari, la disciplina dettata per il processo amministrativo dall’art. 13, comma 6-bis. 1 del d.P.R. n. 115 del 2002 (introdotto dall’art. 2, comma 35-bis, lett. e, del d.l. n. 138 del 2011, conv., con modif., dalla l. n. 148 del 2011) – secondo cui il relativo onere è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche se sia stata disposta la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese o se la stessa parte non
si sia costituita – non è suscettibile di applicazione analogica al processo civile o tributario, non essendo ravvisabile una eadem ratio tra le relative discipline, che fissano differenti criteri di quantificazione del contributo e si caratterizzano per disomogeneità di materia e diversità di posizioni RAGIONE_SOCIALE parti, tali da giustificare un diverso trattamento, senza per ciò determinare un vulnus in punto di ragionevolezza o un deficit in tema di uguaglianza, rientrando tale evenienza nelle prerogative discrezionali del legislatore (cfr. Cass. n. 29679/2017).
1.10. Ne consegue che correttamente i Giudici di merito hanno ritenuto la legittimità RAGIONE_SOCIALE‘invito al pagamento emesso nei confronti del contribuente per l’omesso pagamento del C.U.T. da versare all’atto RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione a ruolo di ciascun giudizio.
Sulla scorta di quanto precede il ricorso deve quindi essere quindi respinto.
Non occorre provvedere sulle spese in mancanza di attività difensiva RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione finanziaria e RAGIONE_SOCIALE‘Agente RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE .
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, RAGIONE_SOCIALEa Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 14.11.2025.
Il Presidente (NOME COGNOME)