Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6769 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6769 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 14/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dagli Avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME di Cesana, che hanno indicato recapito PEC, avendo il ricorrente dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio dei difensori, alla INDIRIZZO in Roma;
-ricorrente –
contro
Ufficio di Segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Roma , e Ministero dell’Economia e delle Finanze ;
– intimati –
avverso
la sentenza n. 4365, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio il 21.7.2021, e pubblicata il 1°.10.2021;
ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
la Corte osserva:
Fatti di causa
OGGETTO: Contributo unificato – Impugnazione di una pluralità di atti – Calcolo delle somme dovute -* Principio di diritto.
L’Ufficio di Segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Roma notificava il 15.5.2018 a NOME l’avviso di irrogazione di sanzioni n. 4916/2018, per l’importo di Euro 420,00, che seguiva provvedimento di invito al pagamento.
Il contribuente, ricevuta la notificazione di intimazione di pagamento, aveva impugnato le tre cartelle di pagamento presupposte riportate nell’atto, ma non l’intimazione di pagamento, ed aveva pagato il contributo unificato previsto per l’impugnazione dei tre atti distinti (Euro 30,00×3=90,00). L’ufficio riteneva, invece, che il contributo dovesse essere versato anche in relazione all’intimazione di pagamento, che non era stata espressamente impugnata, ma alla quale la CTP aveva operato riferimento nella sua decisione.
Il contribuente impugnava l’atto irrogativo di sanzioni innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, che riteneva fondate le sue censure ed annullava la pretesa tributaria.
L’Ufficio di segretaria spiegava appello avverso la pronuncia di primo grado, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che riteneva invece fondata la sua tesi, riformava la decisione della CTP ed affermava la piena validità ed efficacia dell’atto di irrogazione delle sanzioni, compensando tra le parti le spese di lite.
Ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidandosi a uno strumento di impugnazione. L’Ufficio di Segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Roma ed Ministero dell’Economia e delle Finanze non hanno svolto difese nel giudizio di legittimità, avendo il Ministero depositato solo una nota con la quale ha domandato di partecipare all’eventuale discussione pubblica del ricorso.
Ragioni della decisione
Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente contesta la
violazione degli artt. 12 e 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 13 del D.Lgs. n. 115 del 2002 e dell’art. 111 Cost.; nonché la violazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., a causa della ‘carenza, illogicità, erroneità e contraddittorietà della motivazione’ della decisione adottata dalla CTR, perché non è dovuto il pagamento del contributo unificato in relazione ad atto non impugnato, e pertanto è illegittima l’irrogazione di sanzioni per non aver versato un contributo non dovuto.
Occorre preliminarmente rilevare che il ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze deve essere dichiarato inammissibile. Questa Corte regolatrice ha recentemente avuto occasione di precisare, esprimendo un principio condivisibile ed estensibile, che ‘l’invito al pagamento del contributo unificato, previsto dall’art. 248 del d.P.R. n. 115 del 2002, è un atto autonomamente impugnabile ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 ed il relativo giudizio va proposto nei confronti della cancelleria o segreteria dell’ufficio giudiziario che lo ha emesso, unico legittimato processuale passivo, con esclusione di altri soggetti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva erroneamente disatteso, implicitamente rigettandola, l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Ministero dell’economia e delle finanze e dal Ministero della giustizia)’, Cass. sez. V, 18.10.2024, n. 27064.
Tanto premesso, la CTR scrive nella decisione impugnata che la CTP, nella sentenza n. 13413/2018 con cui ha deciso il ricorso del contribuente avente ad oggetto l’impugnazione delle cartelle esattoriali presupposte all’intimazione, ‘aveva operato un esplicito riferimento sia alla intimazione di pagamento, sia alle cartelle ad essa sottese … con la conseguenza che è dato escludere che oggetto di esame siano state le sole tre cartelle di pagamento’ (sent. CTR, p. II). In conseguenza ha ritenuto che il contributo unificato dovesse essere versato anche in relazione all’intimazione
di pagamento, pur non impugnata, e risultava pertanto legittima l’irrogazione di sanzioni per il mancato pagamento.
Il contribuente ha avuto cura di riportare per intero nel ricorso per cassazione il testo della sua impugnazione avverso le tre cartelle esattoriali. Dallo stesso emerge che questi soli atti erano stati fatti oggetto di impugnazione, cui è rimasta estranea l’intimazione di pagamento.
L’argomento della CTR secondo cui l’intimazione di pagamento era stata comunque presa in considerazione dalla CTP nella sua decisione, non vale a far sì che la stessa fosse stata impugnata.
4.1. Può indicarsi il principio di diritto secondo cui ‘ai fini del pagamento del contributo unificato nel giudizio tributario, non ogni atto cui il giudice operi riferimento nella sua pronuncia diviene, per ciò solo, un atto impugnato; pertanto qualora il contribuente, ricevuta la notificazione di una intimazione di pagamento relativa a tre cartelle esattoriali, abbia proposto impugnazione esclusivamente avverso queste ultime, solo in relazione ad esse dovrà versare il contributo unificato, anche se il giudice, nella sua decisione, abbia proposto valutazioni anche in ordine all’intimazione di pagamento’.
Il ricorso proposto da NOME COGNOME risulta pertanto fondato e deve essere accolto. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte è chiamata a decidere nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., accogliendo l’originario ricorso del contribuente ed annullando l’atto irrogativo delle sanzioni.
Le spese di lite, nei rapporti tra il contribuente e l’Ufficio di Segretaria seguono l’ordinario criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in considerazione della natura delle questioni affrontate e del modesto valore della controversia. Non devono liquidarsi spese processuali nei confronti del Ministero
dell’Economia e delle Finanze, che non ha svolto difese nel giudizio di legittimità.
La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
accoglie il ricorso proposto da NOME avverso l’Ufficio di Segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Roma,