Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6769 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 6769  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME , rappresentato e difeso, giusta procura speciale  allegata  al  ricorso,  dagli  AVV_NOTAIO  e NOME  AVV_NOTAIO  di  Cesana,  che  hanno  indicato  recapito  EMAIL, avendo il ricorrente dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio dei difensori, alla INDIRIZZO in RAGIONE_SOCIALE;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE  di  RAGIONE_SOCIALE , e RAGIONE_SOCIALE ;
– intimati –
avverso
la sentenza n. 4365, pronunciata dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Regionale del Lazio il 21.7.2021, e pubblicata il 1°.10.2021;
ascoltata, in camera  di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
la Corte osserva:
Fatti di causa
OGGETTO: Contributo unificato  –  Impugnazione  di una pluralità di atti – Calcolo RAGIONE_SOCIALEe somme dovute -* Principio di diritto.
RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE  di  RAGIONE_SOCIALE  notificava  il  15.5.2018  a  COGNOME  NOME l’avviso  di  irrogazione  di  sanzioni  n.  4916/2018,  per  l’importo  di Euro 420,00, che seguiva provvedimento di invito al pagamento.
Il contribuente, ricevuta la notificazione di intimazione di pagamento, aveva impugnato le tre cartelle di pagamento presupposte riportate nell’atto, ma non l’intimazione di pagamento, ed aveva pagato il contributo unificato previsto per l’impugnazione dei tre atti distinti (Euro 30,00×3=90,00). L’ufficio riteneva, invece, che il contributo dovesse essere versato anche in relazione all’intimazione di pagamento, che non era stata espressamente impugnata, ma alla quale la CTP aveva operato riferimento nella sua decisione.
Il contribuente impugnava l’atto irrogativo di sanzioni innanzi alla  RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE  di  RAGIONE_SOCIALE,  che  riteneva fondate le sue censure ed annullava la pretesa tributaria.
L’RAGIONE_SOCIALE di segretaria spiegava appello avverso la pronuncia di primo grado, innanzi alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Regionale del Lazio, che riteneva invece fondata la sua tesi, riformava la decisione  RAGIONE_SOCIALEa  CTP  ed  affermava  la  piena  validità  ed  efficacia RAGIONE_SOCIALE‘atto  di  irrogazione  RAGIONE_SOCIALEe  sanzioni,  compensando tra  le parti  le spese di lite.
Ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidandosi a uno strumento di impugnazione. L’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE  ed  RAGIONE_SOCIALE non hanno svolto difese nel giudizio di  legittimità,  avendo  il  RAGIONE_SOCIALE  depositato  solo  una  nota  con  la quale ha domandato di partecipare all’eventuale discussione pubblica del ricorso.
Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione
Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo  comma,  n.  3,  cod.  proc.  civ.,  il  contribuente  contesta  la
violazione degli artt. 12 e 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992, RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 del D.Lgs. n. 115 del 2002 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 111 Cost.; nonché la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., a causa RAGIONE_SOCIALEa ‘carenza, illogicità, erroneità e contraddittorietà RAGIONE_SOCIALEa motivazione’ RAGIONE_SOCIALEa decisione adottata dalla CTR, perché non è dovuto il pagamento del contributo unificato in relazione ad atto non impugnato, e pertanto è illegittima l’irrogazione di sanzioni per non aver versato un contributo non dovuto.
Occorre preliminarmente rilevare che il ricorso proposto nei confronti del RAGIONE_SOCIALE deve essere dichiarato inammissibile. Questa Corte regolatrice ha recentemente avuto occasione di precisare, esprimendo un principio condivisibile ed estensibile, che ‘l’invito al pagamento del contributo unificato, previsto dall’art. 248 del d.P.R. n. 115 del 2002, è un atto autonomamente impugnabile ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 ed il relativo giudizio va proposto nei confronti RAGIONE_SOCIALEa cancelleria o segreteria RAGIONE_SOCIALE‘ufficio giudiziario che lo ha emesso, unico legittimato processuale passivo, con esclusione di altri soggetti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva erroneamente disatteso, implicitamente rigettandola, l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal RAGIONE_SOCIALE e dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa giustizia)’, Cass. sez. V, 18.10.2024, n. 27064.
Tanto premesso, la CTR scrive nella decisione impugnata che la CTP, nella sentenza n. 13413/2018 con cui ha deciso il ricorso del contribuente avente ad oggetto l’impugnazione RAGIONE_SOCIALEe cartelle esattoriali presupposte all’intimazione, ‘aveva operato un esplicito riferimento sia alla intimazione di pagamento, sia alle cartelle ad essa sottese … con la conseguenza che è dato escludere che oggetto di esame siano state le sole tre cartelle di pagamento’ (sent. CTR, p. II). In conseguenza ha ritenuto che il contributo unificato dovesse essere versato anche in relazione all’intimazione
di  pagamento,  pur  non  impugnata,  e  risultava  pertanto  legittima l’irrogazione di sanzioni per il mancato pagamento.
 Il  contribuente  ha  avuto  cura  di  riportare  per  intero  nel ricorso  per  cassazione  il  testo  RAGIONE_SOCIALEa  sua  impugnazione  avverso  le tre  cartelle  esattoriali.  Dallo  stesso  emerge  che  questi  soli  atti erano  stati  fatti  oggetto  di  impugnazione,  cui  è  rimasta  estranea l’intimazione di pagamento.
L’argomento RAGIONE_SOCIALEa CTR secondo cui l’intimazione di pagamento era  stata  comunque  presa  in  considerazione  dalla  CTP  nella  sua decisione, non vale a far sì che la stessa fosse stata impugnata.
4.1. Può indicarsi il principio di diritto secondo cui ‘ai fini del pagamento del contributo unificato nel giudizio tributario, non ogni atto cui il giudice operi riferimento nella sua pronuncia diviene, per ciò solo, un atto impugnato; pertanto qualora il contribuente, ricevuta la notificazione di una intimazione di pagamento relativa a tre cartelle esattoriali, abbia proposto impugnazione esclusivamente avverso queste ultime, solo in relazione ad esse dovrà versare il contributo unificato, anche se il giudice, nella sua decisione, abbia proposto valutazioni anche in ordine all’intimazione di pagamento’.
Il ricorso proposto  da  NOME COGNOME  risulta pertanto fondato  e  deve  essere  accolto.  Non  essendo  necessari  ulteriori accertamenti  di  fatto,  questa  Corte  è  chiamata  a  decidere  nel merito  ai  sensi  RAGIONE_SOCIALE‘art.  384,  secondo  comma,  cod.  proc.  civ., accogliendo l’originario ricorso del contribuente ed annullando l’atto irrogativo RAGIONE_SOCIALEe sanzioni.
Le spese di lite, nei rapporti tra il contribuente e l’RAGIONE_SOCIALE di Segretaria  seguono  l’ordinario  criterio  RAGIONE_SOCIALEa  soccombenza  e  sono liquidate in dispositivo, in considerazione RAGIONE_SOCIALEa natura RAGIONE_SOCIALEe questioni  affrontate  e  del  modesto  valore  RAGIONE_SOCIALEa  controversia.  Non devono  liquidarsi  spese  processuali  nei  confronti  del  RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE, che non ha svolto difese nel giudizio di legittimità.
La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
accoglie il ricorso proposto da COGNOME NOME avverso l’RAGIONE_SOCIALE di  RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALEa  RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE  di  RAGIONE_SOCIALE,