Contributo unificato rinuncia: quando è escluso il raddoppio
L’esito di un ricorso per Cassazione può riservare diverse sorprese, non solo per il merito della questione, ma anche per gli aspetti procedurali e fiscali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce un punto fondamentale riguardante il contributo unificato in caso di rinuncia al ricorso, stabilendo che in tale circostanza non scatta l’obbligo del cosiddetto ‘raddoppio’. Questo principio, oltre a definire l’ambito di applicazione di una norma di carattere sanzionatorio, incentiva la risoluzione conciliativa delle controversie, anche nell’ultimo grado di giudizio.
Il Contesto della Controversia Tributaria
La vicenda trae origine da una controversia fiscale tra una società immobiliare e un Comune lombardo. La società aveva richiesto una riduzione del 50% dell’ICI per l’anno 2011 e successivi, sostenendo che alcune porzioni dei suoi fabbricati fossero inagibili. Il Comune aveva rigettato tale richiesta, e la decisione era stata confermata sia dalla Commissione Tributaria Provinciale che da quella Regionale.
Di fronte a queste decisioni sfavorevoli, la società aveva deciso di presentare ricorso per Cassazione, affidando a sei motivi le proprie ragioni per la cassazione della sentenza d’appello.
La Svolta: Rinuncia al Ricorso a seguito di Conciliazione
Durante il giudizio di legittimità, le parti hanno trovato un accordo. La società ricorrente ha depositato un’istanza di rinuncia al ricorso, a seguito di una conciliazione raggiunta con l’Ente locale. Il Comune, a sua volta, ha formalmente accettato la rinuncia.
Questo atto ha cambiato radicalmente il corso del procedimento. Invece di una decisione sul merito dei motivi di ricorso, la Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sull’esito procedurale derivante dalla rinuncia, ovvero l’estinzione del giudizio.
La Decisione sul Contributo Unificato in caso di Rinuncia
Il punto giuridicamente più rilevante dell’ordinanza riguarda le conseguenze della rinuncia sul versamento del contributo unificato. La normativa (art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002) prevede che, in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato già pagato.
La Corte Suprema ha stabilito che questa norma non si applica in caso di contributo unificato rinuncia. La decisione si fonda su un’interpretazione restrittiva della disposizione.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha chiarito che l’obbligo del ‘raddoppio’ del contributo unificato ha una natura eccezionale e, lato sensu, sanzionatoria. Esso è previsto per colpire l’abuso del processo, ovvero l’aver intrapreso un’impugnazione che si rivela infondata o inammissibile. Di conseguenza, essendo una norma di stretta interpretazione, non può essere applicata per analogia a casi non espressamente previsti, come appunto la rinuncia al ricorso.
Citando precedenti giurisprudenziali (Cass. n. 19071/2018 e n. 23175/2015), i giudici hanno ribadito che l’elenco dei presupposti per il raddoppio (rigetto, inammissibilità, improcedibilità) è tassativo. L’estinzione del giudizio per rinuncia è una fattispecie diversa e non può essere assimilata alle altre. A seguito dell’accordo, la Corte ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese legali tra le parti.
Conclusioni
Questa ordinanza fornisce un’importante chiave di lettura per la gestione delle liti pendenti in Cassazione. Si afferma il principio secondo cui la scelta di risolvere bonariamente una controversia, formalizzata attraverso la rinuncia al ricorso, non comporta l’applicazione della sanzione del raddoppio del contributo unificato. Questa interpretazione favorisce le soluzioni conciliative, alleggerendo il carico dei procedimenti giudiziari e offrendo alle parti una via d’uscita dalla lite senza l’aggravio di ulteriori costi fiscali, promuovendo un approccio più efficiente alla giustizia.
In caso di rinuncia al ricorso per cassazione, è sempre dovuto il doppio del contributo unificato?
No, secondo questa ordinanza, in caso di rinuncia al ricorso accettata dalla controparte, il ricorrente non è tenuto a versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Perché la Corte di Cassazione ha escluso l’obbligo del versamento aggiuntivo?
Perché l’obbligo di versare un ulteriore importo è una misura eccezionale, con natura sanzionatoria, che si applica solo nei casi specificamente previsti dalla legge (rigetto, inammissibilità o improcedibilità) e non può essere estesa per analogia ad altri casi come la rinuncia.
Cosa succede alle spese legali quando un giudizio si estingue per rinuncia accettata?
In questo caso specifico, a seguito dell’accordo tra le parti che ha portato alla rinuncia, la Corte ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite, il che significa che ogni parte ha sostenuto i propri costi legali.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31474 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31474 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 9142-2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato NOME COGNOME giusta procura speciale allegata al ricorso
-ricorrente-
contro
COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO , in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocato NOME COGNOME giusta procura speciale allegata al controricorso
-controricorrente-
avverso la sentenza n. 2994/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 16/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/11/2024 dal Consigliere Relatore Dott.ssa NOME
DELL’ORFANO
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE propone ricorso, affidato a sei motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 3677/2018 della Commissione tributaria provinciale di Milano in rigetto del ricorso proposto avverso il provvedimento con il quale il Comune di Trezzano sul Naviglio aveva dichiarato non applicabile la riduzione ICI del 50%, ex art. 8 DLgs 504/1992, relativamente all’anno 2011 e per le annualità successive, richiesta per porzioni di fabbricati inagibili di proprietà della contribuente.
il Comune resiste con controricorso
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Preliminarmente, la Corte rileva che con istanza, depositata in data 21/10/2024, la ricorrente hanno dichiarato di rinunciare al ricorso a seguito di conciliazione della controversia con il Comune.
1.2. A tale istanza di parte ricorrente ha prestato adesione l’Ente locale.
1.3. Va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio con compensazione integrale delle spese di lite.
1.4. Non ricorrono i presupposti per l’ulteriore versamento del contributo unificato, non trovando applicazione, in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, l’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in quanto tale misura si applica ai soli casi -tipici- del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura
eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass., 18 luglio 2018, n. 19071; Cass., 12 novembre 2015, n. 23175)
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità