Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16879 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16879 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/06/2024
Oggetto:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26238/2022 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Roma, INDIRIZZO -pec: EMAIL
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del direttore p.t., rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte di Cassazione n. 31949/2022 depositata il 28 ottobre 2022
Udita la relazione svolta nella udienza del 31 maggio 2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME
RITENUTO CHE
NOME COGNOME (d’ora in poi ricorrent e) chiede la correzione dell’errore materiale commesso da questa Corte nell’ordinanza in epigrafe indicata, emessa a conclusione del giudizio avente R.G. n. 19391/2019 e volto alla cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 857/4/2019.
La ricorrente rileva che:
è stato disposto il pagamento RAGIONE_SOCIALE spese vive di lite in danno dell’RAGIONE_SOCIALE nella misura di € 200,00;
denuncia l’errore materiale consistente nel fatto che non è stato indicato, tra le spese vive, l’importo del contributo unificato di € 1.036,00 corrisposto all’atto di iscrizione del ricorso.
CONSIDERATO CHE
L’istanza deve essere rigettata.
Ritiene il Collegio dare seguito al consolidato indirizzo espresso in sede di legittimità, secondo cui il contributo unificato dovuto per gli atti giudiziari costituisce un’obbligazione ex lege gravante sulla parte soccombente per effetto della condanna alle spese; ne consegue che anche in caso di mancata menzione da parte del giudice, la relativa statuizione include, implicitamente, l’imposizione della restituzione alla parte vittoriosa di quanto versato, senza che si renda necessaria alcuna correzione, per errore materiale, del provvedimento giudiziale, restando il pagamento verificabile, anche in sede esecutiva, con la corrispondente ricevuta (Cass., Sez. 6 – 3, n. 18828/2015, Rv. 637147 -01, Sez. 6 – 3, n. 15320/2017, Rv. 644738 -01, Sez. 1, n. 18529/2019, Rv. 654658 – 01). Nella prima pronuncia richiamata, resa in un caso quasi del tutto sovrapponibile a quello oggetto del presente giudizio, nel quale l’importo degli esborsi è stato liquidato in una misura che non teneva conto del versamento del contributo unificato, è stato altresì precisato che non è espressione di un errore materiale, ma deve essere interpretato nel senso che la pronuncia abbia inteso liquidare a favore della parte vittoriosa la somma espressamente indicata in aggiunta a quella rappresentata dalla misura del contributo unificato. Tale misura risulta da un importo facilmente documentabile e per u n importo predeterminato con l’effetto che la decisione
priva di una formale condanna al contributo unificato, deve, comunque intendersi come impositiva della condanna alla restituzione dell’importo pagato o integrato a seguito di determinazione dell’amministrazione. Il pagamento sarà, infatti, documentabile in sede esecutiva tramite la documentazione relativa al versamento.
La condanna alle spese dell’ordinanza andrà, dunque, intesa come comprensiva anche dell’imposizione della parte soccombente dell’obbligo di restituzione della somma pagata titolo di contributo unificato opportunamente documentata.
Nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391bis c.p.c. non è ammessa alcuna statuizione sulle spese processuali, trattandosi di procedimento di natura amministrativa senza una parte soccombente in senso proprio (Cass. Sez. 3, n. 26566/2023, Rv. 669068 01).
P.Q.M.
Rigetta l’istanza .
Così deciso in Roma il 31 maggio 2024