Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33905 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33905 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CANDIA COGNOME
Data pubblicazione: 05/12/2023
CONTRIBUTO UNIFICATO
sul ricorso iscritto al n. 14031/2020 del ruolo generale, proposto
DA
COGNOME NOME (codice fiscale CODICE_FISCALE), residente in RAGIONE_SOCIALE, alla INDIRIZZO, difesa in proprio ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 86 cod. proc. civ.
– RICORRENTE –
CONTRO
il RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale SEGRETERIA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI FIRENZE, in persona del Ministro pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato (codice fiscale CODICE_FISCALE), domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO.
– CONTRORICORRENTE –
per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 1205/4/2019 RAGIONE_SOCIALEa Commissione RAGIONE_SOCIALE regionale RAGIONE_SOCIALEa Toscana, depositata in data 26 agosto 2019;
UDITA la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME all’udienza camerale del 6 luglio 2023;
RILEVATO CHE:
con l’impugnata sentenza la Commissione regionale RAGIONE_SOCIALEa Toscana respingeva l’appello proposto dalla contribuente contro la pronuncia n. 205/2/2017 RAGIONE_SOCIALEa Commissione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, la quale aveva rigettato il ricorso originario proposto contro cinque inviti di pagamento concernenti contributi unificati emessi dall’Ufficio di segreteria RAGIONE_SOCIALEa predetta Commissione;
1.1. nello specifico, il Giudice RAGIONE_SOCIALE‘appello considerava corretta la decisione impugnata, osservando, in linea con le valutazioni rese dalla Commissione RAGIONE_SOCIALE, che non vi erano ragioni per dubitare RAGIONE_SOCIALEa legittimità costituzionale del compendio normativo posto a base RAGIONE_SOCIALEa pretesa, che non sussistevano motivi di nullità RAGIONE_SOCIALEa stessa, in quanto la condotta RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione era stata rispettosa RAGIONE_SOCIALEe norme di riferimento (art. 37 d.l. 6 luglio 2011, n. 98, che aveva modificato l’art. 9 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115) in materia di liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese degli atti giudiziari nel processo tributario attraverso il meccanismo del contributo unificato di iscrizione a ruolo;
con ricorso notificato in data 5 marzo 2020, NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione avverso la suindicata pronuncia;
il RAGIONE_SOCIALE Segreteria RAGIONE_SOCIALEa Commissione RAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso notificato il 2 aprile 2020;
CONSIDERATO CHE:
la ricorrente, dopo aver ripercorso la vicenda processuale, ha articolato il ricorso in quattro « cd. motivi» (v. pagina n. 15 del ricorso) elaborati nel modo che segue:
« 1) cd. Motivo (motivo ex art. 360 n. 3-4-5 cpc e art. 111 Cost c. VII )» , richiamando svariate norme, per eccepire l’incapacità processuale RAGIONE_SOCIALEa suindicata controricorrente e la nullità RAGIONE_SOCIALEa procura non autenticata rilasciata alla controparte, « poiché il direttore RAGIONE_SOCIALEa segreteria RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE si era illecitamente assunto la capacità di rappresentare l’ente seppur l’illecita procura del AVV_NOTAIO in primo grado riguardasse l’anno 2016 mentre l’appello era del 2017» (v. pagina n. 15 del ricorso), aggiungendo che la « capacità di rappresentare all’esterno l’ente controparte e di sottoscrivere gli atti non è del direttore RAGIONE_SOCIALEa segreteria salva possibilità di delega ai sensi RAGIONE_SOCIALEa normativa come il dlgvo 165/01 che non è possibile per la capacità processuale ex art. 16 e ss; la segreteria ha in generale i poteri ex Dlgvo 545/92 » (v. pagina n. 16 del ricorso);
« 2) I cd. Motivo (motivo ex art. 360 n. 3 5 cpc e art. 111 Cost c. VII )» , assumendo sul punto che la sentenza sarebbe errata nella parte in cui ha condannato l’istante alle spese di lite per l’ammontare di 500,00 €, osservando, da un lato, che « i soggetti illecitamente delegati con procura non sarebbero stati comunque oggetti ‘abilitati’ ex art. 12 Dlgvo 546/92 » (v. pagina n. 16 del ricorso), « i difensori di controparte non c’erano né per legge vi potevano essere» (v. pagina n. 17 del ricorso) e, sotto altro versante, che « essendo abolite le tariffe non esistono più ‘i diritti e onorari’» (v. pagina n. 16 del ricorso), lamentando, infine, anche la mancata prova degli esborsi;
« 3) III cd. motivo (motivo ex art. 360 n. 4 cpc e art. 111 Cost c. VII )» , eccependo la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza perché « non hanno messo i difensori di controparte poiché avrebbero dovuto metterli », segnalando che non erano stati indicati nell’atto notificato al destinatario i termini e le autorità a cui era possibile ricorrere e
sottolineando che « la sentenza è sottoscritta dal presidente e dall’estensore, non dal relatore» (v. pagina n. 19 del ricorso);
« 4) cd. motivo (motivo ex art. 360 n. 3-4-5 cpc e art. 111 Cost c. VII )» , eccependo l’omessa « valutazione dei rilievi di nullità anche per incostituzionalità, per gli effetti erga omnes richiesti dalla comparente, partendo dal semplice rilievo del mancato assorbimento RAGIONE_SOCIALE‘onere RAGIONE_SOCIALEa prova che grava su controparte RAGIONE_SOCIALEa notifica degli atti ex art. 2697 cc che non hanno dato, riguardo alle pec neanche ex 68/05» (v. pagina n. 19 del ricorso);
il ricorso si articola lungo quarantacinque pagine, invocando il principio RAGIONE_SOCIALE‘onere RAGIONE_SOCIALEa prova circa la notifica degli atti, di « corrispettività RAGIONE_SOCIALEa prestazione» (v. pagina n. 21 del ricorso), il tema RAGIONE_SOCIALEa « nullità per inadempimento art. 228 DPR 115/02 » (v. pagina n. 26 del ricorso), nonché RAGIONE_SOCIALEa « nullità ex art. 203 e RAGIONE_SOCIALE‘oggetto RAGIONE_SOCIALEa riscossione ex DPR 115/02 » (v. pagina n. 27 del ricorso) ed ancora RAGIONE_SOCIALEa nullità ai sensi di altre disposizioni del citato d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, illustrando il tema RAGIONE_SOCIALE‘« utilizzo RAGIONE_SOCIALEa posta elettronica» (v. pagina n. 31 del ricorso), su « chi può provvedere alla notificazione» (v. pagina n. 33 del ricorso) ed intrattenendosi sulla disciplina del d.P.R 11 febbraio 2005, n. 68 (v., pagine nn. 38/42 del ricorso), lamentando infine la « violazione RAGIONE_SOCIALEo Statuto del Contribuente » (v. pagina n. 42 del ricorso);
nel ricorso per cassazione risulta, inoltre, avanzata « Istanze di disapplicazione ex art. 5 L. 2248/1865 all. 3 – L. dichiarata fondamentale nel nostro ordinamento dal Dlgvo 179/09 (cfr. anche art. 3 c. II L. 241/90) e di incostituzionalità art. 1 L. cost. 1/48 -art. 1 c. II -2-24 c. I e II-52 c. I -54-134-137 Cost. e 23 c.c. ed anche sempre per il presidente del tribunale ex art. 11 disp. att. c.c. con richiesta di trasmissione ufficio anche da parte del pubblico ministero » ed all’uopo la contribuente ha allegato una memoria di centinaia di pagine spaziando lungo i più vari temi RAGIONE_SOCIALEo scibile giuridico ;
a fronte RAGIONE_SOCIALE‘illustrato contenuto RAGIONE_SOCIALEa sentenza di appello, l’impugnazione risulta, dunque, essersi sviluppata attraverso le sue quarantacinque pagine di ricorso e le centinaia RAGIONE_SOCIALEa citata memoria (circostanza questa già emblematicamente distonica rispetto alla semplicità RAGIONE_SOCIALEa decisione assunta dal Giudice regionale), dovendo osservarsi che tale memoria si caratterizza per non essere sintetizzabile nel suo, non sempre comprensibile, contenuto essenziale, in ragione RAGIONE_SOCIALEe disquisizioni assai eterogenee, vaganti sulle più disparate disposizioni normative (tra le tante, il d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, la legge 8 marzo 1999, n. 50, la legge 15 marzo 1997, n. 59, il d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, la legge 23 dicembre 1999, n. 448, il d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 in tema di imposta di registro, e di tante altre, inconferenti, disposizioni anche del codice civile), che non hanno una specifica attinenza con la controversia in oggetto;
soprattutto, l’esposizione del ricorso e RAGIONE_SOCIALEa predetta memoria non rispondono ai requisiti di chiarezza, sinteticità e di precisa riferibilità alla decisione impugnata, come imposti dall’art. 366 cod. proc. civ., nei termini chiariti dalla costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., ex multis , Cass. Sez. VI/II, 14 maggio 2018, n. 11603 e Cass., Sez. I, 13 aprile 2017, n. 9570) in ordine ai requisiti di specificità ed autosufficienza, normativamente richiesti per porre la Corte nelle condizioni di effettuare, con la dovuta concentrazione ed immediatezza, il controllo di legittimità ad essa assegnato;
le contestazioni si caratterizzano, invece, per l’assenza di ogni sforzo di economia processuale, volto a puntare sulla critica diretta alle elementari ragioni su cui si è basata la sentenza impugnata, così trascurando di considerare che il ricorso per cassazione costituisce un rimedio di tipo impugnatorio a critica vincolata, « con riguardo al quale quelle di precisione, chiarezza, pertinenza e sinteticità costituiscono non già mere ed opzionali connotazioni stilistiche, ma puntuali e cogenti prescrizioni di legge funzionali al corretto espletamento del suddetto controllo di legittimità (così Cass ., Sez. T. 30 novembre 2022, n. 35342);
il ricorso risulta, quindi, in gran parte, inammissibile, con ciò dovendosi ribadire, nell’analogia RAGIONE_SOCIALEe fattispecie, le valutazioni già espresse da questa Corte con la sentenza n. 35342 depositata il 30 novembre 2022, resa tra le stesse parti sul medesimo tema (cui sono seguite, sempre tra le medesime parti ed in relazione all’analogo oggetto di lite, Cass., Sez. T., 24 luglio 2023, n. 22085; Cass., Sez. T., 25 luglio 2023, n. 22382; Cass., Sez. T., 25 luglio 2023, n. 22406; Cass., Sez. T., 24 agosto 2023, n. 25254; Cass., Sez. T., 6 settembre 2023, n. 26012; Cass., Sez. T., 7 settembre 2023, n. 26093; Cass., Sez. T., 7 settembre 2023, n. 26109), ai cui più ampi contenuti si rinvia, solo segnalando al riguardo che:
il ricorrente deve, a pena di inammissibilità del ricorso, selezionare i profili di fatto e di diritto RAGIONE_SOCIALEa vicenda ” sub iudice ” posti a fondamento RAGIONE_SOCIALEe doglianze proposte in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione RAGIONE_SOCIALE‘intera vicenda giudiziaria e RAGIONE_SOCIALEe questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni RAGIONE_SOCIALEe critiche nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa tipologia dei vizi elencata dall’art. 360 cod. proc. civ., così da non rendere oscura – come invece accaduto nella specie – l’esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata, ridondando nella violazione RAGIONE_SOCIALEe prescrizioni di cui ai nn. 3 e 4 RAGIONE_SOCIALE‘art. 366 cod. proc. civ., assistite queste sì – da una sanzione testuale di inammissibilità;
inammissibile è il motivo di cassazione che si risolva nella mescolanza e nella sovrapposizione di mezzi eterogenei, ancorché unitariamente preceduti dalla elencazione RAGIONE_SOCIALEe norme e RAGIONE_SOCIALEe regole di giudizio che si assumono violate, qualora richieda un inesigibile intervento integrativo RAGIONE_SOCIALEa Corte che, per giungere alla compiuta formulazione del motivo, dovrebbe individuare per ciascuna RAGIONE_SOCIALEe doglianze lo specifico vizio di violazione di legge o del vizio di motivazione;
per quanto riguarda i « cd. motivi», va, in ogni caso, osservato che:
9.1. risultano infondate le censure relativa al difetto di capacità processuale RAGIONE_SOCIALE‘Ufficio giudiziario resistente, avuto riguardo al disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 11, comma 2, ultima parte, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (secondo cui « Stanno altresì in giudizio direttamente le cancelleria o segreterie degli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato »), che consentiva al predetto direttore di stare direttamente in giudizio, mentre non è stata precisata la ragione RAGIONE_SOCIALEa dedotta illiceità RAGIONE_SOCIALEa procura (non potendo essere tale per la asserita mancata autentica), peraltro senza nemmeno riportare in ricorso, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘autosufficienza del relativo motivo, il contenuto RAGIONE_SOCIALEa stessa in modo da poterne decifrare la sua effettiva natura e rilevanza;
9.2. con riferimento alla condanna alle spese di giudizio, va ricordato che l’art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 ha sempre normativamente previsto la ripetibilità di dette spese nell’ipotesi in cui l’attività difensiva sia stata svolta da funzionari RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione finanziaria o da dipendenti di enti locali, con alcune varianti attinenti, tuttavia (nelle varie novelle succedutesi), solo alle modalità di determinazione dei compensi, il tutto come ampiamente chiarito da questa Corte con la pronuncia RAGIONE_SOCIALE’11 ottobre 2021, n. 27634, ai cui contenuti si rimanda, appena aggiungendo che non vi è stata condanna al rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese vive;
9.3. è infondato il terzo « cd. motivo», in quanto la sentenza non doveva indicare i difensori RAGIONE_SOCIALE‘Ufficio, poiché non erano stati nominati, il che è conforme al disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (secondo cui «La sentenza deve contenere l’indicazione dei difensori se vi sono» ), mentre il provvedimento impugnato correttamente ha recato anche la sottoscrizione del relatore/estensore RAGIONE_SOCIALEa sentenza;
9.4 non è pertinente il riferimento all’art. 3, comma 3, RAGIONE_SOCIALEa legge 7 agosto 1990, n. 241, ai fini RAGIONE_SOCIALEa dedotta nullità RAGIONE_SOCIALEa
sentenza, poiché la relativa disciplina riguarda il procedimento amministrativo e non la sentenza;
9.5. è inammissibile il quarto motivo (« la CTR ha omesso ogni valutazione dei rilievi di nullità anche per incostituzionalità, per gli effetti erga omnes richiesti dalla comparente, partendo dal semplice rilievo del mancato assorbimento RAGIONE_SOCIALE‘onere RAGIONE_SOCIALEa prova che grava su controparte RAGIONE_SOCIALEa notifica degli atti ex art. 2697 cc che non hanno dato, riguardo alle pec neanche ex 68/05» (v. pagina n. 19 del ricorso), non essendo il suo contenuto, per come desumile anche dalla citata memoria, decifrabile, né pertinente con le ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione, appena aggiungendo che il vaglio di costituzionalità RAGIONE_SOCIALEa disciplina del contributo unificato (anche) nel giudizio tributario è già stato positivamente effettuato dalla Corte costituzionale (cfr., in particolare, Corte cost. 7 aprile 2016, n. 78 e 29 marzo 2019, n. 67, ai cui contenuti comunque si rinvia);
consegue alle riflessioni che precedono il complessivo rigetto del ricorso;
le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo;
va, infine, dato conto che sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per il versamento, a carico RAGIONE_SOCIALEa parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art.13;
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna NOME COGNOME al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del presente grado di giudizio, che liquida in favore RAGIONE_SOCIALEa controricorrente nella misura di 500,00 € per competenze, oltre accessori e spese nella misura in cui risulteranno prenotate a debito.
Dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico RAGIONE_SOCIALEa parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso principale.
Così deciso, nella camera di consiglio del 6 luglio 2023.