Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11292 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 11292 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6683/2022 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE DELLO RAGIONE_SOCIALE . (P_IVA) che lo rappresenta e difende ex lege
-ricorrente-
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore
-intimata-
E CONTRO
RAGIONE_SOCIALE RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore
-intimata-
avverso SENTENZA di C.T.R. RAGIONE_SOCIALEa LOMBARDIA, sez. staccata di BRESCIA, n. 3144/2021 depositata il 31/08/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/02/2025
dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il RAGIONE_SOCIALE impugna la sentenza RAGIONE_SOCIALEa C.T.R. RAGIONE_SOCIALEa Lombardia che, parzialmente accogliendo l’appello RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, ha dichiarato legittima la cartella n. 02220179006326138000, inerente all’omesso integrale pagamento del contributo unificato, nel limite di euro 500,00 oltre sanzioni.
La C.T.R., rigettate le eccezioni preliminari formulate dalla RAGIONE_SOCIALE ed osservato che l’intimazione di pagamento impugnata dalla società riguardava la medesima pretesa erariale contenuta nelle prodromiche cartelle di pagamento, ha ritenuto che il valore RAGIONE_SOCIALEa lite, ai fini del calcolo del contributo unificato, fosse da quantificarsi nell’importo del tributo, benché riportato da due diversi atti RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione fiscale, e non nella somma degli importi di cui all’intimazione di pagamento e dei suoi atti presupposti.
La soc. RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
L’RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il RAGIONE_SOCIALE e si affida ad un unico motivo di ricorso, con il quale deduce, ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 14 comma 3 bis del d.P.R. 115 del 2002 e 12, comma 2 del d.lgs. 546 del 1992. Osserva che la sentenza impugnata, mal
comprendendo la ratio normativa RAGIONE_SOCIALE‘art. 14 comma 3 bis d.P.R. 115 del 2002, aderisce ad un’interpretazione che travisa la chiara intenzione del legislatore che ha inteso introdurre una norma speciale per il processo tributario, determinando il valore RAGIONE_SOCIALEa lite su ciascun atto impugnato. Ricorda che, nel caso di specie, il contribuente nell’impugnare il sollecito di pagamento RAGIONE_SOCIALEa TARI, aveva richiesto al giudice tributario di pronunciarsi anche sull’omessa notifica dei sottesi avvisi di pagamento, concludendo per la prescrizione RAGIONE_SOCIALEa pretesa tributaria o per la sua decadenza. Richiama la pronuncia RAGIONE_SOCIALEa Corte Costituzionale 78/2016, che ha rigettato la questione di legittimità di costituzionale RAGIONE_SOCIALEa disposizione di cui all’art. 14, comma 3 bis cit., nonché la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Suprema Corte n. 16283/2021, con cui è stato affermato il principio, secondo il quale, anche in caso di ricorso cumulativo avverso più atti impositivi, il calcolo del contributo unificato va operato sulla somma dei contributi dovuti con riferimento ad ogni atto impugnato, sulla base del valore di ciascuno di essi. Sottolinea che siffatta interpretazione corrisponde a quella offerta dalle Circolari 1/DF del 21 settembre 2001 e 2/DGT del 14 dicembre 2012.
Il motivo è fondato.
Questa Corte ha, infatti, anche recentemente ribadito che ‘Nel processo tributario, il contributo unificato, dovendo essere calcolato in base al valore RAGIONE_SOCIALEa controversia, che, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, corrisponde al valore del tributo, al netto di interessi e sanzioni, va determinato, in caso di ricorsi cumulativi, sommando i contributi dovuti per ciascun atto impugnato, ex art. 14, comma 3-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, poiché la facoltà di presentare un ricorso unitario per impugnare plurimi atti impositivi risponde solo ad esigenze di economia processuale e non di risparmio di
spesa per il ricorrente’ (Sez. 5 – , Ordinanza n. 25607 del 25/09/2024; Cass. Sez. 5, 10/06/2021, n. 16283; cfr. inoltre: ; Cass. Sez. 6, n. 37386 del 21/12/2022; cfr. anche Sez. 5, Ordinanza n. 17510 del 31/05/2022 e Sez. 5, Ordinanza n. 17510 del 31/05/2022).
4. Come chiarito dalla giurisprudenza richiamata: ‘anche prima RAGIONE_SOCIALEa precisazione introdotta dall’art. 1, comma 598, lett. a, RAGIONE_SOCIALEa Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (c.d. “Legge di stabilità 2014”), la cui entrata in vigore con decorrenza dal 1^ gennaio 2014, ne esclude l’applicabilità ratione temporis alla fattispecie in disanima, il criterio relativo alla determinazione del contributo unificato in tema di ricorsi cumulativi era chiaramente stato precisato dal T.U. in materia di spese di giustizia e da numerose circolari interpretative. L’art. 14, comma 3-bis, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, prima RAGIONE_SOCIALEa vigente formulazione, disponeva che il contributo unificato per i processi tributari dovesse essere determinato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 12, comma 2, del d. lgs. 31 dicembre 1992 n. 546. È evidente che quest’ultima disposizione introduce una disciplina speciale rispetto a quella prevista dai processi civili, con conseguente inapplicabilità RAGIONE_SOCIALEa disposizione generale di rinvio al codice di procedura civile stabilita dall’art. 1 del d. lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, ciò in ragione RAGIONE_SOCIALEa specificità del processo tributario. Il contributo unificato, che ha natura tributaria, deve essere versato al momento del deposito RAGIONE_SOCIALE‘atto introduttivo del giudizio tributario dinanzi alla competente Commissione RAGIONE_SOCIALE, intendendosi per atto introduttivo del giudizio non solo il ricorso principale, ma anche ogni atto processuale, autonomo rispetto a quello introduttivo, che comporti sostanzialmente un ampliamento del thema decidendum ‘ (così Sez. 5 Ordinanza n. 17510 del 31/05/2022).
E’ sotto tale profilo, anche in ragione RAGIONE_SOCIALEa maggiore complessità del processo, e RAGIONE_SOCIALE‘autonoma statuizione espressa dal giudice tributario che è tenuto ad esaminare le domande riferite a diversi obblighi tributari del ricorrente, in relazione al numero dei provvedimenti impugnati, che si giustifica l’interpretazione offerta dalla direttiva impartita dal RAGIONE_SOCIALE il 14 dicembre 2012 n. 2., secondo la quale ‘ Tenuto conto che la norma collega il valore RAGIONE_SOCIALEa lite al singolo atto impugnato, in caso di un unico ricorso avverso più atti, si ritiene che il calcolo del contributo debba essere effettuato con riferimento ai valori dei singoli atti e non sulla somma di detti valori “.
Nel caso di specie, l’invocata novità introdotta dalla legge di stabilità 2014 non muta il quadro descritto poiché è intervenuta solo a chiarire che ‘in caso di impugnazione con unico ricorso di una pluralità di atti, il contributo unificato deve essere versato in unica soluzione e il relativo importo risulta dalla somma dei contributi dovuti con riferimento ad ogni atto impugnato sulla base del valore di ognuno di essi’.
A questo proposito ‘con riferimento all’autonomia RAGIONE_SOCIALEe domande proposte dal contribuente che impugna diversi atti impositivi, e quindi alla non unicità del ‘bene RAGIONE_SOCIALEa vita’ a cui lo stesso aspira, ossia l’annullamento del singolo provvedimento portante la pretesa fiscale, appare utile il richiamo ad un precedente RAGIONE_SOCIALEa Corte di RAGIONE_SOCIALE (in particolare: Corte Giust., 6 ottobre 2015, causa C61/14, RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE vs. RAGIONE_SOCIALE) al fine di verificare la compatibilità RAGIONE_SOCIALEa statuizione con i diritti unionali (…) Il giudice europeo ha assunto quali parametri di riferimento i principi di equivalenza e di effettività, nonché l’effetto utile RAGIONE_SOCIALEa Direttiva n. 89/665/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, affermando che non contrasta con il diritto
RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea la norma nazionale che impone il versamento del contributo unificato risultando, altresì, legittima la previsione di più contributi unificati in uno stesso giudizio, purché il ricorso incidentale e i motivi aggiunti amplino considerevolmente l’oggetto RAGIONE_SOCIALEa controversia’. La Corte di RAGIONE_SOCIALE ha, inoltre, ‘affermato che non esiste una disciplina nell’Unione Europea che regolamenti specificamente i tributi giudiziari da versare per proporre ricorso, pertanto spetta a ciascun Stato membro stabilire le modalità RAGIONE_SOCIALEe procedure, amministrativa e giurisdizionale, intesa a garantire la tutela dei diritti spettanti agli amministrati in forza del diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea. Ne consegue che non osta con i principi unioniali, in fattispecie riguardante l’impugnazione con ricorso cumulativo tributario di più atti impositivi, l’applicazione del contributo unificato risultante dalla somma dei contributi dovuti con riferimento ad ogni atto impugnato sulla base del valore di ognuno di essi’ (così ancora: Sez. 5 Ordinanza n. 17510 del 31/05/2022, pronunciata fra le medesime parti).
D’altro canto, non va dimenticato che la Corte Costituzionale, con la pronuncia n. 78/2016, ha incidentalmente precisato che il combinato disposto degli artt. 14, comma 3 bis d.P.R. 115 del 2002 e 12, comma 2 d.lgs. 546 del 1992 deve essere letto nel senso che è la prima previsione (art. 14 comma 3 bis cit.) che costituisce il principio per la determinazione del contributo unificato, mentre la seconda (art. 12, comma 2 cit.) funge da mero corollario, specificando come definire la base di calcolo.
Non essendo dubbio, nel caso di specie, che il ricorso introduttivo del presente giudizio riguardasse non solo l’intimazione di pagamento, ma anche la sottesa cartella -tanto che proprio su quella statuisce la C.T.R.- la sentenza impugnata, non avendo fatto buon governo dei principi testé richiamati,
deve essere cassata, senza rinvio, ex art. 384, comma 2 c.p.c., posto che, non essendo necessario alcun ulteriore accertamento la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del l’originario ricorso.
Le spese di lite di questo giudizio di legittimità vanno poste a carico di RAGIONE_SOCIALE e liquidate in euro 2.200,00 oltre a spese prenotate a debito. Le spese dei giudizi di merito possono essere integralmente compensate, stante il consolidarsi in corso di causa del su riportato indirizzo.
Nulla in punto spese nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘ intimata RAGIONE_SOCIALE, in relazione al giudizio di legittimità.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso RAGIONE_SOCIALEa società contribuente.
Condanna RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese di lite di questo giudizio di legittimità, che liquida, a favore del RAGIONE_SOCIALE ricorrente, in euro 2.200,00 oltre a spese prenotate a debito.
Compensa integralmente le spese dei giudizi di merito.
Così deciso in Roma, in data 11 febbraio 2025