Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11292 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 11292 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6683/2022 R.G. proposto da :
MINISTERO ECONOMIA RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (NUMERO_DOCUMENTO) che lo rappresenta e difende ex lege
-ricorrente-
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore
-intimata-
E CONTRO
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore
-intimata-
avverso SENTENZA di C.T.R. della LOMBARDIA, sez. staccata di BRESCIA, n. 3144/2021 depositata il 31/08/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/02/2025
dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze impugna la sentenza della C.T.R. della Lombardia che, parzialmente accogliendo l’appello della RAGIONE_SOCIALE ha dichiarato legittima la cartella n. NUMERO_CARTA inerente all’omesso integrale pagamento del contributo unificato, nel limite di euro 500,00 oltre sanzioni.
La C.T.R., rigettate le eccezioni preliminari formulate dalla RAGIONE_SOCIALE ed osservato che l’intimazione di pagamento impugnata dalla società riguardava la medesima pretesa erariale contenuta nelle prodromiche cartelle di pagamento, ha ritenuto che il valore della lite, ai fini del calcolo del contributo unificato, fosse da quantificarsi nell’importo del tributo, benché riportato da due diversi atti dell’amministrazione fiscale, e non nella somma degli importi di cui all’intimazione di pagamento e dei suoi atti presupposti.
La soc. RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
L’Agenzia delle Entrate Riscossione è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Ministero dell’Economia e delle Finanz e si affida ad un unico motivo di ricorso, con il quale deduce, ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 14 comma 3 bis del d.P.R. 115 del 2002 e 12, comma 2 del d.lgs. 546 del 1992. Osserva che la sentenza impugnata, mal
comprendendo la ratio normativa dell’art. 14 comma 3 bis d.P.R. 115 del 2002, aderisce ad un’interpretazione che travisa la chiara intenzione del legislatore che ha inteso introdurre una norma speciale per il processo tributario, determinando il valore della lite su ciascun atto impugnato. Ricorda che, nel caso di specie, il contribuente nell’impugnare il sollecito di pagamento della TARI, aveva richiesto al giudice tributario di pronunciarsi anche sull’omessa notifica dei sottesi avvisi di pagamento, concludendo per la prescrizione della pretesa tributaria o per la sua decadenza. Richiama la pronuncia della Corte Costituzionale 78/2016, che ha rigettato la questione di legittimità di costituzionale della disposizione di cui all’art. 14, comma 3 bis cit., nonché la sentenza della Suprema Corte n. 16283/2021, con cui è stato affermato il principio, secondo il quale, anche in caso di ricorso cumulativo avverso più atti impositivi, il calcolo del contributo unificato va operato sulla somma dei contributi dovuti con riferimento ad ogni atto impugnato, sulla base del valore di ciascuno di essi. Sottolinea che siffatta interpretazione corrisponde a quella offerta dalle Circolari 1/DF del 21 settembre 2001 e 2/DGT del 14 dicembre 2012.
Il motivo è fondato.
Questa Corte ha, infatti, anche recentemente ribadito che ‘Nel processo tributario, il contributo unificato, dovendo essere calcolato in base al valore della controversia, che, ai sensi dell’art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, corrisponde al valore del tributo, al netto di interessi e sanzioni, va determinato, in caso di ricorsi cumulativi, sommando i contributi dovuti per ciascun atto impugnato, ex art. 14, comma 3-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, poiché la facoltà di presentare un ricorso unitario per impugnare plurimi atti impositivi risponde solo ad esigenze di economia processuale e non di risparmio di
spesa per il ricorrente’ (Sez. 5 – , Ordinanza n. 25607 del 25/09/2024; Cass. Sez. 5, 10/06/2021, n. 16283; cfr. inoltre: ; Cass. Sez. 6, n. 37386 del 21/12/2022; cfr. anche Sez. 5, Ordinanza n. 17510 del 31/05/2022 e Sez. 5, Ordinanza n. 17510 del 31/05/2022).
4. Come chiarito dalla giurisprudenza richiamata: ‘anche prima della precisazione introdotta dall’art. 1, comma 598, lett. a, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (c.d. “Legge di stabilità 2014”), la cui entrata in vigore con decorrenza dal 1^ gennaio 2014, ne esclude l’applicabilità ratione temporis alla fattispecie in disanima, il criterio relativo alla determinazione del contributo unificato in tema di ricorsi cumulativi era chiaramente stato precisato dal T.U. in materia di spese di giustizia e da numerose circolari interpretative. L’art. 14, comma 3-bis, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, prima della vigente formulazione, disponeva che il contributo unificato per i processi tributari dovesse essere determinato ai sensi dell’art. 12, comma 2, del d. lgs. 31 dicembre 1992 n. 546. È evidente che quest’ultima disposizione introduce una disciplina speciale rispetto a quella prevista dai processi civili, con conseguente inapplicabilità della disposizione generale di rinvio al codice di procedura civile stabilita dall’art. 1 del d. lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, ciò in ragione della specificità del processo tributario. Il contributo unificato, che ha natura tributaria, deve essere versato al momento del deposito dell’atto introduttivo del giudizio tributario dinanzi alla competente Commissione Tributaria, intendendosi per atto introduttivo del giudizio non solo il ricorso principale, ma anche ogni atto processuale, autonomo rispetto a quello introduttivo, che comporti sostanzialmente un ampliamento del thema decidendum ‘ (così Sez. 5 Ordinanza n. 17510 del 31/05/2022).
E’ sotto tale profilo, anche in ragione della maggiore complessità del processo, e dell’autonoma statuizione espressa dal giudice tributario che è tenuto ad esaminare le domande riferite a diversi obblighi tributari del ricorrente, in relazione al numero dei provvedimenti impugnati, che si giustifica l’interpretazione offerta dalla direttiva impartita dal Dipartimento delle Finanze – Direzione della Giustizia Tributaria il 14 dicembre 2012 n. 2., secondo la quale ‘ Tenuto conto che la norma collega il valore della lite al singolo atto impugnato, in caso di un unico ricorso avverso più atti, si ritiene che il calcolo del contributo debba essere effettuato con riferimento ai valori dei singoli atti e non sulla somma di detti valori “.
Nel caso di specie, l’invocata novità introdotta dalla legge di stabilità 2014 non muta il quadro descritto poiché è intervenuta solo a chiarire che ‘in caso di impugnazione con unico ricorso di una pluralità di atti, il contributo unificato deve essere versato in unica soluzione e il relativo importo risulta dalla somma dei contributi dovuti con riferimento ad ogni atto impugnato sulla base del valore di ognuno di essi’.
A questo proposito ‘con riferimento all’autonomia delle domande proposte dal contribuente che impugna diversi atti impositivi, e quindi alla non unicità del ‘bene della vita’ a cui lo stesso aspira, ossia l’annullamento del singolo provvedimento portante la pretesa fiscale, appare utile il richiamo ad un precedente della Corte di Giustizia (in particolare: Corte Giust., 6 ottobre 2015, causa C61/14, Orizzonte Salute -Studio infermieristico associato vs. Ministero della Giustizia ed altri) al fine di verificare la compatibilità della statuizione con i diritti unionali (…) Il giudice europeo ha assunto quali parametri di riferimento i principi di equivalenza e di effettività, nonché l’effetto utile della Direttiva n. 89/665/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, affermando che non contrasta con il diritto
dell’Unione Europea la norma nazionale che impone il versamento del contributo unificato risultando, altresì, legittima la previsione di più contributi unificati in uno stesso giudizio, purché il ricorso incidentale e i motivi aggiunti amplino considerevolmente l’oggetto della controversia’. La Corte di Giustizia ha, inoltre, ‘affermato che non esiste una disciplina nell’Unione Europea che regolamenti specificamente i tributi giudiziari da versare per proporre ricorso, pertanto spetta a ciascun Stato membro stabilire le modalità delle procedure, amministrativa e giurisdizionale, intesa a garantire la tutela dei diritti spettanti agli amministrati in forza del diritto dell’Unione Europea. Ne consegue che non osta con i principi unioniali, in fattispecie riguardante l’impugnazione con ricorso cumulativo tributario di più atti impositivi, l’applicazione del contributo unificato risultante dalla somma dei contributi dovuti con riferimento ad ogni atto impugnato sulla base del valore di ognuno di essi’ (così ancora: Sez. 5 Ordinanza n. 17510 del 31/05/2022, pronunciata fra le medesime parti).
D’altro canto, non va dimenticato che la Corte Costituzionale, con la pronuncia n. 78/2016, ha incidentalmente precisato che il combinato disposto degli artt. 14, comma 3 bis d.P.R. 115 del 2002 e 12, comma 2 d.lgs. 546 del 1992 deve essere letto nel senso che è la prima previsione (art. 14 comma 3 bis cit.) che costituisce il principio per la determinazione del contributo unificato, mentre la seconda (art. 12, comma 2 cit.) funge da mero corollario, specificando come definire la base di calcolo.
Non essendo dubbio, nel caso di specie, che il ricorso introduttivo del presente giudizio riguardasse non solo l’intimazione di pagamento, ma anche la sottesa cartella -tanto che proprio su quella statuisce la C.T.R.- la sentenza impugnata, non avendo fatto buon governo dei principi testé richiamati,
deve essere cassata, senza rinvio, ex art. 384, comma 2 c.p.c., posto che, non essendo necessario alcun ulteriore accertamento la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del l’originario ricorso.
Le spese di lite di questo giudizio di legittimità vanno poste a carico di RAGIONE_SOCIALE e liquidate in euro 2.200,00 oltre a spese prenotate a debito. Le spese dei giudizi di merito possono essere integralmente compensate, stante il consolidarsi in corso di causa del su riportato indirizzo.
Nulla in punto spese nei confronti dell’ intimata Agenzia delle Entrate Riscossione, in relazione al giudizio di legittimità.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso della società contribuente.
Condanna RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese di lite di questo giudizio di legittimità, che liquida, a favore del Ministero ricorrente, in euro 2.200,00 oltre a spese prenotate a debito.
Compensa integralmente le spese dei giudizi di merito.
Così deciso in Roma, in data 11 febbraio 2025