Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13457 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 13457 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 20/05/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
– SEZIONE TRIBUTARIA –
OGGETTO
composta dai seguenti magistrati:
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere – rel.
NOME COGNOME
Consigliere
Ud. 11/02/2025
CONTRIBUTO UNIFICATO INVITO PAGAMENTO – IRROGAZIONE SANZIONE
ha deliberato di pronunciare la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14/2021 del ruolo generale, proposto
DA
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE, con sede in INDIRIZZO, Lissone Mb, in persona del legale rappresentante pro tempore , NOME COGNOME rappresentata e difesa, in ragione di procura speciale e nomina da considerarsi poste in calce al ricorso, dagli avv.ti NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE) ed NOME COGNOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– RICORRENTE –
CONTRO
il MINISTERO DELL ‘E CONOMIA E DELLE FINANZE (codice fiscale CODICE_FISCALE, in persona del Ministro pro tempore ,
Numero registro generale 14/2021
rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale CODICE_FISCALE. Numero sezionale 977/2025 Numero di raccolta generale 13457/2025 Data pubblicazione 20/05/2025
– CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 1910/13/2020, depositata il 15 settembre 2020 e non notificata.
UDITA la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME all’udienza camerale dell’11 febbraio 2025.
FATTI DI CAUSA
Oggetto di controversia è il provvedimento di irrogazione delle sanzioni indicato in atti, emesso dalla Segreteria della Commissione tributaria regionale della Lombardia in relazione all’omesso pagamento dell’ulteriore contributo unificato dovuto a seguito dell’ordinanza n. 28004 del 28 novembre 2017 con cui la Corte di Cassazione aveva rigettato la relativa impugnazione proposta dalla società.
La Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava l’appello avanzato dalla contribuente contro la sentenza n. 1852/12/2019 della Commissione tributaria provinciale di Milano, considerando, preliminarmente, che le ragioni del gravame si risolvevano nell’unico motivo avente ad oggetto la predicata esigenza della previa notifica di un atto prodromico attraverso il quale l’amministrazione finanziaria avrebbe dovuto esercitare il potere impositivo, rivolgendosi non già direttamente al contribuente-trasgressore, come avvenuto nella specie, bensì al difensore presso cui era stato eletto domicilio.
La Commissione riteneva corretta la pronuncia di primo grado ai cui contenuti si riportava, precisando che, ai sensi
Numero sezionale 977/2025
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dell’art. 13, comma 1quater , d.P.R. n. 115/2002, il presupposto per il versamento di un’ulteriore somma a titolo di contributo unificato non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale dell’impugnazione, così venendosi a sanzionare la condotta della parte, che assume quindi il ruolo trasgressore a mente dell’articolo 16, comma 2. D.gs. n. 471/1997.
Per altra via, il Giudice regionale osservava che le censure della ricorrente contestavano « un aspetto solo formale della riscossione, ossia la mancata notificazione del provvedimento recante la pretesa sanzionatoria presso il domicilio eletto nella sede giurisdizionale » (v. pagina n. 3 della sentenza in rassegna), laddove, cessato il rapporto processuale, non vi era ragione di notificare l’atto amministrativo al difensore, trattandosi di elezione di domicilio oramai superata, per cui correttamente l’amministrazione aveva notificato il provvedimento di irrogazione delle sanzioni alla contribuente.
RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione avverso la suindicata sentenza, con atto notificato in data 3 dicembre 2020, formulando un unico motivo di impugnazione, successivamente depositando in data 13 gennaio 2025 memoria ex art. 380bis .1., c.p.c.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanza resisteva con controricorso notificato il 12 gennaio 2021.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso la società ha dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 13, 16 e 248 d.P.R.
n. 115/2002, lamentando che non era mai stata contestata la notifica del provvedimento con il quale si richiedeva, in relazione al predetto giudizio di legittimità, il versamento dell’ulteriore contributo e delle sanzioni, ma l’omessa notifica del diverso atto ad esso presupposto, vale a dire dell’invito al pagamento di cui all’art. 248 d.P.R. n. 115/2002, della cui notifica l’Ufficio non aveva fornito prova. Numero sezionale 977/2025 Numero di raccolta generale 13457/2025 Data pubblicazione 20/05/2025
Il tutto, con la conseguente violazione delle menzionate disposizioni, giacchè il versamento dell’ulteriore contributo poteva considerarsi omesso solo dopo il decorso di trenta giorni dalla notifica del citato invito, da eseguirsi presso il domicilio eletto nel relativo giudizio, per cui, in assenza della notifica di tale atto, non solo il citato termine non era spirato, ma nemmeno potevano essere applicate le sanzioni, nella specie, invece, erroneamente irrogate contestualmente alla (prima) richiesta di pagamento del citato, ulteriore, contributo.
Il ricorso non può essere accolto per la seguente ragione.
Va dato conto che il Giudice regionale, nel rimandare «integralmente» (così nella sentenza impugnata) ai contenuti della pronuncia di primo grado, ha fatto così propria anche la valutazione della Commissione provinciale «laddove ha ritenuto l’avviso di pagamento notificato in data 12 febbraio 2018 » (così nella sentenza impugnata), profilo questo che aveva costituito ragione di gravame da parte della contribuente.
Giova, altresì, precisare che la Commissione regionale ha pure dato atto che il provvedimento di irrogazione delle sanzioni, oggetto di impugnazione, era stato notificato in data
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8 novembre 2018, e quindi in epoca successiva alla notifica del 12 febbraio 2018, riferita al mero avviso di pagamento. Data pubblicazione 20/05/2025
4. É questo, dunque, il quadro fattuale su cui si è sviluppata la valutazione della Commissione regionale secondo digressioni argomentative non direttamente utili ai fini della decisione, ma che, tuttavia, non intaccano le circostanze di fatto sopra delineate, qualificate dalla previa notifica dell’avviso di pagamento, in data 18 febbraio 2018, e poi dalla successiva notifica del provvedimento di irrogazione sanzioni e di pagamento del (ulteriore) contributo non ancora versato.
In tale contesto, perde allora di consistenza il motivo di impugnazione, fondato sulla necessità della notifica del prodromico invito al pagamento solo in presenza del quale poteva essere adottato il successivo provvedimento di irrogazione delle sanzioni oggetto di impugnazione.
La dedotta omissione della notifica dell’invito di cui all’art. 248 d.P.R. n. 115/2002, perentoriamente contrastata dalle difese del Ministero (a dire del quale detto atto « risulta essere stato validamente notificato alla ricorrente società presso il domicilio eletto (Avv.ti COGNOME COGNOME), come certificato dalle ricevute di avvenute consegna rilasciate in data 12.02.2018 e delle quali si è riportato il contenuto)» (così nel controricorso privo di numerazione), si oppone frontalmente all’accertamento fattuale compiuto dai giudici di merito e coinvolge ora la Corte in un inammissibile apprezzamento di merito.
Si spiega in tali termini l’inammissibilità del ricorso, ove si consideri che sotto l’egida del parametro censorio prescelto di cui all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c. e quindi della violazione di legge, la ragione di impugnazione poggia in realtà
e si sostanzia nella rivisitazione delle circostanze di fatto vagliate dal Giudice regionale, secondo una prospettiva non coltivabile nella sede che occupa. Numero sezionale 977/2025 Numero di raccolta generale 13457/2025 Data pubblicazione 20/05/2025
Le spese presente grado di giudizio seguono la soccombenza.
Va, infine, dato atto che sussistono i presupposti di cui all’art 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento da parte della ricorrente di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso.
P.Q.M.
la Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze nella somma di 1.300,00 € per competenze, oltre alle spese prenotate a debito.
Dà atto che sussistono i presupposti di cui all’art 13, comma 1quater , d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte della ricorrente di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11 febbraio 2025 .
IL PRESIDENTE NOME COGNOME