Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33372 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33372 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 19/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13637/2020 R.G. proposto da:
LEGAMBIENTE RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’avvocato NOME (CODICE_FISCALE, PEC
EMAIL
-ricorrente-
contro
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE LOMBARDIA MILANO, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, SEGRETARIO GENERALE GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA, MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587)
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 3595/2019 depositata il 25/09/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che
La CTR in epigrafe indicata ha rigettato l’appello della contribuente con conferma della decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso relativo al contributo unificato per una controversia al TAR; per la ricorrente il contributo unificato non sarebbe dovuto in quanto la stessa sarebbe una ONLUS e, in quanto tale, esente dall’imposta;
ricorre in cassazione LEGAMBIENTE RAGIONE_SOCIALE con quattro motivi di ricorso (1Violazione di legge, art. 27bis dell’allegato B, d.P.R. n. 642 del 1972, art. 10 e 23bis , d.P.R. n. 115 del 2002, art. 1 e 8, l. n. 266 del 1991, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3. Cod. proc. civ.; 2illegittimità costituzionale dell’art. 10, 13, comma 6-bis, d.P.R. n. 115 del 2002 e art 8, l. n. 266 del 1991, art. 82 d. lgs. n. 117 del 2017, in relazione agli art. 24, 53 e 97 della costituzione; 3illegittimità costituzionale dell’art. 10, d.P.R. n. 115 del 2002, art. 27bis dell’allegato B, d.P.R. n. 642 del 1972, art. 8 l. n. 266 del 1991, art. 82, d. lgs. n. 117 del 2017, in relazione all’art. 117, primo comma, costituzione, convenzione di Aarhus, ratificata con la l. 108 del 2001, art. 6, direttiva 2003/4/CE, art. 47, Carta dei diritti fondamentali dell’UE e art. 6, CED U; 4- violazione di legge, art. 10, l. n. 212 del 2000, art. 16, primo comma, e 161-bis, d.P.R. n. 115 del 2002, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per il rigetto della richiesta di escludere il pagamento delle sanzioni per l’incertezza della normativa );
l’Avvocatura generale dello Stato si è costituita per i resistenti chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato, come già deciso da numerose sentenze della Corte di Cassazione.
…
Considerato che
Il ricorso è infondato e deve rigettarsi, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese e al raddoppio del contributo unificato.
Il primo motivo risulta palesemente infondato in quanto questa Corte di Cassazione, nella sua massima espressione, a Sezioni Unite, ha già deciso la questione nei seguenti termini: «In materia di agevolazioni tributarie, le associazioni di volontariato senza scopo di lucro e le Onlus non sono esenti dal pagamento del contributo unificato per le attività giurisdizionali connesse allo svolgimento di quelle statutarie, ancorché a tutela di interessi riconosciuti di particolare rilevanza sociale, atteso che le norme che prevedono agevolazioni o esenzioni tributarie, quali gli artt. 10 del d.P.R. n. 115 del 2002, 8, comma 1, l. n. 266 del 1991 e 27-bis della tabella B allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, sono soggette a stretta interpretazione e non ammettono un’interpretazione estensiva o analogica» (Sez. U., Sentenza n. 10013 del 15/04/2021, Rv. 661014 -01; vedi anche, nello stesso senso, già Sez. 5 – , Sentenza n. 23686 del 28/10/2020, Rv. 659306 – 01).
Manifestamente infondate anche le due questioni di costituzionalità prospettate; la Corte costituzionale ha, al riguardo, considerato, con la decisione n. 91 del 2015: «E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 8 della legge 11 agosto 1991, n. 266 e 27- bis dell’Allegato B al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, impugnati, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 53 e 97 Cost., nella parte in cui non prevedono, nell’ambito delle esenzioni dall’imposta di bollo, gli atti di natura giudiziale e processuale delle organizzazioni di volontariato. Le disposizioni
sottoposte a scrutinio contengono una norma inconferente rispetto alle censure del giudice a quo. Infatti, secondo la prospettazione dello stesso rimettente, la violazione denunciata non discenderebbe dall’applicazione delle contestate disposizioni – relative alle esenzioni dall’imposta di bollo – bensì dalle disposizioni che prevedono le esenzioni dal contributo unificato (art. 10 del d.P.R. n. 115 del 2002), le quali tuttavia non hanno formato oggetto di censura».
Inoltre, questa Corte di Cassazione ha già ritenuto manifestamente infondate le questioni di costituzionalità prospettate dalla ricorrente: «E’ manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, 24, 45, 53, 97 e 113, commi 1 e 2, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 27-bis, all. B, della Tariffa di cui al d.P.R. n. 642 del 1972, nella parte in cui non estende alle ONLUS l’esenzione dal pagamento del contributo unificato, ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 115 del 2002, atteso che, per un verso, detta agevolazione si correla alla meritevolezza dell’attività svolta e non alla mera qualità soggettiva dell’ente e, per un altro, la sottoposizione al contributo, per le organizzazioni che operano in materia di appalti pubblici, non comporta alcuna discriminazione in danno di quanti decidano di far valere le proprie ragioni tramite l’associazione di categoria, non essendo gli stessi gravati di maggiori oneri economici rispetto agli altri soggetti che propongono ricorso giurisdizionale contro una decisione delle amministrazioni aggiudicatrici ed essendo pertanto rispettato, in detta prospettiva, anche il principio di equivalenza sancito dalla giurisprudenza unionale» (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 14332 del 05/06/2018, Rv. 649203 – 01).
Anche il richiamo alla convenzione di Aarhus, ratificata con la l. 108 del 2001, e agli art. 6, direttiva 2003/4/CE, 47, Carta dei diritti fondamentali dell’UE e art. 6, CEDU risulta incongruente. L’accesso alla giustizia avuto riguardo all’art. 9 della Convenzione e all’art. 24 della costituz ione si concretizza con l’ammissione al gratuito
patrocinio, nella sussistenza delle condizioni richieste dalla norma (vedi T.U. spese di giustizia, d.P.R. 115 del 2002, art. 119) che prevede il diritto al gratuito patrocinio anche ad enti ed associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica (Cfr., in termini, Sez. 5 , Sentenza n. 23686 del 28/10/2020, Rv. 659306 -01; Sez. 5°, Sentenza n. 23882 del 20.10.2020, resa con riguardo alla medesima ricorrente dell’odierno giudizio).
Anche l’ultimo motivo risulta infondato, la sentenza impugnata non esclude le sanzioni tributarie in quanto ritiene l’insussistenza di «alcuna situazione di incertezza normativa in relazione all’obbligo di pagamento del contributo e alla portata della norma tributaria».
Il motivo è formulato in violazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
In presenza di una doppia conforme di merito risulta inammissibile il ricorso ex art. 360, primo comma, N. 5 cod. proc. civ.: «Nell’ipotesi di doppia conforme, prevista dall’art. 348-ter, comma 5, c.p.c., il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n. 5) dell’art. 360 c.p.c. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse» (Sez. 3 – , Ordinanza n. 5947 del 28/02/2023, Rv. 667202 – 01).
Comunque, anche a voler riqualificare il motivo come deduzione di violazione delle norme ivi richiamate, deve rilevarsi che la Cassazione sul punto non ha mai avuto contrasti e, le decisioni di merito non sono rilevanti per affermare la sussistenza di un’incertezza normativa: « In tema di sanzioni amministrative per la violazione di obblighi tributari, deve escludersi la sussistenza di obiettive condizioni di incertezza nell’interpretazione delle norme violate, nel caso in cui la giurisprudenza della S.C., alla quale
soltanto spetta assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, ai sensi dell’art. 65 del r.d. n. 12 del 1941, sia consolidata, senza che assumano rilevanza eventuali contrasti nella giurisprudenza di merito» (Sez. 5 – , Ordinanza n. 3431 del 06/02/2019, Rv. 652523 – 01).
…
P.Q.M.
rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.400,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; a i sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 17/09/2024.