Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18164 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18164 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso 16999-2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso, dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME
– RAGIONE_SOCIALE –
contro
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE COGNOMEA LIGURIA -SEGRETERIA GENERALE, in persona del Segretario pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE COGNOMEO STATO
-controRAGIONE_SOCIALE–
avverso la sentenza n. 1611/2017 RAGIONE_SOCIALEa COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE RAGIONE_SOCIALEa LIGURIA, depositata il 27/11/2017, non notificata; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/6/2025 dal AVV_NOTAIO Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La RAGIONE_SOCIALE tributaria regionale RAGIONE_SOCIALEa Liguria, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’appello di RAGIONE_SOCIALE, avverso la pronuncia n. 1611/2016 RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Provinciale di Genova con cui era stato respinto il ricorso avverso avviso di pagamento emesso dal TAR Liguria in relazione al pagamento del contributo unificato per l ‘ iscrizione RAGIONE_SOCIALEa causa con numero R.G. 618/2015.
Avverso la pronuncia RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi ed illustrati da memoria.
Il TAR resiste con controricorso.
RAGIONI COGNOMEA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo la RAGIONE_SOCIALE denuncia, in rubrica, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3) e 4), c.p.c., violazione degli artt. 9, 10, 13 e 14 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, RAGIONE_SOCIALE‘art. 27bis RAGIONE_SOCIALE‘Allegato B al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e degli artt. 2, 3, 9, 24, 32, 53 e 97 Cost. e lamenta che la RAGIONE_SOCIALE tributaria regionale abbia erroneamente disatteso la proposta questione di legittimità costituzionale degli artt. 10 del D.P.R. n. 115/2002 e 27bis RAGIONE_SOCIALE‘All. B al D.P.R. n. 642/1972 circa la sussistenza RAGIONE_SOCIALE ‘ esenzione dalla corresponsione del contributo unificato a favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE.
1.2. Con il secondo motivo la RAGIONE_SOCIALE denuncia, in rubrica, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, n. 3) e 4) c.p.c. violazione e falsa applicazione degli artt. 9, 10, 13 e 14 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 27bis RAGIONE_SOCIALE‘Allegato B al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642., nonché degli artt. 2, 3, 9, 24, 32, 53 e 97 Cost. e lamenta che la RAGIONE_SOCIALE tributaria regionale abbia erroneamente escluso che le organizzazioni non lucrative di utilità
sociale, come l’odierna RAGIONE_SOCIALE, siano esenti dal pagamento del contributo unificato anche in virtù RAGIONE_SOCIALEa legittimazione straordinaria a ricorrere in capo alle RAGIONE_SOCIALE di tutela ambientale, riconosciute dal RAGIONE_SOCIALE – a tutela RAGIONE_SOCIALE‘ambiente, del paesaggio e RAGIONE_SOCIALE‘ecosistema, prevista dall’art. 18 RAGIONE_SOCIALEa Legge n. 349/1986.
1.3. Da ultimo, la RAGIONE_SOCIALE formula, impropriamente come terzo motivo di ricorso, q uestione pregiudiziale, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 267 TFUE (ex articolo 234 del TCE), con riferimento all’art. 47 RAGIONE_SOCIALEa Carta dei Diritti fondamentali RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea (Carta di Nizza), alla Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e all’accesso alla giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatta ad Arhus il 25 giugno 1998 (c.d. Convenzione di Arhus) ed alle Direttive europee 2003/4/CE e 2003/35/CE, con riferimento all’esclusione dall’esenzione del pagamento del contributo unificato.
2.1. Le doglianze, da esaminare congiuntamente, vanno disattese.
2.2. Questa Corte, invero, ha già dichiarato manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, 24, 45, 53, 97 e 113, commi 1 e 2, Cost., la questione di legittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 27bis , all. B, RAGIONE_SOCIALEa Tariffa di cui al d.P.R. n. 642 del 1972, nella parte in cui non estende alle RAGIONE_SOCIALE l’esenzione dal pagamento del contributo unificato, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 10 del d.P.R. n. 115 del 2002, atteso che, per un verso, detta agevolazione si correla alla meritevolezza RAGIONE_SOCIALE‘attività svolta e non alla mera qualità soggettiva RAGIONE_SOCIALE‘ente e, per un altro, la sottoposizione al contributo, per le organizzazioni che operano in materia di appalti pubblici, non comporta alcuna discriminazione in danno di quanti decidano di far valere le proprie ragioni tramite l’RAGIONE_SOCIALE, non essendo gli stessi gravati di maggiori oneri economici rispetto agli altri soggetti che propongono ricorso giurisdizionale contro una decisione RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni aggiudicatrici ed essendo pertanto rispettato, in detta prospettiva, anche il principio di equivalenza sancito dalla giurisprudenza unionale (cfr. Cass. n. 14332/2018).
2.3. Le Sezioni Unite (sentenza S.U. n. 10013 del 2021), premessa l’indiscussa qualità di entrata tributaria erariale del contributo unificato,
hanno poi dato conferma all’orientamento seguito costantemente dalla Sezione RAGIONE_SOCIALE, secondo cui «in materia di agevolazioni tributarie, le RAGIONE_SOCIALE non sono esenti dal pagamento del contributo unificato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 10 del D.P.R. n. 115 del 2002 e 27 bis RAGIONE_SOCIALEa tabella B allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, atteso che, da un lato, il termine «atti» deve riferirsi esclusivamente a quelli amministrativi e non anche a quelli processuali, giusta la necessità di un’interpretazione restrittiva quanto ai benefici fiscali, e, dall’altro, che l’esenzione dal contributo suddetto è giustificabile, alla luce RAGIONE_SOCIALE‘art. 10 del d.P.R. n. 115 del 2002, solo in base ad un criterio di meritevolezza, in funzione RAGIONE_SOCIALEa solidarietà sociale, RAGIONE_SOCIALE‘oggetto del giudizio e non in considerazione RAGIONE_SOCIALEa qualità del soggetto, anche in ragione di esigenze costituzionali di parità di trattamento e comunitarie di non discriminazione (cfr. Cass. n. 23875, 23876, 23880, 23881, 23882, 24083 del 2020, n. 14332 del 2018, n. 27331 del 2016, n. 21522 del 2013).
2.4. Le Sezioni Unite hanno così ribadito: 1) il principio che il diritto all’esenzione dal c.u. sussiste, in effetti, solo nelle ipotesi contemplate dall’art. 10 t.u. del 2002, il quale introduce un regime di esenzione di natura oggettiva, applicabile solo in presenza di «processi» esenti dall’imposta di bollo e da ogni tipologia di spesa, secondo specifiche disposizioni legislative, oltre che nei casi di esonero dal c.u. tassativamente previsti da altre disposizioni di legge; 2) il principio, costantemente affermato, RAGIONE_SOCIALEa tassatività RAGIONE_SOCIALEe norme agevolative che, derogando al sistema tributario, sono di stretta interpretazione e non possono essere applicate in via estensiva o analogica (cfr. Cass. n. 21522 del 2013, n. 27331 del 2016), non essendo, per l’e ffetto, le agevolazioni fiscali applicabili a casi e situazioni non riconducibili al significato letterale RAGIONE_SOCIALEe norme che le prevedono.
2.5. Dopo aver dunque sintetizzato gli argomenti critici esposti nell’ordinanza interlocutoria di rimessione a sostegno RAGIONE_SOCIALE‘auspicato revirement, le Sezioni Unite hanno preso posizione sugli stessi, statuendo che: 1) il c.u. è una entrata tributaria erariale -configurata come prelievo coattivo volto al finanziamento RAGIONE_SOCIALEe «spese degli atti giudiziari» (cfr. Corte
cost. n. 73 del 2005; Cass. SU n. 9840 del 2011, n. 5994 del 2012) – diretta a sostituire non solo i tributi erariali gravanti anch’essi su procedimenti giurisdizionali, quali l’imposta di bollo e la tassa di iscrizione a ruolo, ma anche i diritti di cancelleria e di chiamata di causa RAGIONE_SOCIALE‘ufficiale giudiziario (cfr. art. 9, comma 1, legge 23 dicembre 1999, n. 488), con la conseguente rilevanza e fondatezza RAGIONE_SOCIALE‘argomento che fa leva sull’assenza di quella sostanziale sinonimia tra il c.u. e l’imposta di bollo; 2) da ciò deriva altresì che gli ulteriori casi di esonero dal c.u. (oltre a quelli indicati nell’art. 10 t.u. del 2002) devono essere individuati tramite rinvio implicito, contenuto nel medesimo art. 10, alle fattispecie normativamente tipizzate di esonero dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e genere, non essendo sufficiente l’esonero dalla sola imposta di bollo o di registro; 3) l’affermata necessità di correlare l ‘ esenzione dal c.u. alla qualità soggettiva RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE non trova adeguato sostegno nel fatto che, talora, la legge prevede l’esonero in ragione RAGIONE_SOCIALEa natura del soggetto che assume l’iniziativa di iscrivere la causa a ruolo, trattandosi pur sempre di casi specifici e tipizzati dal legislatore (ad es., di «ammissione al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato» e di prenotazione a debito); 4) il regime RAGIONE_SOCIALEe esenzioni non è ispirato ad un criterio soggettivo, ma ha riguardo alla materia o all’oggetto RAGIONE_SOCIALE‘attività, sostanziale o processuale, che si intende agevolare, e ciò vale anche per le RAGIONE_SOCIALE; 5) il pagamento del c.u. – che è una mera anticipazione -non ostacola in modo intollerabile lo svolgimento RAGIONE_SOCIALEe attività RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE, essendo il relativo costo traslato sulla parte soccombente nel giudizio; 6) l’art. 8, comma 1, legge n. 266 del 1991, peraltro nel caso di specie non applicabile ratione temporis , in quanto abrogata dall’art. 102, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 117 del 2017 (codice del terzo settore), non è idonea a fondare un ‘ interpretazione di sistema come quella proposta dal RAGIONE_SOCIALE, al fine di fare dichiarare esenti, in via generale ed anche per il futuro, le iniziative giurisdizionali poste in essere dalle RAGIONE_SOCIALE.
2.6. E’ stato poi posto in rilievo dalle Sezioni Unite che l’obiettivo di favorire gli enti che operano nel campo RAGIONE_SOCIALEa solidarietà e RAGIONE_SOCIALEa tutela di interessi generali, anche di rilievo costituzionale, non debba
necessariamente implicare l’indistinta sollevazione dal pagamento del contributo unificato (funzionale all’espletamento del servizio pubblico di giustizia) rientrando invece nella discrezionalità legislativa di optare tra le varie soluzioni agevolative possibili nei vari ambiti di intervento ed operatività degli enti favoriti ( Corte Cost. n. 164/2010).
2.7. Tale discrezionalità legislativa esclude dunque la fondatezza dei dubbi di legittimità costituzionale (artt.3 e 24 Cost.) RAGIONE_SOCIALEa disciplina in esame con riguardo ad altre tipologie esonerative (stante la peculiarità del contributo unificato e la sua richiamata funzionalità) e con riguardo agli oneri economici di accesso alla giustizia (cfr. Corte Cost. n. 522/2002; Cass. n. 14332/2018).
2.8. Inoltre, non può ritenersi confliggente con il diritto UE né la previsione del contributo unificato in quanto tale (CGUE 6.10.2015 in causa C-61/14), né la mancata previsione di un regime esonerativo basato indistintamente sulla natura soggettiva RAGIONE_SOCIALE‘ente piuttosto che sulla tipologia di atti.
2.9. È stato osservato che, se un ‘ indicazione normativa si voglia trarre dalla normativa europea in materia di accesso del pubblico (e, in tesi, di tutela giurisdizionale) in relazione alle informazioni ambientali, questa è nel senso che si tratta di agevolazioni riconosciute non per la qualità soggettiva RAGIONE_SOCIALEa parte interessata o che agisce, ma in ragione RAGIONE_SOCIALEa materia o RAGIONE_SOCIALE‘oggetto del contenzioso.
2.10. È significativo che «le informazioni cui fa riferimento la succitata normativa concernono esclusivamente lo stato RAGIONE_SOCIALE‘ambiente (area, sottosuolo, siti naturali etc.) ed i fattori che possono incidere sull’ambiente (sostanze, energie, rumore, radiazioni, emissioni), sulla salute e sulla sicurezza umana, con esclusione quindi di tutti i fatti ed i documenti che non abbiano rilievo ambientale» (Cons. di Stato, sez. IV, n. 2557 del 2014) e l’art. 6 d.lgs. 19 agosto 2005, n. 195 (attuativo RAGIONE_SOCIALEa direttiva n. 2003/4/CE), peraltro, nemmeno esclude, in casi specifici, l’ammissibilità di una tariffa per l’accesso alle informazioni ambientali, da determinare «sulla base del costo del servizio».
2.11. La riscossione di tributi giudiziari non è dunque incompatibile con il diritto UE e con il principio di effettività RAGIONE_SOCIALEa tutela giurisdizionale, quando sia finalizzata al conseguimento di un fine legittimo, quale è il «buon funzionamento del sistema giurisdizionale, in quanto essa costituisce una fonte di finanziamento RAGIONE_SOCIALE‘attività giurisdizionale degli Stati membri e dissuade dall’introduzione di domande che siano manifestamente infondate o siano intese unicamente a ritardare il procedimento» (cfr. Corte giustizia, 6 ottobre 2015, C-61/14, RAGIONE_SOCIALE Salute, p. 73, la quale ha escluso l’incompatibilità con il diritto UE del 24 versamento del c.u. all’atto RAGIONE_SOCIALEa proposizione dei ricorsi in materia di appalti pubblici dinanzi ai giudici amministrativi).
2.12. La Corte UE, nella citata sentenza, ha osservato che il contributo in questione «è imposto indistintamente, quanto alla sua forma e al suo importo, nei confronti di tutti gli amministrati» (p. 62); «non crea una discriminazione tra gli operatori che esercitano nel medesimo settore di attività» (p. 63); «sebbene la parte RAGIONE_SOCIALE abbia l’obbligo di anticipare il contributo unificato all’atto di proposizione del proprio ricorso giurisdizionale […], la parte soccombente è tenuta, in linea di principio, a rimborsare i tributi giudiziari anticipati dalla parte che risulta vincitrice» (p. 65); «nessuno degli elementi fatti valere […] è tale da supportare l’argomento secondo cui il sistema del contributo unificato italiano si applicherebbe in modo diverso ai ricorsi fondati su diritti che spettano agli amministrati in forza del diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione […] rispetto a quelli che si fondano sulla violazione del diritto interno aventi il medesimo oggetto» (p. 68); in conclusione, il contributo unificato «non lede né l’effetto utile RAGIONE_SOCIALEa direttiva […] né i principi di equivalenza e di effettività» (p. 69).
2.13. Questa Corte, ritenendo infondata la domanda di una RAGIONE_SOCIALE che chiedeva di essere esonerata dal pagamento del c.u., ha pertanto già ribadito che il contributo suddetto «non contrasta sotto il profilo del diritto europeo con il principio di equivalenza» (cfr. Cass. n. 14332 del 2018).
2.14. Si tratta di affermazioni -esattamente in termini – che gli argomenti qui dedotti dalla RAGIONE_SOCIALE non valgono dunque in alcun modo a scalfire.
In conclusione il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite sono compensate tra le parti in ragione del progressivo consolidarsi dei principi giurisprudenziali nella fattispecie applicati.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese di lite.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1quater, del d.P.R. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art.13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, RAGIONE_SOCIALEa Corte di