Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18164 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18164 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso 16999-2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso, dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA LIGURIA -SEGRETERIA GENERALE, in persona del Segretario pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
-controricorrente-
avverso la sentenza n. 1611/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LIGURIA, depositata il 27/11/2017, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/6/2025 dal Consigliere Relatore Dott.ssa NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Commissione tributaria regionale della Liguria, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’appello di RAGIONE_SOCIALE avverso la pronuncia n. 1611/2016 della Commissione Tributaria Provinciale di Genova con cui era stato respinto il ricorso avverso avviso di pagamento emesso dal TAR Liguria in relazione al pagamento del contributo unificato per l ‘ iscrizione della causa con numero R.G. 618/2015.
Avverso la pronuncia della Commissione Tributaria Regionale la RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi ed illustrati da memoria.
Il TAR resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3) e 4), c.p.c., violazione degli artt. 9, 10, 13 e 14 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dell’art. 27bis dell’Allegato B al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e degli artt. 2, 3, 9, 24, 32, 53 e 97 Cost. e lamenta che la Commissione tributaria regionale abbia erroneamente disatteso la proposta questione di legittimità costituzionale degli artt. 10 del D.P.R. n. 115/2002 e 27bis dell’All. B al D.P.R. n. 642/1972 circa la sussistenza dell ‘ esenzione dalla corresponsione del contributo unificato a favore della Onlus ricorrente.
1.2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, ai sensi dell’art. 360, n. 3) e 4) c.p.c. violazione e falsa applicazione degli artt. 9, 10, 13 e 14 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e dell’art. 27bis dell’Allegato B al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642., nonché degli artt. 2, 3, 9, 24, 32, 53 e 97 Cost. e lamenta che la Commissione tributaria regionale abbia erroneamente escluso che le organizzazioni non lucrative di utilità
sociale, come l’odierna ricorrente, siano esenti dal pagamento del contributo unificato anche in virtù della legittimazione straordinaria a ricorrere in capo alle Onlus di tutela ambientale, riconosciute dal Ministero dell’Ambiente – a tutela dell’ambiente, del paesaggio e dell’ecosistema, prevista dall’art. 18 della Legge n. 349/1986.
1.3. Da ultimo, la ricorrente formula, impropriamente come terzo motivo di ricorso, q uestione pregiudiziale, ai sensi dell’art. 267 TFUE (ex articolo 234 del TCE), con riferimento all’art. 47 della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea (Carta di Nizza), alla Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e all’accesso alla giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatta ad Arhus il 25 giugno 1998 (c.d. Convenzione di Arhus) ed alle Direttive europee 2003/4/CE e 2003/35/CE, con riferimento all’esclusione dall’esenzione del pagamento del contributo unificato.
2.1. Le doglianze, da esaminare congiuntamente, vanno disattese.
2.2. Questa Corte, invero, ha già dichiarato manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, 24, 45, 53, 97 e 113, commi 1 e 2, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 27bis , all. B, della Tariffa di cui al d.P.R. n. 642 del 1972, nella parte in cui non estende alle ONLUS l’esenzione dal pagamento del contributo unificato, ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 115 del 2002, atteso che, per un verso, detta agevolazione si correla alla meritevolezza dell’attività svolta e non alla mera qualità soggettiva dell’ente e, per un altro, la sottoposizione al contributo, per le organizzazioni che operano in materia di appalti pubblici, non comporta alcuna discriminazione in danno di quanti decidano di far valere le proprie ragioni tramite l’associazione di categoria, non essendo gli stessi gravati di maggiori oneri economici rispetto agli altri soggetti che propongono ricorso giurisdizionale contro una decisione delle amministrazioni aggiudicatrici ed essendo pertanto rispettato, in detta prospettiva, anche il principio di equivalenza sancito dalla giurisprudenza unionale (cfr. Cass. n. 14332/2018).
2.3. Le Sezioni Unite (sentenza S.U. n. 10013 del 2021), premessa l’indiscussa qualità di entrata tributaria erariale del contributo unificato,
hanno poi dato conferma all’orientamento seguito costantemente dalla Sezione Tributaria, secondo cui «in materia di agevolazioni tributarie, le Onlus non sono esenti dal pagamento del contributo unificato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 10 del D.P.R. n. 115 del 2002 e 27 bis della tabella B allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, atteso che, da un lato, il termine «atti» deve riferirsi esclusivamente a quelli amministrativi e non anche a quelli processuali, giusta la necessità di un’interpretazione restrittiva quanto ai benefici fiscali, e, dall’altro, che l’esenzione dal contributo suddetto è giustificabile, alla luce dell’art. 10 del d.P.R. n. 115 del 2002, solo in base ad un criterio di meritevolezza, in funzione della solidarietà sociale, dell’oggetto del giudizio e non in considerazione della qualità del soggetto, anche in ragione di esigenze costituzionali di parità di trattamento e comunitarie di non discriminazione (cfr. Cass. n. 23875, 23876, 23880, 23881, 23882, 24083 del 2020, n. 14332 del 2018, n. 27331 del 2016, n. 21522 del 2013).
2.4. Le Sezioni Unite hanno così ribadito: 1) il principio che il diritto all’esenzione dal c.u. sussiste, in effetti, solo nelle ipotesi contemplate dall’art. 10 t.u. del 2002, il quale introduce un regime di esenzione di natura oggettiva, applicabile solo in presenza di «processi» esenti dall’imposta di bollo e da ogni tipologia di spesa, secondo specifiche disposizioni legislative, oltre che nei casi di esonero dal c.u. tassativamente previsti da altre disposizioni di legge; 2) il principio, costantemente affermato, della tassatività delle norme agevolative che, derogando al sistema tributario, sono di stretta interpretazione e non possono essere applicate in via estensiva o analogica (cfr. Cass. n. 21522 del 2013, n. 27331 del 2016), non essendo, per l’e ffetto, le agevolazioni fiscali applicabili a casi e situazioni non riconducibili al significato letterale delle norme che le prevedono.
2.5. Dopo aver dunque sintetizzato gli argomenti critici esposti nell’ordinanza interlocutoria di rimessione a sostegno dell’auspicato revirement, le Sezioni Unite hanno preso posizione sugli stessi, statuendo che: 1) il c.u. è una entrata tributaria erariale -configurata come prelievo coattivo volto al finanziamento delle «spese degli atti giudiziari» (cfr. Corte
cost. n. 73 del 2005; Cass. SU n. 9840 del 2011, n. 5994 del 2012) – diretta a sostituire non solo i tributi erariali gravanti anch’essi su procedimenti giurisdizionali, quali l’imposta di bollo e la tassa di iscrizione a ruolo, ma anche i diritti di cancelleria e di chiamata di causa dell’ufficiale giudiziario (cfr. art. 9, comma 1, legge 23 dicembre 1999, n. 488), con la conseguente rilevanza e fondatezza dell’argomento che fa leva sull’assenza di quella sostanziale sinonimia tra il c.u. e l’imposta di bollo; 2) da ciò deriva altresì che gli ulteriori casi di esonero dal c.u. (oltre a quelli indicati nell’art. 10 t.u. del 2002) devono essere individuati tramite rinvio implicito, contenuto nel medesimo art. 10, alle fattispecie normativamente tipizzate di esonero dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e genere, non essendo sufficiente l’esonero dalla sola imposta di bollo o di registro; 3) l’affermata necessità di correlare l ‘ esenzione dal c.u. alla qualità soggettiva delle Onlus non trova adeguato sostegno nel fatto che, talora, la legge prevede l’esonero in ragione della natura del soggetto che assume l’iniziativa di iscrivere la causa a ruolo, trattandosi pur sempre di casi specifici e tipizzati dal legislatore (ad es., di «ammissione al patrocinio a spese dello Stato» e di prenotazione a debito); 4) il regime delle esenzioni non è ispirato ad un criterio soggettivo, ma ha riguardo alla materia o all’oggetto dell’attività, sostanziale o processuale, che si intende agevolare, e ciò vale anche per le Onlus; 5) il pagamento del c.u. – che è una mera anticipazione -non ostacola in modo intollerabile lo svolgimento delle attività delle Onlus, essendo il relativo costo traslato sulla parte soccombente nel giudizio; 6) l’art. 8, comma 1, legge n. 266 del 1991, peraltro nel caso di specie non applicabile ratione temporis , in quanto abrogata dall’art. 102, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 117 del 2017 (codice del terzo settore), non è idonea a fondare un ‘ interpretazione di sistema come quella proposta dal Codacons, al fine di fare dichiarare esenti, in via generale ed anche per il futuro, le iniziative giurisdizionali poste in essere dalle associazioni di volontariato -Onlus.
2.6. E’ stato poi posto in rilievo dalle Sezioni Unite che l’obiettivo di favorire gli enti che operano nel campo della solidarietà e della tutela di interessi generali, anche di rilievo costituzionale, non debba
necessariamente implicare l’indistinta sollevazione dal pagamento del contributo unificato (funzionale all’espletamento del servizio pubblico di giustizia) rientrando invece nella discrezionalità legislativa di optare tra le varie soluzioni agevolative possibili nei vari ambiti di intervento ed operatività degli enti favoriti ( Corte Cost. n. 164/2010).
2.7. Tale discrezionalità legislativa esclude dunque la fondatezza dei dubbi di legittimità costituzionale (artt.3 e 24 Cost.) della disciplina in esame con riguardo ad altre tipologie esonerative (stante la peculiarità del contributo unificato e la sua richiamata funzionalità) e con riguardo agli oneri economici di accesso alla giustizia (cfr. Corte Cost. n. 522/2002; Cass. n. 14332/2018).
2.8. Inoltre, non può ritenersi confliggente con il diritto UE né la previsione del contributo unificato in quanto tale (CGUE 6.10.2015 in causa C-61/14), né la mancata previsione di un regime esonerativo basato indistintamente sulla natura soggettiva dell’ente piuttosto che sulla tipologia di atti.
2.9. È stato osservato che, se un ‘ indicazione normativa si voglia trarre dalla normativa europea in materia di accesso del pubblico (e, in tesi, di tutela giurisdizionale) in relazione alle informazioni ambientali, questa è nel senso che si tratta di agevolazioni riconosciute non per la qualità soggettiva della parte interessata o che agisce, ma in ragione della materia o dell’oggetto del contenzioso.
2.10. È significativo che «le informazioni cui fa riferimento la succitata normativa concernono esclusivamente lo stato dell’ambiente (area, sottosuolo, siti naturali etc.) ed i fattori che possono incidere sull’ambiente (sostanze, energie, rumore, radiazioni, emissioni), sulla salute e sulla sicurezza umana, con esclusione quindi di tutti i fatti ed i documenti che non abbiano rilievo ambientale» (Cons. di Stato, sez. IV, n. 2557 del 2014) e l’art. 6 d.lgs. 19 agosto 2005, n. 195 (attuativo della direttiva n. 2003/4/CE), peraltro, nemmeno esclude, in casi specifici, l’ammissibilità di una tariffa per l’accesso alle informazioni ambientali, da determinare «sulla base del costo del servizio».
2.11. La riscossione di tributi giudiziari non è dunque incompatibile con il diritto UE e con il principio di effettività della tutela giurisdizionale, quando sia finalizzata al conseguimento di un fine legittimo, quale è il «buon funzionamento del sistema giurisdizionale, in quanto essa costituisce una fonte di finanziamento dell’attività giurisdizionale degli Stati membri e dissuade dall’introduzione di domande che siano manifestamente infondate o siano intese unicamente a ritardare il procedimento» (cfr. Corte giustizia, 6 ottobre 2015, C-61/14, Orizzonte Salute, p. 73, la quale ha escluso l’incompatibilità con il diritto UE del 24 versamento del c.u. all’atto della proposizione dei ricorsi in materia di appalti pubblici dinanzi ai giudici amministrativi).
2.12. La Corte UE, nella citata sentenza, ha osservato che il contributo in questione «è imposto indistintamente, quanto alla sua forma e al suo importo, nei confronti di tutti gli amministrati» (p. 62); «non crea una discriminazione tra gli operatori che esercitano nel medesimo settore di attività» (p. 63); «sebbene la parte ricorrente abbia l’obbligo di anticipare il contributo unificato all’atto di proposizione del proprio ricorso giurisdizionale , la parte soccombente è tenuta, in linea di principio, a rimborsare i tributi giudiziari anticipati dalla parte che risulta vincitrice» (p. 65); «nessuno degli elementi fatti valere è tale da supportare l’argomento secondo cui il sistema del contributo unificato italiano si applicherebbe in modo diverso ai ricorsi fondati su diritti che spettano agli amministrati in forza del diritto dell’Unione rispetto a quelli che si fondano sulla violazione del diritto interno aventi il medesimo oggetto» (p. 68); in conclusione, il contributo unificato «non lede né l’effetto utile della direttiva né i principi di equivalenza e di effettività» (p. 69).
2.13. Questa Corte, ritenendo infondata la domanda di una associazione Onlus che chiedeva di essere esonerata dal pagamento del c.u., ha pertanto già ribadito che il contributo suddetto «non contrasta sotto il profilo del diritto europeo con il principio di equivalenza» (cfr. Cass. n. 14332 del 2018).
2.14. Si tratta di affermazioni -esattamente in termini – che gli argomenti qui dedotti dalla Onlus non valgono dunque in alcun modo a scalfire.
In conclusione il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite sono compensate tra le parti in ragione del progressivo consolidarsi dei principi giurisprudenziali nella fattispecie applicati.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese di lite.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1bis dello stesso art.13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, della Corte di