Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33584 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33584 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 20/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24200/2020 R.G. proposto da: MINISTERO ECONOMIA FINANZE, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO
-ricorrente-
contro RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 5011/2019 depositata il 12/12/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che
La C.T.R. indicata in epigrafe accoglieva l’appello della contribuente e in riforma della decisione di primo grado annullava l’atto impugnato di irrogazione di sanzione per l’omesso pagamento di contributo unificato, in ragione della funzione sociale del ricorso alla giustizia da parte della Onlus , che comporterebbe l’esenzione dal pagamento del suddetto contributo;
ricorre in cassazione il Ministero dell’economia e finanze con un unico motivo di ricorso (violazione di legge, art. 9, 10 d.P.R. n. 115 del 2002, 27-bis allegato B, d.P.R. n. 642 del 1972, nonché art. 8, primo comma, l. n. 266 del 1991 e art. 82 d. lgs. n. 111 del 2017, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. );
la contribuente è rimasta intimata.
…
Considerato che
Il ricorso è fondato e deve accogliersi con la decisione nel merito di rigetto del ricorso introduttivo della RAGIONE_SOCIALE non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito.
La Corte di Cassazione, nella sua massima espressione, a Sezioni Unite, ha già deciso la questione nei seguenti termini: «In materia di agevolazioni tributarie, le associazioni di volontariato senza scopo di lucro e le Onlus non sono esenti dal pagamento del contributo unificato per le attività giurisdizionali connesse allo svolgimento di quelle statutarie, ancorché a tutela di interessi riconosciuti di particolare rilevanza sociale, atteso che le norme che prevedono agevolazioni o esenzioni tributarie, quali gli artt. 10 del d.P.R. n. 115 del 2002, 8, comma 1, l. n. 266 del 1991 e 27-bis della tabella B allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, sono soggette a stretta interpretazione e non ammettono un’interpretazione estensiva o analogica» (Sez. U – , Sentenza n. 10013 del 15/04/2021, Rv. 661014 -01; vedi anche, nello stesso senso, già Sez. 5 – , Sentenza n. 23686 del 28/10/2020, Rv. 659306 – 01).
le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come dal dispositivo. Le spese dei giudizi di merito in una valutazione complessiva degli atti possono compensarsi integralmente.
…
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l’originario ricorso della contribuente; condanna l’intimata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 700,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; compensa le spese dei giudizi di merito. Così deciso in Roma, il 17/09/2024.