Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33584 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33584 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24200/2020 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA)
-ricorrente- contro RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 5011/2019 depositata il 12/12/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
La C.T.R. indicata in epigrafe accoglieva l’appello RAGIONE_SOCIALEa contribuente e in riforma RAGIONE_SOCIALEa decisione di primo grado annullava l’atto impugnato di irrogazione di sanzione per l’omesso pagamento di contributo unificato, in ragione RAGIONE_SOCIALEa funzione sociale del ricorso alla giustizia da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE , che comporterebbe l’esenzione dal pagamento del suddetto contributo;
ricorre in cassazione il RAGIONE_SOCIALE con un unico motivo di ricorso (violazione di legge, art. 9, 10 d.P.R. n. 115 del 2002, 27-bis allegato B, d.P.R. n. 642 del 1972, nonché art. 8, primo comma, l. n. 266 del 1991 e art. 82 d. lgs. n. 111 del 2017, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. );
la contribuente è rimasta intimata.
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Considerato che
Il ricorso è fondato e deve accogliersi con la decisione nel merito di rigetto del ricorso introduttivo RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito.
La Corte di Cassazione, nella sua massima espressione, a Sezioni Unite, ha già deciso la questione nei seguenti termini: «In materia di agevolazioni tributarie, le RAGIONE_SOCIALE e le RAGIONE_SOCIALE non sono esenti dal pagamento del contributo unificato per le attività giurisdizionali connesse allo svolgimento di quelle statutarie, ancorché a tutela di interessi riconosciuti di particolare rilevanza sociale, atteso che le norme che prevedono agevolazioni o esenzioni tributarie, quali gli artt. 10 del d.P.R. n. 115 del 2002, 8, comma 1, l. n. 266 del 1991 e 27-bis RAGIONE_SOCIALEa tabella B allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, sono soggette a stretta interpretazione e non ammettono un’interpretazione estensiva o analogica» (Sez. U – , Sentenza n. 10013 del 15/04/2021, Rv. 661014 -01; vedi anche, nello stesso senso, già Sez. 5 – , Sentenza n. 23686 del 28/10/2020, Rv. 659306 – 01).
le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come dal dispositivo. Le spese dei giudizi di merito in una valutazione complessiva degli atti possono compensarsi integralmente.
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P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l’originario ricorso RAGIONE_SOCIALEa contribuente; condanna l’intimata al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 700,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; compensa le spese dei giudizi di merito. Così deciso in Roma, il 17/09/2024.