Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31447 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31447 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 07/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4803/2024 R.G. proposto da : TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE LAZIO – SEZIONE DI ROMA, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (NUMERO_DOCUMENTO)
-ricorrente-
contro
COGNOME rappresentata e difesa dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO n. 5063/2023 depositata il 04/09/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La CTR, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’appello proposto dal TAR del Lazio con conferma della decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso l’invito al pagamento del contributo unificato (di euro 650,00 per motivi aggiunti);
ricorre per cassazione il TAR del Lazio con un unico motivo;
resiste con controricorso la contribuente che chiede di dichiarare inammissibile il ricorso, o di rigettarlo;
il Consigliere delegato proponeva la definizione del ricorso ex art. 380bis , cod. proc. civ.;
il TAR del Lazio ha proposto opposizione chiedendo la decisione del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta manifestamente infondato e deve dichiararsi inammissibile ex art.360 bis cpc, con la condanna ex art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ..
Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente contesta la ricostruzione del fatto (gli atti processuali, come interpretati dalle decisioni di merito) ritenendo la violazione dell’art. 13, comma 6 -bis d.P.R. 115 del 2002, in quanto la contribuente avrebbe introdotto, con i motivi aggiunti, ‘domande nuove’.
La sentenza impugnata (in doppia conforme con la decisione di primo grado), invece, rileva che nei motivi aggiunti non risultano introdotti ‘ulteriori temi di indagine o integrate le doglianze con ulteriori profili di legittimità, mentre la causa petendi è rimasta immutata; per cui non vi è stato un ampliamento dell’oggetto del giudizio’.
Nel ricorso per cassazione non ci si confronta con tale ratio della decisione ma ci si limita a reiterare acriticamente i motivi dell’appello , richiedendo a questa Corte una rivisitazione del fatto ed
una riqualificazione della domanda non consentite: «Con i motivi di ricorso per cassazione la parte non può limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudice dell’appello, senza considerare le ragioni offerte da quest’ultimo, poiché in tal modo si determina una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata che si risolve, in sostanza, nella proposizione di un “non motivo”, come tale inammissibile ex art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. ( … )» (Sez. 1 – , Ordinanza n. 22478 del 24/09/2018, Rv. 650919 – 01).
Del resto, questa Corte di Cassazione ha già deciso la questione sottoposta al giudizio, nei seguenti termini: «In materia di pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato nel processo amministrativo, a seguito della presentazione di motivi aggiunti da parte del ricorrente, occorre verificare se mediante i nuovi motivi risulti ampliato l’oggetto del processo, modificandosi il “petitum” e la “causa petendi”; a tal fine non risulta decisivo l’ampliamento dell’attività valutativa richiesta al giudice, dovendosi esaminare se i motivi aggiunti si pongano in rapporto di pregiudizialità-dipendenza con le contestazioni proposte mediante il ricorso introduttivo, rappresentando integrazione delle censure proposte avverso i medesimi atti, oppure avverso gli atti amministrativi ad essi conseguenziali» (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 25729 del 01/09/2022, Rv. 665509 -01; vedi anche Sez. 5 – , Sentenza n. 13676 del 16/05/2024, Rv. 670995 – 01).
La sentenza impugnata applica correttamente i criteri stabiliti da questa Suprema Corte , esplicitando le ragioni per cui i ‘motivi aggiunti’ non comportavano ampliamento decisionale tale da giustificare il maggior versamento di contributo.
Segue la condanna alle spese che si liquidano come da dispositivo; considerato che la decisione è stata conforme alla proposta di definizione anticipata, deve applicarsi l’art. 96, terzo e
quarto comma, cod. proc. civ. (vedi Sez. U – , Ordinanza n. 10955 del 23/04/2024, Rv. 670894 -01), come previsto dall’art. 380 -bis , terzo comma, cod. proc. civ.: 500,00 euro in relazione al terzo comma dell’art. 96, cod. proc. civ.; 1.000,00 euro in favore della Cassa per le ammende per il quarto comma dell’art. 96, cod. proc. civ.; somme determinate tenendo conto del valore della controversia e dell’intero comportamento processuale, in considerazione della disciplina normativa e delle decisioni di questa Corte.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali per il giudizio di legittimità che liquida in complessivi euro 500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Condanna altresì il ricorrente, ex art. 96 3^ e 4^ co. cpc, al pagamento di ulteriori 500,00 euro ed all’ulteriore pagamento di euro 1.000,00 per la Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 26/11/2024 .