Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34675 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34675 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 18254 del Ruolo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘anno 2021, proposto
DA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA-NAPOLI, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo Stato, come in atti domiciliato,
RICORRENTE
CONTRO
COGNOME NOME, ANNUNZIATA NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO, come in atti domiciliati,
CONTRORICORRENTI
avverso la sentenza numero 709/21 RAGIONE_SOCIALEa Commissione Tributaria Regionale RAGIONE_SOCIALEa Campania, pubblicata in data 28 gennaio 2021.
Udita la relazione svolta dal Consigliere designato, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza in epigrafe indicata la Commissione Tributaria Regionale RAGIONE_SOCIALEa Campania accoglieva l’appello proposto da NOME NOME ed COGNOME NOME avverso la sentenza numero 5482/19 RAGIONE_SOCIALEa Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, con la quale era stato rigettato il ricorso da loro proposto avverso l’invito al pagamento numero 688/2018, avente ad oggetto il contributo unificato dovuto per l’iscrizione a ruolo davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania-Napoli del giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi sul decreto numero 1778/10 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello di Napoli, con il quale il RAGIONE_SOCIALE era stato condannato al pagamento, in loro favore, quali avvocati anticipatori, dei compensi professionali maturati nell’ambito di una controversia per equa riparazione, instaurata ai sensi RAGIONE_SOCIALEa legge numero 89 del 2001.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la CampaniaNapoli proponeva ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza, affidandone l’accoglimento ad un unico motivo di gravame.
NOME NOME ed COGNOME NOME resistevano alle avverse argomentazioni e richieste, depositando controricorso.
La causa, alla camera di consiglio del 17 dicembre 2025, udita la relazione del Consigliere designato, AVV_NOTAIO. NOME AVV_NOTAIO, veniva decisa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso -che si rivela, diversamente da quanto sostenuto dai controricorrenti (cfr. il controricorso depositato in data 19 settembre 2022, alle pagine 4 e 5), assolutamente
ammissibile, avendo il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania-Napoli impugnato nel suo complesso il decisum e tutte le argomentazioni che lo sorreggono- è fondato ed, in quanto tale, merita accoglimento.
Con l’unico motivo adAVV_NOTAIOo a sostegno del gravame il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania-Napoli denuncia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 360, comma 1, numero 3, del codice di procedura civile, la violazione o falsa applicazione degli articoli 10 e 13, comma 6bis , del decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Repubblica numero 115 del 2002 e degli articoli 5 quinquies e 5 sexies RAGIONE_SOCIALEa legge numero 89 del 2001, per avere la Commissione Tributaria Regionale RAGIONE_SOCIALEa Campania erroneamente affermato che l’esenzione dal pagamento del contributo unificato si applichi anche ai giudizi promossi dai difensori antistatari per ottenere l’ottemperanza RAGIONE_SOCIALEa parte soccombente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali liquidate in materia di equa riparazione. Nell’individuazione RAGIONE_SOCIALE‘oggetto dei suddetti giudizi, infatti, non può essere pretermessa la diversità del soggetto che lo abbia proposto, dovendosi distinguere il processo per equa riparazione, instaurato dal cittadino per ottenere l’indennizzo previsto dalla legge, da quello instaurato dal suo difensore per ottenere il pagamento RAGIONE_SOCIALEe sue spettanze professionali, in forza di un titolo -la surrogazione nei diritti del creditore derivante dalla distrazione, ingenerante un rapporto del tutto autonomo con la parte soccombente- non sovrapponibile a quello che impone allo Stato di indennizzare il cittadino che abbia dovuto sopportare un’irragionevole durata del processo, il quale, già vessato dalle lungaggini processuali, deve essere esonerato da ulteriori esborsi economici. Il principio di tassatività e completezza RAGIONE_SOCIALEe
norme tributarie, inoltre, osta ad un’estensione analogica RAGIONE_SOCIALEe disposizioni che prevedono esenzioni o agevolazioni, né è possibile addivenire a diverse conclusioni in virtù RAGIONE_SOCIALEe previsioni RAGIONE_SOCIALEa Carta dei Servizi 2017 del Tribunale Amministrativo Regionale RAGIONE_SOCIALEa Puglia-Lecce, menzionata nelle loro difese dai controricorrenti, alle cui disposizioni non può attribuirsi il valore di norme giuridiche, né RAGIONE_SOCIALEa circolare del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, datata 18 ottobre 2011, citata nella sentenza impugnata, se solo si considera che, con una successiva circolare, datata 2 novembre 2020, è stato evidenziato come l’esenzione dal pagamento del contributo unificato riguardi esclusivamente i ricorsi promossi dalle parti che agiscono per il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo dovuto per l’irragionevole durata del processo e non anche per gli avvocati che agiscono in ottemperanza dei provvedimenti emessi in loro favore quali antistatari.
Il motivo è fondato.
3.1. Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 10 del decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Repubblica numero 115 del 2002, non è soggetto al pagamento del contributo unificato -tra gli altri- il giudizio intentato al fine di ottenere un equo indennizzo per l’irragionevole durata del processo, secondo la disciplina dettata dalla legge numero 89 del 2001.
Il principio RAGIONE_SOCIALEa durata ragionevole del processo, invero, ha trovato una prima ed autorevole affermazione nell’ordinamento italiano con la ratifica RAGIONE_SOCIALEa Convenzione Europea dei Diritti RAGIONE_SOCIALE‘Uomo, avvenuta grazie alla legge numero 848 del 1955, e, nel recente passato, è stato oggetto di una esplicita previsione costituzionale, attraverso la legge numero 2 del 1999, e, poi, di
una specifica concretizzazione sul piano RAGIONE_SOCIALEa legislazione ordinaria, con la legge numero 89 del 2001.
Ebbene, fruendo RAGIONE_SOCIALEe facoltà da quest’ultima previste, è possibile agire in giudizio al fine di ottenere un equo indennizzo, che, lungi dall’attenere alla decisione aAVV_NOTAIOata, si riferisce -tutelandoloall’interesse del cittadino alla durata ragionevole del processo, che deve svolgersi in tempi contenuti, da valutare in relazione all’ordinario e fisiologico svolgimento di esso, che è rappresentato, in sede civile, dall’arco temporale che va dalla proposizione RAGIONE_SOCIALEa domanda alla pronuncia RAGIONE_SOCIALEa sentenza che definitivamente decide la controversia (cfr. Cass. n. 33459/21, Rv. 662754-01).
In questa prospettiva, è necessario distinguere, quindi, l’interesse del cittadino alla tutela del suo diritto a non subire lungaggini processuali, tutelato proprio attraverso le già menzionate disposizioni di legge, da quello RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO al conseguimento RAGIONE_SOCIALEe sue spettanze professionali, che è incentrato, invece, su un mero diritto di credito.
3.2. Giova rammentare che l’ istanza di distrazione RAGIONE_SOCIALEe spese processuali consiste nel sollecitare l’esercizio del potere/dovere del giudice di sostituire un soggetto -il difensore- ad un altro -la parte- nella legittimazione a ricevere dal soccombente il pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese di lite e non introduce una nuova domanda nel processo, perché non ha fondamento in un rapporto di diritto sostanziale connesso a quello da cui trae origine la domanda principale (cfr. Cass. n. 9062/10, Rv. 612482-01, Cass. n. 25247/17, Rv. 646824-01, e Cass. n. 15964/22, Rv. 664884-01 ). E’ stato chiarito che l’istanza di distrazione RAGIONE_SOCIALEe spese processuali, che non può essere proposta in un giudizio autonomo e separato (cfr. Cass.
n. 809/11, Rv. 616326-01), non presenta i caratteri RAGIONE_SOCIALEa domanda giudiziale in senso proprio, posto che può essere avanzata anche oralmente all’udienza di discussione RAGIONE_SOCIALEa causa o in sede di precisazione RAGIONE_SOCIALEe conclusioni o anche in comparsa conclusionale, sottraendosi al regime processuale di tipo preclusivo e decadenziale che solitamente connota la proposizione di una domanda giudiziale. Il difensore anticipatario , inoltre, non è gravato dall’onere RAGIONE_SOCIALEa prova RAGIONE_SOCIALEa sua dichiarazione di anticipazione RAGIONE_SOCIALEe spese, che è da ritenersi comunque vincolante per il giudice, nel senso che quest’ultimo non ha alcun margine di sindacato su di essa.
La pronuncia sulla distrazione, piuttosto che una statuizione RAGIONE_SOCIALEa sentenza in senso stretto, è considerata, conseguentemente, alla stregua di un autonomo provvedimento formalmente cumulato con essa (cfr. Cass., sez. un., n. 8562/21) ed, in coerenza con tali principi, è stato affermato che, in ipotesi di omessa pronuncia sulla distrazione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite, il difensore può dar luogo non già all’impugnazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza, secondo le modalità ordinarie, ma soltanto al procedimento di correzione di errore materiale (cfr. Cass., sez. un., n. 16037/10, Rv. 613868-01, ed, in termini analoghi, la più recente Cass. n. 22684/23).
L’istanza di distrazione, dunque, ha valenza meramente incidentale ed accessoria, identificandosi in una postulazione soltanto complementare e sussidiaria, occasionata dal processo pendente tra le parti principali, al cui esito -ed ai cui tempiresta condizionata: accessorietà, peraltro, di secondo grado, giacché derivata ed ulteriore rispetto alla natura già accessoria RAGIONE_SOCIALEa domanda tendente ad ottenere la liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese
di lite (cfr. Cass. n. 16608/12, Rv. 624089-01, Cass. n. 17521/22, Rv. 664892-01, e Cass. n. 16558/23).
3.3. In virtù RAGIONE_SOCIALEa clausola di distrazione RAGIONE_SOCIALEe spese processuali in favore del difensore RAGIONE_SOCIALEa parte vittoriosa, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘ articolo 93 del codice di procedura civile, si instaura, tra il legale e la parte soccombente, un rapporto autonomo rispetto a quello tra i contendenti, tanto è vero che, nei limiti RAGIONE_SOCIALEa somma liquidata dal giudice, il difensore antistatario è l’unico legittimato ad intimare il precetto di pagamento RAGIONE_SOCIALE‘importo RAGIONE_SOCIALEe spese e degli onorari (cfr. Cass. n. 27041/08, Rv. 605450-01). E gli stessi principi valgono anche per la legittimazione RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO ad agire in ottemperanza, in quanto lo scopo di un giudizio di tal fatta è comunque quello di rendere effettivo il comando contenuto nella sentenza in caso di inerzia RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione, tenendo sempre a mente che la legittimazione ad agire per l’ottemperanza del capo relativo alle spese di lite non spetta alla parte, ma al suo difensore, destinatario del provvedimento di distrazione (cfr. Cass. n. 18077/24).
E’ stato evidenziato, con precipuo riguardo al tema RAGIONE_SOCIALEe spese di lite nel processo tributario, ma in assonanza con i suddetti principi, che, se il pagamento in favore del contribuente o del difensore antistatario non è eseguito spontaneamente dall’amministrazione nel termine previsto, a norma RAGIONE_SOCIALE‘articolo 38 del decreto legislativo numero 546 del 1992 , le somme dovute possono essere richieste nell’ambito di un giudizio di ottemperanza, non occorrendo una formale costituzione in mora, né il passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALEa sentenza che ha dato luogo al titolo di pagamento, pur restando nella facoltà RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione procedere all’adempimento
spontaneo fino a quando il provvedimento attuativo non sia stato emesso (cfr. Cass. n. 11286/22, Rv. 664349-01).
Del resto, l’ articolo 69 del decreto legislativo numero 546 del 1992 si riferisce anche all’AVV_NOTAIO anticipatario RAGIONE_SOCIALEe spese di lite, pienamente legittimato ad agire al fine di ottenere le somme liquidate in suo favore, in virtù del provvedimento con il quale l’autorità giudiziaria abbia disposto la distrazione RAGIONE_SOCIALEe spese processuali, per effetto RAGIONE_SOCIALEa quale -come si è già auto modo di accennares’instaura, con la parte soccombente, un rapporto autonomo rispetto a quello tra i contendenti e che, nei limiti del quantum liquidato dal giudice, si affianca a quello di prestazione d’opera professionale tra il cliente vittorioso ed il suo procuratore (cfr. Cass. n. 7664/24 ed, in maniera collimante, Cass. n. 22303/25, Rv. 676210-01).
3.4. Questo principio non è sconfessato -anzi, è avvaloratodalla possibilità per l’AVV_NOTAIO di esigere comunque il pagamento del dovuto dal cliente, proprio perché i due rapporti sono autonomi e danno entrambi diritto al difensore di agire per ottenere i compensi dei quali sia stato dichiarato antistatario, fermo restando che, in relazione alla controversia originariamente insorta tra i contendenti, è destinato ad assumere la qualità di parte solamente allorché ci sia dibattito sulla distrazione (cfr. Cass. n. 16945/24), mentre, qualora abbia incassato RAGIONE_SOCIALEe somme in dipendenza di una sentenza di condanna RAGIONE_SOCIALEa parte soccombente, con distrazione in suo favore, quale difensore di quella vittoriosa, è tenuto personalmente, in caso di riforma di tale sentenza, alla restituzione, proprio perché, per effetto RAGIONE_SOCIALEa sua qualità di antistatario, è divenuto titolare di un rapporto che lo vede direttamente contrapposto alla parte originariamente
soccombente, che lo identifica quale unico legittimato passivo rispetto all’azione di ripetizione intentata dalla parte successivamente vittoriosa (cfr. Cass. 21972/22).
Ed è per questo e, cioè, per l’autonomia tra il rapporto che si instaura tra le parti originarie e quello che si instaura, invece, tra il difensore di quella vittoriosa e la parte soccombenteche il giudizio di ottemperanza, introAVV_NOTAIOo dall’AVV_NOTAIO al fine di ottenere la corresponsione RAGIONE_SOCIALEe sue spettanze professionali, non ha natura indennitaria, diversamente da quella che contraddistingue il giudizio intrapreso dalla parte al fine di ottenere l’equa riparazione per l’irragionevole durata del processo (cfr. Cass. n. 23957/23).
3.5. E, quindi, tenuto conto RAGIONE_SOCIALEa natura dei due giudizi (quello instaurato dal cliente per ottenere l’indennizzo per le lungaggini processuali e quello instaurato dal suo difensore per ottenere la corresponsione dei compensi professionali dei quali sia stato dichiarato anticipatario), nonché degli interessi sottesi (per il cliente, quello ad ottenere un ristoro per la violazione del suo diritto a conseguire la tutela giudiziale invocata entro termini ragionevoli e, per l’AVV_NOTAIO, quello ad ottenere il soddisfacimento di un mero diritto di credito), RAGIONE_SOCIALEa diversità RAGIONE_SOCIALEe parti (il cliente e l’amministrazione, da una parte, e l’AVV_NOTAIO e l’amministrazione, dall’altra) e RAGIONE_SOCIALEe pretese azionate nei confronti del soggetto tenuto a rispondere (l’indennizzo, nel caso del cliente, ed i compensi professionali, nel caso del legale), non è possibile ritenere che nella nozione di giudizio proposto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 3 RAGIONE_SOCIALEa legge numero 89 del 2001, richiamato dall’articolo 10 del decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Repubblica numero 115 del 2002, nella parte in cui esclude, per il suddetto giudizio, il pagamento del
contributo unificato, possa essere ricompreso anche quello di ottemperanza introAVV_NOTAIOo dal difensore al fine di ottenere il pagamento RAGIONE_SOCIALEe sue spettanze professionali in virtù di una statuizione giudiziale di distrazione emessa in suo favore.
E tale approdo ermeneutico è corroborato, invero, anche dal collegamento solamente indiretto che è possibile intravedere come messo in rilievo pure dalla giurisprudenza amministrativa (cfr., tra le altre, TAR Lazio n. 2896/96)tra l’obbligazione RAGIONE_SOCIALEa quale l’AVV_NOTAIO dichiaratosi antistatario chieda l’adempimento e l’indennizzo per equa riparazione ottenuto dal suo cliente, essendo relativa ad un credito per attività professionali che ha la sua fonte in un fatto che prescinde, stricto sensu , dall’oggetto del giudizio per il quale esse sono state prestate, scaturendo da un vincolo di mera occasionalità tra il giudizio per equa riparazione e quello instaurato dal difensore che in esso abbia espletato la sua opera e che, in sede di ottemperanza, pretenda, per lo svolgimento di essa, i compensi dovuti.
3.6. Nessuna norma tributaria, d’altro canto, esenta l’AVV_NOTAIO anticipatario, il quale agisca al fine di conseguire i compensi spettantigli per avere patrocinato in un giudizio di equa riparazione, dal pagamento del contributo unificato, vieppiù tenendo a mente che le disposizioni aventi ad oggetto agevolazioni fiscali sono di stretta interpretazione, in ossequio al principio generale ed inderogabile che informa la materia fiscale, secondo il quale, in tale campo, le norme che contemplano esenzioni o agevolazioni non possono essere interpretate estensivamente, oltre i casi e le condizioni in esse specificamente indicati, né analogicamente (cfr. Cass. n.
23877/20, Rv. 659349-01, Cass. n. 15301/21, Cass. n. 34690/22 e Cass. n. 24479/25).
E norme tributarie non possono certamente reputarsi le disposizioni contenute in alcune Carte dei Servizi del Giudice Amministrativo, menzionate nelle difese dei contribuenti, non costituendo una fonte del diritto, ma solo uno strumento avente natura e finalità informative, per gli utenti ed i cittadini, interessati ad ottenere tutela nei confronti RAGIONE_SOCIALEa pubblica amministrazione.
Parimenti, la circolare del RAGIONE_SOCIALE del 18 ottobre 2011, anch’essa citata -oltre che nella sentenza impugnatanelle difese approntate dai controricorrenti, non è idonea a suffragare i loro assunti, in mancanza di una norma giuridica che preveda e disciplini l’esenzione -indebitamenteinvocata, senza considerare il tenore RAGIONE_SOCIALEa successiva circolare del 2 novembre 2020, menzionata nel ricorso e ad esso allegata, che è di segno contrario rispetto alle tesi da loro sostenute.
Il ricorso, in conclusione, deve essere, per le ragioni fin qui esposte, accolto e, cassata la sentenza impugnata, la causa, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, può essere decisa nel merito, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 384, comma 2, del Codice di procedura civile , con il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘appello proposto -davanti alla Commissione Tributaria Regionale RAGIONE_SOCIALEa Campania- da COGNOME COGNOME ed COGNOME NOME.
Le spese di lite, in virtù RAGIONE_SOCIALE‘insussistenza, in subiecta materia , di un orientamento univoco, diffuso e consolidato, possono essere integralmente compensate, sia con riferimento al giudizio di secondo grado (essendo state già compensate in prime cure), che con riferimento al giudizio di legittimità .
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’appello proposto, in secondo grado, dagli odierni controricorrenti;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Roma, 17 dicembre 2025
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME