Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24252 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24252 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27854/2022 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE), rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE RAGIONE_SOCIALEO STATO . (P_IVA) -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Lazio n. 1803/2022 depositata il 20/04/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’ 11/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La CTR, con la sentenza in epigrafe indicata, ha accolto l’appello RAGIONE_SOCIALEa società contribuente e in riforma RAGIONE_SOCIALEa decisione di primo grado ha annullato l’avviso di irrogazione RAGIONE_SOCIALEe sanzioni per parziale-omesso pagamento del contributo unificato in procedimento tributario;
ricorre per cassazione il RAGIONE_SOCIALE, con un unico motivo di ricorso;
la società contribuente si è costituita con controricorso, integrato anche da successiva memoria, con richiesta di inammissibilità o di rigetto del ricorso.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve rigettarsi con la condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità; nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, non si applica l’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2022 n. 115 («Nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l’obbligo di versare, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti RAGIONE_SOCIALEe Amministrazioni RAGIONE_SOCIALEo Stato che, mediante il meccanismo RAGIONE_SOCIALEa prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento RAGIONE_SOCIALEe imposte e tasse che gravano sul processo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso la sussistenza dei presupposti per il raddoppio, pur avendo dichiarato inammissibile un ricorso del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘Interno per l’inapplicabilità RAGIONE_SOCIALEo speciale regime impugnatorio di cui all’art. 11 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 206 del 2004)», Sez. 6 – L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714 – 01).
Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione degli art.14, comma 3-bis, d.P.R. n. 115 del 2002 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 12, secondo comma, del d. lgs. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..
Per il ricorrente il contributo unificato andava calcolato sia sul valore RAGIONE_SOCIALE‘intimazione di pagamento sia sul valore di ogni cartella esattoriale sottesa all’intimazione di pagamento stessa, in relazione alla norma di cui all’art.14, comma 3 -bis, d.P.R. n. 115 del 2002.
La sentenza impugnata, invece, rileva in fatto che il ricorso tributario aveva ad oggetto un solo atto, l’intimazione di pagamento e non riguardava le cartelle esattoriali (tre).
Lo stesso ricorrente nel ricorso per cassazione prospetta che le cartelle esattoriali erano oggetto di altri processi, distinti processi.
Conseguentemente, la decisione RAGIONE_SOCIALEa CTR risulta legittima, non incorrendo nella violazione di legge prospettata in quanto il ricorso riguardava la sola intimazione di pagamento e non le cartelle oggetto di distinti processi.
Infatti, «Nel processo tributario, la quantificazione del contributo unificato per il giudizio di impugnazione di un atto di iscrizione ipotecaria, fondato sulla mancata notifica RAGIONE_SOCIALEe cartelle di pagamento presupposte, avviene sulla base del valore RAGIONE_SOCIALEa lite determinato dalla somma degli importi dei tributi RAGIONE_SOCIALEe sole cartelle di natura tributaria richiamate nell’atto impugnato, al netto di sanzioni ed interessi, atteso che calcolarlo anche sul valore RAGIONE_SOCIALEe sottese cartelle di pagamento comporterebbe un’inammissibile duplicazione RAGIONE_SOCIALEa richiesta contributiva» (Sez. 5 – , Ordinanza n. 26439 del 10/10/2024, Rv. 672609 – 01).
La ratio RAGIONE_SOCIALEa decisione è quella di evitare una duplicazione di imposta, in quanto il contributo unificato per l’impugnazione RAGIONE_SOCIALEe singole cartelle è stato già pagato nei relativi processi e non può essere duplicato in quello oggetto di odierno giudizio, come esattamente ritenuto nella sentenza impugnata.
Va d’altra parte anche considerato che la qualificazione RAGIONE_SOCIALEa domanda spetta al giudice di merito il quale, nella specie, ha dato specificamente conto RAGIONE_SOCIALEa questione, congruamente motivando sul punto RAGIONE_SOCIALEa corretta identificazione di causa petendi e petitum (annullamento del solo atto di intimazione) ai fini del pagamento del contributo unificato.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALEa controricorrente, RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, l’ 11/02/2025 .