Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24258 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24258 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 31/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6876/2024 R.G. proposto da : MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO. (NUMERO_DOCUMENTO
-ricorrente-
contro
COGNOME rappresentato e difeso dall’Avv. COGNOME (LPRFNC73E58C002L)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CALABRIA n. 204/2024 depositata il 18/01/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’ 11/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La CGT di secondo grado della Calabria, con la sentenza in epigrafe indicata, accoglieva l’appello del contribuente e d annullava l’atto impugnato (invito al pagamento di maggior contributo unificato su procedimento tributario);
ricorre per cassazione il Ministero dell’economia e delle Finanze, con un solo motivo;
resiste con controricorso il contribuente che chiede di dichiararsi inammissibile il ricorso e comunque di rigettarlo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve rigettarsi, con la condanna al pagamento delle spese del giudizio di legittimità; nei confronti dell’amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, non si applica l’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2022 n. 115 («Nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l’obbligo di versare, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso la sussistenza dei presupposti per il raddoppio, pur avendo dichiarato inammissibile un ricorso del Ministero dell’Interno per l’inapplicabilità dello speciale regime impugnatorio di cui all’art. 11 della l. n. 206 del 2004)», Sez.
6 – L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714 – 01). Vi è istanza di distrazione.
Sono infondate le eccezioni di inammissibilità del controricorrente, in quanto il ricorso sarebbe non specifico e puramente ‘ in fatto ‘ . Il ricorso risulta invece ammissibile poiché rappresenta la questione nodale anche riportando gli atti essenziali del processo, e prospetta violazioni di legge in maniera del tutto esauriente, comprensibile e specifica.
Del resto, «Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. -quale corollario del requisito di specificità dei motivi – anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi RAGIONE_SOCIALE vs Italia del 28 ottobre 2021; vedi anche CEDU Patricolo vs Italia, del 23 maggio 2024 – non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito» (Sez. U – , Ordinanza n. 8950 del 18/03/2022, Rv. 664409 – 01).
Il ricorso contiene tutti gli elementi della fattispecie e le analisi in diritto della questione controversa, in quanto richiama gli atti del processo e le norme violate.
3 . Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione degli art.14, comma 3bis , d.P.R. n. 115 del 2002 e dell’art. 12, secondo comma, del d. lgs. 546 del 1992, e degli art. 10 e 104 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Per il ricorrente, il contributo unificato andava calcolato sia sul valore dell’intimazione di pagamento sia sul valore di ogni cartella
esattoriale sottesa all’intimazione di pagamento, in relazione alla norma di cui all’art.14, comma 3 -bis , d.P.R. n. 115 del 2002.
La sentenza impugnata, invece, rileva, in fatto, che il ricorso tributario aveva ad oggetto un solo atto, l’intimazione di pagamento e non riguardava la cartella esattoriale.
Conseguentemente, la decisione della CTR risulta legittima in quanto non incorre nella violazione di legge prospettata posto che il ricorso riguardava la sola intimazione di pagamento e non anche la cartella presupposta. Si tratta di una valutazione di fatto (qualificazione della domanda ed interpretazione degli atti processuali) riservata al giudice di merito, non sindacabile in cassazione per violazione di legge («In materia di ricorso per cassazione, l’individuazione e l’interpretazione del contenuto della domanda, attività riservate al giudice di merito, sono comunque sindacabili, come vizio di nullità processuale ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., qualora l’inesatta rilevazione del contenuto della domanda determini un vizio attinente all’individuazione del petitum , sotto il profilo della violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato» Sez. 5 – , Ordinanza n. 30770 del 06/11/2023, Rv. 669718 – 01)
Inoltre, «Nel processo tributario, la quantificazione del contributo unificato per il giudizio di impugnazione di un atto di iscrizione ipotecaria, fondato sulla mancata notifica delle cartelle di pagamento presupposte, avviene sulla base del valore della lite determinato dalla somma degli importi dei tributi delle sole cartelle di natura tributaria richiamate nell’atto impugnato, al netto di sanzioni ed interessi, atteso che calcolarlo anche sul valore delle sottese cartelle di pagamento comporterebbe un’inammissibile duplicazione della richiesta contributiva» (Sez. 5 – , Ordinanza n. 26439 del 10/10/2024, Rv. 672609 – 01).
La ratio della decisione è quella di evitare una duplicazione di imposta, in quanto il contributo unificato per l’impugnazione della
cartella non può essere duplicato in quello oggetto di odierno giudizio, come esattamente ritenuto nella sentenza impugnata.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge, da distrarsi al difensore dichiaratosi antistatario. Così deciso in Roma, il 11/02/2025 .