Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24256 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24256 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 31/08/2025
ORDINANZA
NOME
sul ricorso iscritto al n. 13785/2023 R.G. proposto da : COGNOME rappresentata e difesa dall’Avv. COGNOMECODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
MINISTERO DELL ‘ECONOMIA E DELLE FINANZE rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO. (NUMERO_DOCUMENTO
-resistente-
UFFICIO DI SEGRETERIA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI ROMA,
-intimato-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Lazio n. 2858/2023 depositata il 12/05/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La CTR, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto l’appello del Ministero dell’Economia e delle Finanze con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente (avviso irrogazione sanzioni per omesso pagamento contributo unificato relativo a procedimento tributario);
ricorre per cassazione il contribuente con un unico motivo;
il Ministero dell’economia e delle finanze si è costituito con controricorso tardivo al solo fine dell’eventuale discussione orale; 4. l’Ufficio di Segreteria della CGT di primo grado di Roma è rimasto
intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e la sentenza deve cassarsi con la decisione nel merito da parte di questa Corte di Cassazione, non essendo necessari ulteriori accertamento di fatto. Spese del giudizio di legittimità a carico del resistente e dell’intimato, in solido .
Spese dei giudizi di merito compensate, in una valutazione complessiva del giudizio, stante il consolidarsi in corso di causa dell’indirizzo di legittimità in materia .
Il ricorrente, con l’unico motivo di ricorso , sostiene che il giudizio avesse ad oggetto l’impugnazione della sola iscrizione ipotecaria e non anche delle quattro cartelle presupposte all’iscrizione stessa. Dalla sentenza impugnata emerge in fatto che il ricorrente impugnava l’iscrizione ipotecaria e riteneva le cartelle di pagamento non notificate.
Per la sentenza impugnata il ricorrente -con l’iscrizione ipotecaria -avrebbe impugnato anche le cartelle presupposte, e ciò per il solo fatto del loro carattere prodromico.
Sul punto, deve darsi continuità all’indirizzo di questa Corte di Cassazione per cui, nell’ipotesi di impugnazione dell’iscrizione ipotecaria, il contributo unificato deve pagarsi in relazione al valore dell’ipoteca e non dei singoli atti (cartelle) presupposti, per evitare una doppia imposizione: «Nel processo tributario, la quantificazione del contributo unificato per il giudizio di impugnazione di un atto di iscrizione ipotecaria, fondato sulla mancata notifica delle cartelle di pagamento presupposte, avviene sulla base del valore della lite determinato dalla somma degli importi dei tributi delle sole cartelle di natura tributaria richiamate nell’atto impugnato, al netto di sanzioni ed interessi, atteso che calcolarlo anche sul valore delle sottese cartelle di pagamento comporterebbe un’inammissibile duplicazione della richiesta contributiva» (Sez. 5 – , Ordinanza n. 26439 del 10/10/2024, Rv. 672609 – 01).
Nella specie, la dedotta omessa notifica delle cartelle era anch’essa finalizzata e funzionale all’annullamento della (sola) iscriz ione ipotecaria per mancata notificazione di atti prodromici.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario con annullamento dell’atto impugnato; Condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’intimato, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per in euro 1300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, e agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Compensate le spese di merito.
Così deciso in Roma, il 11/02/2025 .
Il Presidente
NOME COGNOME