Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24256 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24256 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/08/2025
ORDINANZA
DI NOME
sul ricorso iscritto al n. 13785/2023 R.G. proposto da : COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE)
-ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE RAGIONE_SOCIALEO STATO. (P_IVA)
-resistente-
UFFICIO DI SEGRETERIA RAGIONE_SOCIALEA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI ROMA,
-intimato-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Lazio n. 2858/2023 depositata il 12/05/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La CTR, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto l’appello del RAGIONE_SOCIALE con il rigetto del ricorso introduttivo RAGIONE_SOCIALEa contribuente (avviso irrogazione sanzioni per omesso pagamento contributo unificato relativo a procedimento tributario);
ricorre per cassazione il contribuente con un unico motivo;
il RAGIONE_SOCIALE si è costituito con controricorso tardivo al solo fine RAGIONE_SOCIALE‘eventuale discussione orale; 4. l’Ufficio di Segreteria RAGIONE_SOCIALEa CGT di primo grado di Roma è rimasto
intimato.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Il ricorso è fondato e la sentenza deve cassarsi con la decisione nel merito da parte di questa Corte di Cassazione, non essendo necessari ulteriori accertamento di fatto. Spese del giudizio di legittimità a carico del resistente e RAGIONE_SOCIALE‘intimato, in solido .
Spese dei giudizi di merito compensate, in una valutazione complessiva del giudizio, stante il consolidarsi in corso di causa RAGIONE_SOCIALE‘indirizzo di legittimità in materia .
Il ricorrente, con l’unico motivo di ricorso , sostiene che il giudizio avesse ad oggetto l’impugnazione RAGIONE_SOCIALEa sola iscrizione ipotecaria e non anche RAGIONE_SOCIALEe quattro cartelle presupposte all’iscrizione stessa. Dalla sentenza impugnata emerge in fatto che il ricorrente impugnava l’iscrizione ipotecaria e riteneva le cartelle di pagamento non notificate.
Per la sentenza impugnata il ricorrente -con l’iscrizione ipotecaria -avrebbe impugnato anche le cartelle presupposte, e ciò per il solo fatto del loro carattere prodromico.
Sul punto, deve darsi continuità all’indirizzo di questa Corte di Cassazione per cui, nell’ipotesi di impugnazione RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione ipotecaria, il contributo unificato deve pagarsi in relazione al valore RAGIONE_SOCIALE‘ipoteca e non dei singoli atti (cartelle) presupposti, per evitare una doppia imposizione: «Nel processo tributario, la quantificazione del contributo unificato per il giudizio di impugnazione di un atto di iscrizione ipotecaria, fondato sulla mancata notifica RAGIONE_SOCIALEe cartelle di pagamento presupposte, avviene sulla base del valore RAGIONE_SOCIALEa lite determinato dalla somma degli importi dei tributi RAGIONE_SOCIALEe sole cartelle di natura tributaria richiamate nell’atto impugnato, al netto di sanzioni ed interessi, atteso che calcolarlo anche sul valore RAGIONE_SOCIALEe sottese cartelle di pagamento comporterebbe un’inammissibile duplicazione RAGIONE_SOCIALEa richiesta contributiva» (Sez. 5 – , Ordinanza n. 26439 del 10/10/2024, Rv. 672609 – 01).
Nella specie, la dedotta omessa notifica RAGIONE_SOCIALEe cartelle era anch’essa finalizzata e funzionale all’annullamento RAGIONE_SOCIALEa (sola) iscriz ione ipotecaria per mancata notificazione di atti prodromici.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario con annullamento RAGIONE_SOCIALE‘atto impugnato; Condanna il RAGIONE_SOCIALE e l’intimato, in solido, al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, che liquida per in euro 1300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, e agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Compensate le spese di merito.
Così deciso in Roma, il 11/02/2025 .
Il Presidente
NOME COGNOME