Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 26280 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 26280 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CANDIA COGNOME
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data pubblicazione: 27/09/2025
– SEZIONE TRIBUTARIA –
OGGETTO
composta dai seguenti magistrati:
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO – rel.-
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO
Ud. 09/07/2025
CONTRIBUTO UNIFICATO
ha deliberato di pronunciare la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6444/2021 del ruolo generale, proposto
DA
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, NOME COGNOME, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– RICORRENTE –
CONTRO
il TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO (codice fiscale CODICE_FISCALE), il RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE) ed il RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), rappresentati e difesi
dall’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato (codice fiscale CODICE_FISCALE). Numero sezionale 5876/2025 Numero di raccolta generale 26280/2025 Data pubblicazione 27/09/2025
– CONTRORICORRENTI -RICORRENTI INCIDENTALI – per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza n. 2274/17/2020 RAGIONE_SOCIALE Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 20 luglio 2020, non notificata.
UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 9 luglio 2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Oggetto del contendere è l’invito di pagamento in atti con cui l’Ufficio di segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio chiedeva all’istante il versamento del contributo unificato relativamente ad un giudizio incardinato presso il suddetto plesso giudiziario.
La Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava l’appello proposto dalla contribuente avverso la sentenza n. 1088/12/2019 RAGIONE_SOCIALE Commissione tributaria provinciale di Roma, assumendo che:
la causa poteva essere decisa, nonostante la richiesta RAGIONE_SOCIALE difesa RAGIONE_SOCIALE ricorrente di differimento RAGIONE_SOCIALE‘udienza di trattazione a causa RAGIONE_SOCIALE‘emergenza cd. COVID -19, provenendo il difensore dalla regione Puglia non interessata da provvedimenti di restrizione/interdizione;
-l’invito era stato notificato correttamente presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore domiciliatario, avendo in ogni caso raggiunto il suo scopo, in ragione RAGIONE_SOCIALE‘interposta opposizione;
Numero registro generale NUMERO_DOCUMENTO
Numero sezionale 5876/2025
-l’art. 16 -bis d.P.R. n. 115/2002 rinvia all’art. 71 d.P.R. n. 131/1986 per l’irrogazione RAGIONE_SOCIALEe sanzioni a seguito del mancato pagamento del tributo, senza che l’amministrazione possa procedere a valutazioni discrezionali, non potendo, per altro verso, «[…] il Collegio […] entrare in merito ad asserite prassi non provate o comunque, ove sussistenti, non invocabili contra legem ». Numero di raccolta generale NUMERO_DOCUMENTO Data pubblicazione 27/09/2025
RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione avverso detta pronuncia con atto notificato il 22 febbraio 2021, formulando quattro motivi di impugnazione.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, il RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE hanno resistito con controricorso notificato il 29 marzo 2021, articolando anche ricorso incidentale condizionato.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Va preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva del RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE.
Nel giudizio intrapreso dal contribuente, difatti, la legittimazione processuale passiva spetta alla cancelleria o segreteria RAGIONE_SOCIALE‘ufficio giudiziario che ebbe ad emettere l’invito al pagamento ex art. 248 d.P.R. 115/2002, come emerge dalla previsione RAGIONE_SOCIALE‘art. 247 del medesimo d.P.R., secondo cui: «Ai fini RAGIONE_SOCIALEe norme che seguono e di quelle cui si rinvia, l’ufficio incaricato RAGIONE_SOCIALE gestione RAGIONE_SOCIALEe attività connesse alla riscossione è quello presso il magistrato dove è depositato l’atto cui si collega il pagamento o l’integrazione del contributo unificato», nonché dall’inequivoco tenore RAGIONE_SOCIALE‘art. 11, comma 2, secondo periodo, d.lgs. n. 546/2002 (nel testo novellato dall’art. 9,
Numero sezionale 5876/2025
comma 1, lett. d ), n. 1, d.lgs. n. 156/2015), secondo cui: «Stanno altresì in giudizio direttamente le cancellerie o segreterie degli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato») (cfr. Cass. n. 11318/2020; Cass., n. 18029/2022). Numero di raccolta generale 26280/2025 Data pubblicazione 27/09/2025
Ne discende che la legittimazione processuale passiva deve essere esclusa nei confronti di qualsiasi altro soggetto per l’impugnazione degli atti di accertamento o di riscossione del contributo unificato, con la conseguenza che il ricorso non poteva essere proposto nei confronti dei predetti Ministeri (cfr., sul principio, Cass., n. 27064/2024 e, nello stesso senso, Cass., Sez. Un., n. 8810/2025).
La società contribuente ha, innanzitutto, lamentato la contrazione del diritto di difesa, rappresentando che il proprio difensore aveva deciso di non presenziare all’udienza di trattazione, chiedendo all’uopo il differimento RAGIONE_SOCIALE‘udienza, per il timore di contrarre il virus COVID-19, tenuto conto RAGIONE_SOCIALE sussistenza di alcun casi di contagio registratisi in Roma e RAGIONE_SOCIALE frequentazione presso l’Ufficio RAGIONE_SOCIALE Commissione di colleghi provenienti dalla Lombardia in cui si era già diffusa l’epidemia.
Per tale via, la contribuente ha chiesto l’annullamento RAGIONE_SOCIALE sentenza per violazione del principio del contraddittorio.
2.1. La censura è palesemente infondata.
Dalle ragioni su cui essa si basa risulta chiaro che la richiesta di differimento RAGIONE_SOCIALE‘udienza non era dipesa da un oggettivo impedimento del difensore, quanto da una mera (sia pur comprensibile) preoccupazione soggettiva RAGIONE_SOCIALEo stesso, che tuttavia non poteva giustificare il rinvio RAGIONE_SOCIALE trattazione RAGIONE_SOCIALE causa, peraltro a danno RAGIONE_SOCIALEe altre parti, pure coinvolte nello
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stesso clima di generale preoccupazione per l’evolversi RAGIONE_SOCIALE pandemia. Numero di raccolta generale NUMERO_DOCUMENTO Data pubblicazione 27/09/2025
In tali termini, la mancata partecipazione all’udienza di trattazione va collegata ad una valutazione discrezionale soggettiva del difensore RAGIONE_SOCIALE contribuente, come tale non incidente sul contraddittorio assicurato tramite la celebrazione RAGIONE_SOCIALE‘udienza di trattazione.
Con altra doglianza, sviluppata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la ricorrente ha eccepito la violazione e la falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 248, comma 2, d.P.R. 115/2002 per essere stata la notifica RAGIONE_SOCIALE‘invito al pagamento eseguita tramite il servizio di posta elettronica certificata in formato ‘ pdf ‘ senza la firma digitale e per non essere stato notificato alla parte ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 137 c.p.c.
3.1. Anche tale motivo è palesemente infondato, dovendosi osservare che:
le Sezioni Unite di questa Corte ebbero, con la pronuncia n. 10299/2018, ad affermare il seguente principio: «secondo il diritto RAGIONE_SOCIALE‘UE e le norme, anche tecniche, di diritto interno, le firme digitali di tipo CAdES e di tipo PAdES, sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni […]».
Detto principio (ribadito, tra le tante, da Cass. 30927/2018, Cass. n. 27463/2022) trova applicazione in tema di notifica RAGIONE_SOCIALE‘atto amministrativo in rassegna;
secondo la giurisprudenza di legittimità la notifica RAGIONE_SOCIALE‘invito è correttamente eseguita presso il difensore domiciliatario, trattandosi di modalità conforme alla previsione del combinato disposto degli artt. 16 e 248 d.P.R. n. 115/2002
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(v. sul punto, amplius, Cass. n. 27064/2024 ai cu i contenuti si rimanda). Numero di raccolta generale NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO Data pubblicazione 27/09/2025
Con ulteriore ragione di impugnazione la società ha eccepito, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 10 RAGIONE_SOCIALE legge n. 212/2000 (Statuto del Contribuente) per l’illegittima applicazione RAGIONE_SOCIALEe sanzioni, in ragione RAGIONE_SOCIALE‘affidamento riposto sulla prassi RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione di consentire il pagamento ritardato del contributo, avvalorata dalla stessa segreteria del TAR del Lazio, venendo così meno l’elemento soggettivo RAGIONE_SOCIALE colpevolezza.
4.1. La contestazione va respinta.
A mente RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza di questa Corte la situazione tutelabile ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 10 RAGIONE_SOCIALEo Statuto del Contribuente è quella caratterizzata: a ) da un’apparente legittimità e coerenza RAGIONE_SOCIALE‘attività RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione finanziaria, in senso favorevole al contribuente; b ) dalla buona fede del contribuente, rilevabile dalla sua condotta, in quanto connotata dall’assenza di qualsiasi violazione del dovere di correttezza gravante sul medesimo; c ) dall’eventuale esistenza di circostanze specifiche e rilevanti, idonee a indicare la sussistenza dei due presupposti che precedono (cfr., ex multis, Cass. n. 12372/2021; Cass. n. 23309/2011; Cass. n. 17576/2002).
Il Giudice regionale, oltre a non ritenere dimostrate le dedotte prassi, le ha comunque ritenute irrilevanti ai fini che occupano, siccome contra legem .
In effetti, il pagamento ritardato di un tributo non può legittimare un affidamento legittimo, giacchè tale modu agendi non confida (non può confidare) sulla legittimità del proprio
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operato, semmai nella mera, eventuale, tolleranza RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione che, di per sé, non può considerarsi legittima e che, come tale, risulta inidonea ad ingenerare un tutelabile affidamento.
Con l’ultimo motivo l’istante ha censurato la sentenza impugnata, reputando sproporzionata la liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese effettuata in primo grado (per la somma di 570,00 €) ed in sede di appello (per l’importo di 500,00 €) su di un valore RAGIONE_SOCIALE controversia di 975,00 €, osservando, altresì, che quando l’amministrazione sta in giudizio per il tramite di un proprio funzionario non può ottenere la liquidazione dei compensi.
Si tratta di motivo infondato.
La due liquidazioni rientrano nella forbice compresa tra il minimo ed il massimo RAGIONE_SOCIALEe competenze liquidabili (per il primo grado: minimo pari a 278,00 € e massimo pari ad 830,00 €; per il secondo grado: minimo pari a 568,00 € e massimo pari ad 854 €).
E va osservato sul punto che in tema di liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese processuali l’esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è, poi, soggetto al controllo di legittimità, attenendo la relativa misura a parametri indicati tabellarmente (cfr. Cass. n. 15506/2024, che richiama Cass. n. 14198/2022; Cass. n. 89/2021, Cass. n. 19989/2021, cui adde Cass. n. 29677/2024).
Isolato è restato, infine, l’arresto secondo cui le spese di giudizio non siano proprio dovute in quanto l’Ufficio era stato difeso da propri funzionari (Cass. n. 27444/2020), avendo la successiva, condivisibile, giurisprudenza, avuto di modo di chiarire che «[…] la normativa tributaria si fonda, tuttavia, su
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una diversa e più specifica disciplina, in quanto l’art. 15 d.lgs. 546/92, ha, sempre, normativamente previsto la ripetibilità di dette spese, nell’ipotesi in cui l’attività difensiva sia stata svolta da funzionari RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione finanziaria o da dipendenti di enti locali, con alcune varianti attinenti, tuttavia (nelle varie novelle succedutesi), alle modalità di determinazione dei compensi» (cfr. Cass. n. 20530/2021, ai cui più ampi contenuti si rinvia e, tra le tante, Cass. nn. 4180/2024 e 4222/2024). Data pubblicazione 27/09/2025
Alla stregua RAGIONE_SOCIALEe osservazioni svolte il ricorso principale va respinto.
Non vi è ragione di esaminare il ricorso incidentale perché proposto condizionatamente all’accoglimento di quello principale.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza.
9.1. Ricorrono, altresì, le condizioni riconosciute da questa Corte per applicare la previsione RAGIONE_SOCIALE‘art. 96, terzo comma, c.p.c., stante la palese inconsistenza giuridica RAGIONE_SOCIALEe censure proposte (cfr., tra le tante, Cass. 34429/2024 , che richiama Cass. n. 34693/2022) e la proposizione di un’impugnazione dai contenuti estremamente distanti dal diritto vivente e dai precetti del codice di rito, avendo intrapreso il giudizio di legittimità senza avere adoperato la normale diligenza per acquisire coscienza RAGIONE_SOCIALE‘infondatezza RAGIONE_SOCIALE propria posizione, non compiendo alcuno sforzo interpretativo, deduttivo ed argomentativo per porre in discussione, la suindicata giurisprudenza consolidata con riferimento alla fattispecie concreta (cfr. sul principio, Cass. Sez. U., n. 32001/2022; Cass. n. 4430/2020; Cass. n. 38528/2021; Cass. n.
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22208/2021; Cass. n. 18512/2020; Cass. n. 19285/2016, Cass. n. 18449/2023), rilievi questi che danno conto di un uso abusivo RAGIONE_SOCIALEo strumento processuale ( ex multis , Cass. 34429/2024, che richiama Cass. 29812/2019). Numero di raccolta generale 26280/2025 Data pubblicazione 27/09/2025
Tale somma si determina, equitativamente, in misura pari all’importo RAGIONE_SOCIALEe spese di lite, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione RAGIONE_SOCIALE presente ordinanza (cfr. Cass., Sez. U, n. 32001/2022; Cass. n. 33284/2023 e la giurisprudenza ivi richiamata).
Va, infine, dato atto che sussistono i presupposti di cui all’art 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso.
P.Q.M.
la Corte dichiara il difetto di legittimazione del RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE);
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del presente grado di giudizio, che liquida a favore del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nella misura di 530,00 € per competenze, oltre al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese prenotate a debito, nonché al pagamento RAGIONE_SOCIALE somma di 530,00 € equitativamente determinata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 96., terzo comma, c.p.c.;
-dà atto che ricorrono i presupposti di cui all’art 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per la proposizione del ricorso.
Numero registro generale NUMERO_DOCUMENTO
Numero sezionale 5876/2025
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 luglio 2025 . Numero di raccolta generale 26280/2025 Data pubblicazione 27/09/2025
IL PRESIDENTE
NOME COGNOME