Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 26280 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 26280 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data pubblicazione: 27/09/2025
– SEZIONE TRIBUTARIA –
OGGETTO
composta dai seguenti magistrati:
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere – rel.-
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
Ud. 09/07/2025
CONTRIBUTO UNIFICATO
ha deliberato di pronunciare la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6444/2021 del ruolo generale, proposto
DA
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, NOME COGNOME rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’avv. NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE.
– RICORRENTE –
CONTRO
il TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO (codice fiscale CODICE_FISCALE), il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (codice fiscale CODICE_FISCALE) ed il MINISTERO DELL ‘E CONOMIA E DELLE FINANZE (codice fiscale CODICE_FISCALE), rappresentati e difesi
dall’Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale CODICE_FISCALE. Numero sezionale 5876/2025 Numero di raccolta generale 26280/2025 Data pubblicazione 27/09/2025
– CONTRORICORRENTI -RICORRENTI INCIDENTALI – per la cassazione della sentenza n. 2274/17/2020 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 20 luglio 2020, non notificata.
UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 9 luglio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Oggetto del contendere è l’invito di pagamento in atti con cui l’Ufficio di segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio chiedeva all’istante il versamento del contributo unificato relativamente ad un giudizio incardinato presso il suddetto plesso giudiziario.
La Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava l’appello proposto dalla contribuente avverso la sentenza n. 1088/12/2019 della Commissione tributaria provinciale di Roma, assumendo che:
la causa poteva essere decisa, nonostante la richiesta della difesa della ricorrente di differimento dell’udienza di trattazione a causa dell’emergenza cd. COVID -19, provenendo il difensore dalla regione Puglia non interessata da provvedimenti di restrizione/interdizione;
-l’invito era stato notificato correttamente presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore domiciliatario, avendo in ogni caso raggiunto il suo scopo, in ragione dell’interposta opposizione;
Numero registro generale 6444/2021
Numero sezionale 5876/2025
-l’art. 16 -bis d.P.R. n. 115/2002 rinvia all’art. 71 d.P.R. n. 131/1986 per l’irrogazione delle sanzioni a seguito del mancato pagamento del tributo, senza che l’amministrazione possa procedere a valutazioni discrezionali, non potendo, per altro verso, « il Collegio entrare in merito ad asserite prassi non provate o comunque, ove sussistenti, non invocabili contra legem ». Numero di raccolta generale 26280/2025 Data pubblicazione 27/09/2025
RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione avverso detta pronuncia con atto notificato il 22 febbraio 2021, formulando quattro motivi di impugnazione.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, il Ministero della Giustizia ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze hanno resistito con controricorso notificato il 29 marzo 2021, articolando anche ricorso incidentale condizionato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero delle Giustizia e del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Nel giudizio intrapreso dal contribuente, difatti, la legittimazione processuale passiva spetta alla cancelleria o segreteria dell’ufficio giudiziario che ebbe ad emettere l’invito al pagamento ex art. 248 d.P.R. 115/2002, come emerge dalla previsione dell’art. 247 del medesimo d.P.R., secondo cui: «Ai fini delle norme che seguono e di quelle cui si rinvia, l’ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione è quello presso il magistrato dove è depositato l’atto cui si collega il pagamento o l’integrazione del contributo unificato», nonché dall’inequivoco tenore dell’art. 11, comma 2, secondo periodo, d.lgs. n. 546/2002 (nel testo novellato dall’art. 9,
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comma 1, lett. d ), n. 1, d.lgs. n. 156/2015), secondo cui: «Stanno altresì in giudizio direttamente le cancellerie o segreterie degli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato») (cfr. Cass. n. 11318/2020; Cass., n. 18029/2022). Numero di raccolta generale 26280/2025 Data pubblicazione 27/09/2025
Ne discende che la legittimazione processuale passiva deve essere esclusa nei confronti di qualsiasi altro soggetto per l’impugnazione degli atti di accertamento o di riscossione del contributo unificato, con la conseguenza che il ricorso non poteva essere proposto nei confronti dei predetti Ministeri (cfr., sul principio, Cass., n. 27064/2024 e, nello stesso senso, Cass., Sez. Un., n. 8810/2025).
La società contribuente ha, innanzitutto, lamentato la contrazione del diritto di difesa, rappresentando che il proprio difensore aveva deciso di non presenziare all’udienza di trattazione, chiedendo all’uopo il differimento dell’udienza, per il timore di contrarre il virus COVID-19, tenuto conto della sussistenza di alcun casi di contagio registratisi in Roma e della frequentazione presso l’Ufficio della Commissione di colleghi provenienti dalla Lombardia in cui si era già diffusa l’epidemia.
Per tale via, la contribuente ha chiesto l’annullamento della sentenza per violazione del principio del contraddittorio.
2.1. La censura è palesemente infondata.
Dalle ragioni su cui essa si basa risulta chiaro che la richiesta di differimento dell’udienza non era dipesa da un oggettivo impedimento del difensore, quanto da una mera (sia pur comprensibile) preoccupazione soggettiva dello stesso, che tuttavia non poteva giustificare il rinvio della trattazione della causa, peraltro a danno delle altre parti, pure coinvolte nello
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stesso clima di generale preoccupazione per l’evolversi della pandemia. Numero di raccolta generale 26280/2025 Data pubblicazione 27/09/2025
In tali termini, la mancata partecipazione all’udienza di trattazione va collegata ad una valutazione discrezionale soggettiva del difensore della contribuente, come tale non incidente sul contraddittorio assicurato tramite la celebrazione dell’udienza di trattazione.
Con altra doglianza, sviluppata ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la ricorrente ha eccepito la violazione e la falsa applicazione dell’art. 248, comma 2, d.P.R. 115/2002 per essere stata la notifica dell’invito al pagamento eseguita tramite il servizio di posta elettronica certificata in formato ‘ pdf ‘ senza la firma digitale e per non essere stato notificato alla parte ai sensi dell’art. 137 c.p.c.
3.1. Anche tale motivo è palesemente infondato, dovendosi osservare che:
le Sezioni Unite di questa Corte ebbero, con la pronuncia n. 10299/2018, ad affermare il seguente principio: «secondo il diritto dell’UE e le norme, anche tecniche, di diritto interno, le firme digitali di tipo CAdES e di tipo PAdES, sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni ».
Detto principio (ribadito, tra le tante, da Cass. 30927/2018, Cass. n. 27463/2022) trova applicazione in tema di notifica dell’atto amministrativo in rassegna;
secondo la giurisprudenza di legittimità la notifica dell’invito è correttamente eseguita presso il difensore domiciliatario, trattandosi di modalità conforme alla previsione del combinato disposto degli artt. 16 e 248 d.P.R. n. 115/2002
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(v. sul punto, amplius, Cass. n. 27064/2024 ai cu i contenuti si rimanda). Numero di raccolta generale 26280/2025 Data pubblicazione 27/09/2025
Con ulteriore ragione di impugnazione la società ha eccepito, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 10 della legge n. 212/2000 (Statuto del Contribuente) per l’illegittima applicazione delle sanzioni, in ragione dell’affidamento riposto sulla prassi dell’amministrazione di consentire il pagamento ritardato del contributo, avvalorata dalla stessa segreteria del TAR del Lazio, venendo così meno l’elemento soggettivo della colpevolezza.
4.1. La contestazione va respinta.
A mente della giurisprudenza di questa Corte la situazione tutelabile ai sensi dell’art. 10 dello Statuto del Contribuente è quella caratterizzata: a ) da un’apparente legittimità e coerenza dell’attività dell’Amministrazione finanziaria, in senso favorevole al contribuente; b ) dalla buona fede del contribuente, rilevabile dalla sua condotta, in quanto connotata dall’assenza di qualsiasi violazione del dovere di correttezza gravante sul medesimo; c ) dall’eventuale esistenza di circostanze specifiche e rilevanti, idonee a indicare la sussistenza dei due presupposti che precedono (cfr., ex multis, Cass. n. 12372/2021; Cass. n. 23309/2011; Cass. n. 17576/2002).
Il Giudice regionale, oltre a non ritenere dimostrate le dedotte prassi, le ha comunque ritenute irrilevanti ai fini che occupano, siccome contra legem .
In effetti, il pagamento ritardato di un tributo non può legittimare un affidamento legittimo, giacchè tale modu agendi non confida (non può confidare) sulla legittimità del proprio
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operato, semmai nella mera, eventuale, tolleranza dell’amministrazione che, di per sé, non può considerarsi legittima e che, come tale, risulta inidonea ad ingenerare un tutelabile affidamento.
Con l’ultimo motivo l’istante ha censurato la sentenza impugnata, reputando sproporzionata la liquidazione delle spese effettuata in primo grado (per la somma di 570,00 €) ed in sede di appello (per l’importo di 500,00 €) su di un valore della controversia di 975,00 €, osservando, altresì, che quando l’amministrazione sta in giudizio per il tramite di un proprio funzionario non può ottenere la liquidazione dei compensi.
Si tratta di motivo infondato.
La due liquidazioni rientrano nella forbice compresa tra il minimo ed il massimo delle competenze liquidabili (per il primo grado: minimo pari a 278,00 € e massimo pari ad 830,00 €; per il secondo grado: minimo pari a 568,00 € e massimo pari ad 854 €).
E va osservato sul punto che in tema di liquidazione delle spese processuali l’esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è, poi, soggetto al controllo di legittimità, attenendo la relativa misura a parametri indicati tabellarmente (cfr. Cass. n. 15506/2024, che richiama Cass. n. 14198/2022; Cass. n. 89/2021, Cass. n. 19989/2021, cui adde Cass. n. 29677/2024).
Isolato è restato, infine, l’arresto secondo cui le spese di giudizio non siano proprio dovute in quanto l’Ufficio era stato difeso da propri funzionari (Cass. n. 27444/2020), avendo la successiva, condivisibile, giurisprudenza, avuto di modo di chiarire che « la normativa tributaria si fonda, tuttavia, su
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una diversa e più specifica disciplina, in quanto l’art. 15 d.lgs. 546/92, ha, sempre, normativamente previsto la ripetibilità di dette spese, nell’ipotesi in cui l’attività difensiva sia stata svolta da funzionari dell’amministrazione finanziaria o da dipendenti di enti locali, con alcune varianti attinenti, tuttavia (nelle varie novelle succedutesi), alle modalità di determinazione dei compensi» (cfr. Cass. n. 20530/2021, ai cui più ampi contenuti si rinvia e, tra le tante, Cass. nn. 4180/2024 e 4222/2024). Data pubblicazione 27/09/2025
Alla stregua delle osservazioni svolte il ricorso principale va respinto.
Non vi è ragione di esaminare il ricorso incidentale perché proposto condizionatamente all’accoglimento di quello principale.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza.
9.1. Ricorrono, altresì, le condizioni riconosciute da questa Corte per applicare la previsione dell’art. 96, terzo comma, c.p.c., stante la palese inconsistenza giuridica delle censure proposte (cfr., tra le tante, Cass. 34429/2024 , che richiama Cass. n. 34693/2022) e la proposizione di un’impugnazione dai contenuti estremamente distanti dal diritto vivente e dai precetti del codice di rito, avendo intrapreso il giudizio di legittimità senza avere adoperato la normale diligenza per acquisire coscienza dell’infondatezza della propria posizione, non compiendo alcuno sforzo interpretativo, deduttivo ed argomentativo per porre in discussione, la suindicata giurisprudenza consolidata con riferimento alla fattispecie concreta (cfr. sul principio, Cass. Sez. U., n. 32001/2022; Cass. n. 4430/2020; Cass. n. 38528/2021; Cass. n.
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22208/2021; Cass. n. 18512/2020; Cass. n. 19285/2016, Cass. n. 18449/2023), rilievi questi che danno conto di un uso abusivo dello strumento processuale ( ex multis , Cass. 34429/2024, che richiama Cass. 29812/2019). Numero di raccolta generale 26280/2025 Data pubblicazione 27/09/2025
Tale somma si determina, equitativamente, in misura pari all’importo delle spese di lite, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente ordinanza (cfr. Cass., Sez. U, n. 32001/2022; Cass. n. 33284/2023 e la giurisprudenza ivi richiamata).
Va, infine, dato atto che sussistono i presupposti di cui all’art 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte della ricorrente di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso.
P.Q.M.
la Corte dichiara il difetto di legittimazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del ministero della Giustizia);
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida a favore del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nella misura di 530,00 € per competenze, oltre al pagamento delle spese prenotate a debito, nonché al pagamento della somma di 530,00 € equitativamente determinata ai sensi dell’art. 96., terzo comma, c.p.c.;
-dà atto che ricorrono i presupposti di cui all’art 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte della ricorrente di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per la proposizione del ricorso.
Numero registro generale 6444/2021
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Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 luglio 2025 . Numero di raccolta generale 26280/2025 Data pubblicazione 27/09/2025
IL PRESIDENTE
NOME COGNOME