Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30388 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30388 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 25/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15632/2023 R.G. proposto da:
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO SEZ. LATINA – RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in Roma INDIRIZZO, presso l’avvocatura generale dello Stato (P_IVA) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Gaeta INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso
-controricorrente-
avverso SENTENZA RAGIONE_SOCIALE CORTE DI RAGIONE_SOCIALE TRIBUTARIA DI II GRADO DEL LAZIO n. 3183/2023 depositata il 26/05/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
1.NOME COGNOME impugnava l’invito al pagamento prot. n.00021/2019 del 23/01/2019 del contributo unificato di €.650/00 sul ricorso amministrativo R.G.767/2017, a fronte di motivi aggiunti successivi e ritenuti connessi all’antecedente ricorso principale.
La Commissione tributaria di primo grado di Latina respingeva con sentenza n°1293/5/2019 il ricorso.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, con la sentenza n° 3183/2023, nel riformare il decisum di prime cure disponeva .
La Corte di secondo grado accoglieva altresì l’eccezione di tardività di costituzione nel giudizio di primo grado del Tar, rilevata dall’appellante, posto che essendosi costituito l’8/11/2019, con udienza fissata per il 18/11/2019, il Tribunale aveva provveduto
alla costituzione con un giorno di ritardo. Aggiungeva che .
Il TAR propone ricorso per la cassazione della decisione prefata, svolgendo tre motivi, resistito dal contribuente con controricorso e memoria difensiva.
CONSIDERATO CHE
1.Il primo motivo deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art 11, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.; per avere il Collegio d’appello erroneamente affermato che il TAR avrebbe dovuto costituirsi come Cancelleria o Segreteria.
Si osserva che la norma rubricata prevede la possibilità per gli uffici giudiziari di stare in giudizio direttamente per il contenzioso in materia di contributo unificato, stabilendo quanto segue: ‘L’ufficio dell’RAGIONE_SOCIALE e dell’RAGIONE_SOCIALE di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 nonché dell’agente della riscossione, nei cui confronti è proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata. Stanno altresì in giudizio direttamente le cancellerie o segreterie degli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato’. Obietta la ricorrente, che, contrariamente a quanto ritenuto dalla C.G.T., la costituzione dell’Ufficio giudiziario è stata effettuata dal Tar Lazio -sez. Latina preposto nel caso di specie alla riscossione del contributo unificato essendo il relativo
giudizio pendente innanzi al medesimo Tar e comunque è avvenuta nella persona del Segretario generale del RAGIONE_SOCIALE all’uopo legittimato dall’invocata disposizione, come risulta dalla memoria di costituzione trascritta, per quel che interessa, nel ricorso.
2.Con la seconda censura si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 23 e 32 del d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c.. Si assume che la sentenza impugnata è errata per violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE norme rubricate nella parte in cui ha affermato che: ‘Degno di accoglimento è anche l’eccezione di tardività di costituzione in giudizio del Tar, rilevata dall’appellante, posto che essendosi costituito l’8/11/2019, ma l’udienza era stata fissata per il 18/11/2019, ha sforato di un giorno il termine ultimo in quanto avrebbe dovuto costituirsi entro il 7/11/19 perciò, l’eccezione è fondata’. Si rappresenta che la costituzione dell’Ente impositore è avvenuta ben prima del giorno 8.11.2019, e specificatamente, in data 24.10.2019 così come affermato a pagina 3 della sentenza di primo grado, allegata agli atti. Tale ultimo deposito, seppur effettuato oltre il termine di cui all’art. 32 del d.lgs. 546/92, non ha peraltro comportato una lesione del diritto di difesa del contribuente, così come sancito dai giudici di prime cure, i quali hanno affermato che: ‘Detta costituzione è avvenuta in data 24/10/2019 e il TAR ha depositato una relazione difensiva illustrativa in data 8/11/2019, senza precludere in alcun modo alla ricorrente la possibilità di replicare per iscritto per contrastare quanto dedotto dall’Ufficio.’ Si richiamano pronunce della Corte secondo le quali ‘La denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione. Con la conseguenza che risulta inammissibile l’impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio
del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una effettiva e concreta lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito’ (Cfr. Cass. Civ. Sez. 1, nn. 27394 -2638/2016; Cass. Civ. Sez. Trib. n. 26831/2014). Si deduce che la controparte non ha in primo luogo fornito alcuna prova in ordine ad un eventuale pregiudizio al diritto di difesa patito in conseguenza del deposito tardivo della memoria illustrativa, tant’è che ha replicato alle controdeduzioni asseritamente lesive del diritto di difesa, in quanto a seguito del deposito RAGIONE_SOCIALE stesse, ha depositato repliche ex art. 32 co.3 d.lgs. n. 546/92.
Il terzo mezzo di ricorso prospetta . Si deduce che la sentenza d’appello è errata per violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni rubricate, nella parte in cui i giudici di seconde cure hanno ritenuto che, con i ricorsi per motivi aggiunti, la contribuente non abbia ampliato il thema decidendum e che, dunque, la proposizione del ricorso per motivi aggiunti non debba essere assoggettato al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
4.Il primo motivo è fondato, in quanto il TAR risulta costituito in persona del segretario, come prevede il secondo comma dell’art. 11 rubricato là dove prescrive che .
4.1. Nel giudizio di impugnazione dell’invito al pagamento spontaneo del contributo unificato, ex art. 248 del d.P.R. n. 115 del 2002, atto autonomamente impugnabile, ex art. 19 del d.lgs. n.
546 del 1992, (Cfr. Cass., Sez. 6-5, n. 40233/2021, nonché, nei medesimi termini, Cass., Sez. 5, n. 22971/2021, e Cass., Sez. 5, 23532/2020), intrapreso dal contribuente, la legittimazione processuale passiva spetta alla (cancelleria o) segreteria dell’Ufficio giudiziario che ebbe ad emettere l’avviso, ex art. 248 cit., come emerge dall’inequivoco tenore dell’art. 11, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. n. 546 cit. (“Stanno altresì in giudizio direttamente le cancellerie o segreterie degli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato”) (cfr. anche Cass., Sez. T. n. 11318/2020; Cass. n. 18029/2022). L’art. 16 del d.P.R. 115/2002 prevede altresì che .
4.2.Le norme in esame prevedono la legittimazione processuale e la difesa diretta RAGIONE_SOCIALE cancellerie e RAGIONE_SOCIALE segreterie degli uffici giudiziari, in controversia, come quella in esame, vertente in materia di contributo unificato, dinanzi alle Commissioni Tributarie (oggi Corti di giustizia tributaria). Trattasi di uffici che provvedono alla liquidazione e all’accertamento del contributo unificato di cui all’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Tale principio è stato disatteso dalla RAGIONE_SOCIALE, a fronte della costituzione in giudizio del Tar del Lazio, sezione di Latina, in
persona del segretario generale, come si evince dallo stralcio della memoria di costituzione trascritto in ricorso.
5. La seconda censura non supera il vaglio di ammissibilità, non ravvisandosi l’interesse a censurare la sentenza di appello che si è arrestata ad affermare la tardività della costituzione del T.A.R. in primo grado, senza tuttavia trarne conseguenze pregiudizievoli per il Tribunale amministrativo; né parte ricorrente ha prospettato il pregiudizio derivato dalla statuizione di tardività di costituzione nel giudizio di primo grado, avendo, peraltro, la stessa ottenuto la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite del primo grado di giudizio.
5.1.Al riguardo, vale osservare che l’ente resistente in un giudizio tributario può costituirsi oltre il termine, previsto all’art. 23, comma 1, d.lgs. 546/1992 (Codice del Processo Tributario), di sessanta giorni dalla notifica del ricorso, purché sia rispettato il termine di cui all’art. 32, comma 1, d.lgs 546/1992, di venti giorni prima della trattazione previsto per il deposito documentale. Tale ricostruzione si basa sul tenore letterale dell’art. 23, comma 1, che non prevede, a differenza del precedente art.22, comma 1, relativo alla costituzione del ricorrente, la sanzione dell’inammissibilità in caso del mancato rispetto del termine indicato.
5.2. Va, del resto ribadito l’indirizzo di legittimità secondo il quale nel processo tributario, la tardiva costituzione in giudizio della parte resistente non comporta alcuna nullità, stante il principio di tassatività RAGIONE_SOCIALE relative cause, determinando soltanto la decadenza dalla facoltà di chiedere e svolgere attività processuali eventualmente precluse (Cass. n. 14638/2019; Cass. n. 947/2019). Ne consegue che la mera proposizione di difese e questioni di diritto non è preclusa pur in presenza di tardiva costituzione, essendo prevista, nel processo tributario (Cass. 16/01/2019, n. 947; Cass. 29/05/2019, n. 14638), la decadenza RAGIONE_SOCIALE eccezioni non rilevabili di ufficio che non risulta che il Tar abbia tuttavia proposto, avendo svolto solo mera attività difensiva.
6.La terza censura merita accoglimento.
6.1. In via preliminare, si osserva che l’art. 120, comma 7, c.p.c., nel testo novellato dall’art. 209 del d.lgs. 36/2023, entrato in vigore dal 1° aprile 2023, su cui si fa leva in controricorso e in memoria, prevede che ‘7. I nuovi atti attinenti alla medesima procedura di gara sono impugnati con ricorso per motivi aggiunti, senza pagamento del contributo unificato’.
6.2. L’art. 229 del d.lgs. n. 36/23 prevede un distinto termine per l’entrata in vigore, al 1° aprile 2023, e per l’efficacia, al 1° luglio 2023, del codice. D’altro canto, la norma di esenzione, ovvero il comma 7 del novellato articolo 120 c.p.a., non distingue i motivi aggiunti cui l’esenzione stessa si applica in base al procedimento in cui essi sono presentati, ovvero non richiede, come requisito ulteriore, che essi si riferiscano a gare indette dopo la data di inizio di efficacia del nuovo codice appalti.
Ad ogni modo nel caso in esame, in cui si discute di motivi aggiunti proposti nel 2019, la novella non può trovare applicazione.
6.3.E’ doveroso sottolineare che l’atto impugnato con ricorso per motivi aggiunti consiste in un provvedimento di rinnovo della concessione, per mezzo del quale l’Amministrazione ha rideterminato la sua volontà. Infatti, con ricorso principale innanzi al TAR per il Lazio -Sez. Latina, il COGNOME impugnava: ‘ la concessione 2017 per occupazione di area pubblica con dehors stagionale Prot. n. 038430 rilasciata dal Comune di Gaeta (…) nonché di tutti gli atti e provvedimenti ivi citati, nonché degli allegati ad essi connessi, pregiudiziali e conseguenti, anche non cogniti’. Con il ricorso per motivi aggiunti, il contribuente impugnava: ‘ la concessione 2018 per occupazione di area pubblica con dehors stagionale Prot. n. 35002 rilasciata dal Comune di Gaeta (…) nonché di tutti gli atti e provvedimenti ivi citati, nonché degli allegati ad essi connessi, pregiudiziali e conseguenti, anche non cogniti.’.
6.4.In particolare, con i motivi aggiunti il contribuente deduceva: ‘va rilevato che l’ulteriore concessione definita (autorizzazione) ‘stagionale’, della durata di 350 giorni, decorrente dal 3/01/2018 (n.d.r.: e con termine finale rimasto indeterminato), andando a cumularsi con i 184 giorni della precedente concessione ‘stagionale’, decorrente dal 1/07/2017 al 31/12/2017, se considerate senza soluzione di continuità, oltre che non configurabile come ‘autorizzazione temporanea’ – (che non può che prevedere, ai sensi del richiamato art. 2 del Regolamento, una durata da un minimo di 90 gg. ad un massimo 120 gg.) -, parimenti non può configurare nemmeno l’altra residua tipologia di autorizzazione detta ‘continuativa’ che, per definizione, non può che prevedere un intervallo temporale superiore a 120 gg. fino a un massimo di 350 gg., anche suddivisi in distinti intervalli temporali. Così operando, l’amministrazione locale ha in concreto ‘concesso’ l’area per 534 giorni e quindi per quasi diciotto mesi consecutivi’.
6.5.Il d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 6-bis (nel testo vigente ratione temporis), nel disciplinare gli importi del contributo unificato dovuto in relazione ai ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali ed al Consiglio di Stato, espressamente ha previsto che «Per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove»; e, com’è noto, il d.lgs. n. 104 del 2010, art. 43, prevede, a sua volta, due tipologie di motivi aggiunti, che consentono al ricorrente principale e a quello incidentale di introdurre sia nuove ragioni a sostegno RAGIONE_SOCIALE domande già proposte (motivi aggiunti propri), sia domande nuove purché connesse con quelle già proposte (motivi aggiunti in senso improprio perché rivolti all’impugnazione di uno o più provvedimenti connessi a quello già impugnato).
6.6. Sulla questione relativa alla debenza del contributo unificato la Corte di Giustizia dell’Unione europea – 6 ottobre 2015, C-61/14 –
ha chiarito che qualora i motivi determinino un considerevole ampliamento dell’oggetto della controversia, circostanza che si verifica allorché, con il ricorso aggiuntivo, sia chiesto l’annullamento di uno o più provvedimenti autonomamente lesivi e la causa introdotta si ponga così in rapporto di connessione cd. debole, ossia meramente fattuale, con quella concernente l’impugnazione dell’atto originario; il ricorso aggiuntivo è, invece, esente dal contributo unificato quando abbia per oggetto uno o più atti in rapporto di pregiudizialità dipendenza con il provvedimento originariamente impugnato, dando luogo ad una connessione cd. forte di cause. In base alla sentenza della CGUE n. 61 del 2014, gli obiettivi di finanziare l’attività giurisdizionale e di evitare domande manifestamente infondate o aventi intenti meramente dilatori ‘possono giustificare un’applicazione multipla di tributi giudiziari come quelli oggetto del procedimento principale solo se gli oggetti dei ricorsi o dei motivi aggiunti sono effettivamente distinti e costituiscono un ampliamento considerevole dell’oggetto della controversia già pendente’, sicché ‘il giudice nazionale, se accerta che tali oggetti non sono effettivamente distinti o non costituiscono un ampliamento considerevole dell’oggetto della controversia già pendente, è tenuto a dispensare l’amministrato dall’obbligo di pagamento di tributi giudiziari cumulativi’ (CGUE, 6 ottobre 2015, causa C-61/14, RAGIONE_SOCIALE Salute, punti da 72 a 77).
6.7.La Corte -nel farsi carico di un’interpretazione comunitariamente orientata della disposizione nazionale -ha, quindi, rilevato che, ai fini del presupposto impositivo del contributo unificato, non rileva la distinzione tra motivi aggiunti propri ed impropri in quanto, conformemente alla giurisprudenza unionale, occorre per l’appunto accertare se detti motivi determinino o meno un considerevole ampliamento del thema decidendum della causa principale; ampliamento che (allora) ricorre laddove «sia chiesto l’annullamento di uno o più
provvedimenti autonomamente lesivi e la causa introdotta si ponga così in rapporto di connessione cd. debole, ossia meramente fattuale, con quella concernente l’impugnazione dell’atto originario dovendosi, quindi, escludere la debenza del contributo unificato laddove il ricorso aggiuntivo «abbia per oggetto uno o più atti in rapporto di pregiudizialità-dipendenza con il provvedimento originariamente impugnato, dando luogo a una connessione cd. forte di cause» (v. Cass. 31294/2021 e Cass. 31151/2021; Cass., 29 ottobre 2020, n. 23873 cui adde Cass.n. 25729/2022; Cass., 26 agosto 2022, n. 25407). A tal proposito, questa Corte ha ribadito che: ‘In materia di pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato nel processo amministrativo, a seguito della presentazione di motivi aggiunti da parte del ricorrente, occorre verificare se mediante i nuovi motivi risulti ampliato l’oggetto del processo, modificandosi il petitum e la causa petendi, non risultando a tal fine decisivo, di per sé, l’ampliamento dell’attività valutativa richiesta al giudice, esaminando pure se i motivi aggiunti si pongano in rapporto di pregiudizialità/dipendenza con le contestazioni proposte mediante il ricorso introduttivo, rappresentando integrazione RAGIONE_SOCIALE censure proposte avverso i medesimi atti, oppure avverso gli atti amministrativi ad essi conseguenziali … la valutazione del considerevole ampliamento del tema decisionale deve essere fatta con riferimento all’oggetto della domanda proposta dalla ricorrente, ossia all’annullamento di un diverso provvedimento amministrativo che non si trova in rapporto di consequenzialità necessaria (secondo un rapporto di pregiudizialitàdipendenza) con l’atto impugnato con il ricorso introduttivo’ (Cass. civ. sez. VI, n. 25729/2022; Cass. civ. nn. 23528-23529- 23530/2020).
8.Nel caso che qui interessa, viene chiaramente proposta una autonoma impugnazione avverso il provvedimento di rinnovo della concessione adottato nell’anno 2018, inerente appunto la
circostanza che esso, e non il primo, violerebbe in modo autonomo il termine massimo di durata della concessione, considerata la durata della prima autorizzazione.
8.1.La nozione di ‘rinnovo’ non va confusa con quella di ‘proroga’ dello stesso titolo concessorio, ovvero con la protrazione dell’efficacia nel tempo dell’originaria concessione: ipotesi, quest’ultima, che ricorre sul piano sostanziale quando il medesimo rapporto concessorio venga fatto proseguire, a beneficio del precedente titolare, ex lege o a fronte di una sola domanda, presentata prima della scadenza del titolo (cfr. in tal senso, per il principio, Cons. Stato, VI, 26 maggio 2010, n. 3348 e 1 febbraio 2013, n. 626).
8.2.Il ‘rinnovo’ comporta invece un nuovo atto concessorio che ha il medesimo oggetto (ma non necessariamente il medesimo destinatario):tale fattispecie comporta la volontà dell’amministrazione di rinnovare un affidamento in concessione (anziché far cessare qualsiasi affidamento del genere), ma non implica la reiterazione in toto, anche dal punto di vista soggettivo, del titolo precedente.
8.3.Ad ulteriore riprova dell’esistenza dei presupposti fondanti la pretesa impositiva sub iudice, deve rilevarsi che la domanda di annullamento introdotta con i motivi aggiunti, oltreché investire un autonomo atto – profilo già di per sé dirimente ai fini di causa- di per sé lesivo degli interessi del contribuente, ha dedotto censure diverse e ulteriori rispetto a quelle già introdotte con ricorso, in quanto specificamente rivolte ad avversare la violazione dell’art. 2 del Regolamento per la disciplina degli spazi di ristoro all’aperto annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione, così ampliando così il thema decidendum.
8.4.In particolare, dalla lettura del ricorso principale al TAR, e del ricorso per motivi aggiunti ad esso allegato ed in esso trascritto, si evince la peculiarità e l’autonomia RAGIONE_SOCIALE censure proposte con i
motivi aggiunti rispetto a quelle dedotte con originario ricorso, in quanto rivolte a provvedimenti ontologicamente differenti e riconducibili a diverse sequenze procedimentali con cui l’amministrazione si è determinata. Tale ulteriore circostanza impone la doverosità del contributo unificato a seguito della proposizione di motivi aggiunti, in quanto si è verificata una modifica del petitum e della causa petendi nel giudizio amministrativo, vale a dire un ampliamento del tema decisionale in relazione all’oggetto della domanda di annullamento di un diverso e ulteriore provvedimento amministrativo che non si pone in rapporto di consequenzialità necessaria con l’atto impugnato con ricorso introduttivo; tale da legittimare il sorgere di un nuovo presupposto tributario con conseguente prelievo, alla luce RAGIONE_SOCIALE coordinate ermeneutiche offerte da codesta Suprema Corte sul punto.
Per tale via, dunque, il primo ed il terzo motivo di impugnazione in esame vanno accolti, dichiarato inammissibile il secondo mezzo, e, per l’effetto, la sentenza del Giudice regionale va cassata.
9.1.Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con reiezione del ricorso originario del ricorrente; le spese dell’intero giudizio vanno compensate, tra le parti, essendo stata la causa decisa sulla base di un recente orientamento giurisprudenziale.
la Corte accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso, dichiarato inammissibile il secondo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso proposto dalla contribuente, compensando tra le parti le spese dell’intero giudizio. Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria della Corte di cassazione del 17.09.2024.
La Presidente NOME COGNOME